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Sentenza

Sentenza n. 618/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza - della sentenza n. 1009/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 28 febbraio 2024.

Giustizia amministrativa202502660

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero all’attribuzione della Carta docente per gli anni scolastici 2019/2020-2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 1009/2024 del Tribunale di Milano, passata in giudicato e notificata all’Amministrazione, deducendo l’inerzia del Ministero nell’erogazione della Carta docente per cinque annualità, per complessivi € 2.500,00. Ha domandato inoltre la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e l’applicazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, senza tuttavia fornire la prova dell’integrale esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando che la sentenza del Tribunale di Milano era passata in giudicato ai sensi dell’art. 324 c.p.c., che il titolo esecutivo era stato notificato all’Amministrazione e che, alla data del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. In assenza di prova dell’adempimento, ha ordinato al Ministero di erogare entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi € 2.500,00. Ha nominato fin d’ora quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, da attivare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato, con ulteriori 120 giorni per l’esecuzione. Ha invece respinto la domanda di penalità di mora, ritenendola eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua in ragione dell’esiguità del debito. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, oltre alla rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    Il giudicato della sentenza del giudice ordinario costituisce il presupposto per l’azione di ottemperanza.

  • art. 474 c.p.c.

    Ai fini dell’esecuzione giudiziale, il titolo esecutivo è rappresentato dalla sentenza dotata di attestazione di conformità.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Prima di procedere all’esecuzione nei confronti di una pubblica amministrazione deve decorrere il termine dilatorio minimo di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere negata quando, in relazione all’entità dell’obbligazione, risulti eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    È la base normativa della Carta elettronica del docente, riconosciuta alla ricorrente dal giudicato del Tribunale di Milano.

Massime di principio

  • L’ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando il titolo sia stato notificato all’amministrazione debitrice e sia decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
  • In assenza di prova dell’integrale adempimento del giudicato da parte dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’esecuzione dell’obbligo pecuniario e quantificarne l’importo in conformità al titolo giudiziale.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta, prevedendo che questi assuma le funzioni su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione inadempiente.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, avuto riguardo all’entità del debito, risulti eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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