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Sentenza

Sentenza n. 13545/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento previa adozione di misure cautelari dei provvedimenti di diniego del visto d'ingresso per turismo nn. 846 (a,b,c,d,e), emanati dal Consolato d'Italia a Karachi in data 12/06/2025.

Giustizia amministrativa202509822

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: dinieghi di visto d'ingresso per turismo adottati dal Consolato d'Italia a Karachi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadini stranieri)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato i dinieghi dei visti Schengen per un soggiorno turistico di dodici giorni in Italia, deducendo la violazione della normativa nazionale ed eurounitaria in materia di visti e l'eccesso di potere per travisamento dei fatti, erronea valutazione della documentazione, carenza istruttoria e illogicità. Hanno sostenuto di essere stabilmente residenti e professionalmente radicati in Pakistan, di disporre di risorse economiche personali e societarie, di avere documentato prenotazioni, assicurazione sanitaria, redditi, disponibilità bancarie e attività imprenditoriale, nonché di avere già ottenuto precedenti visti e svolto viaggi internazionali. L'Amministrazione ha giustificato i dinieghi con l'insufficiente dimostrazione dei mezzi di sussistenza, l'inattendibilità delle informazioni sul soggiorno e i dubbi sull'intenzione di rientrare. In particolare, ha ritenuto necessaria una disponibilità minima di euro 10.045,00 per l'intero nucleo familiare e ha escluso la rilevanza delle somme depositate sul conto della società Wintec. I ricorrenti hanno contestato il calcolo, evidenziando che la Tabella A richiamata dalla disciplina applicabile conduceva a un fabbisogno minimo di euro 1.461,70 per cinque persone e dodici giorni.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato i dinieghi. Applicando l'art. 21 del Regolamento (CE) n. 810/2009 e l'art. 3 della direttiva del Ministro dell'Interno 1° marzo 2000, con riferimento alla Tabella A, ha quantificato in euro 1.461,70 i mezzi minimi richiesti per un nucleo di cinque persone e un soggiorno complessivo di dodici giorni. Ha quindi ritenuto illegittimo il presupposto economico utilizzato dall'Amministrazione, pari a euro 10.045,00, perché privo di riscontro nella normativa applicabile. Anche escludendo le disponibilità intestate alla società Wintec, i ricorrenti disponevano personalmente di circa euro 8.150, somma superiore al minimo normativo. Il Collegio ha precisato che le disponibilità societarie non possono essere automaticamente equiparate a quelle personali dei soci, data la distinta soggettività e autonomia patrimoniale della società; tale questione, tuttavia, non era decisiva, essendo già soddisfatto il requisito economico con le sole disponibilità personali. La stabile attività imprenditoriale in Pakistan costituiva inoltre un significativo indice di radicamento economico e sociale e doveva essere considerata nella valutazione del rischio migratorio. Il precedente diniego non poteva assumere rilievo decisivo senza specifiche ragioni che ne estendessero le motivazioni alle nuove domande; dovevano altresì essere ponderati i precedenti visti ottenuti e i viaggi internazionali effettuati senza rilievi. Le contestazioni sulla documentazione societaria avrebbero potuto richiedere un'istruttoria più approfondita e in contraddittorio. Il provvedimento è stato dunque ritenuto illegittimo per erronea applicazione della disciplina sui mezzi di sussistenza e per irragionevolezza della motivazione. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 21 Regolamento (CE) n. 810/2009

    L'autorità consolare deve verificare, tra l'altro, che il richiedente disponga di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno previsto e per il ritorno nel Paese di provenienza.

  • art. 3 Direttiva del Ministro dell'Interno 1° marzo 2000

    Per i visti turistici rinvia alla Tabella A per la determinazione dei mezzi di sussistenza minimi necessari per il rilascio del visto e l'ingresso in Italia.

  • Tabella A allegata alla Direttiva del Ministro dell'Interno 1° marzo 2000

    Per viaggi di durata compresa tra undici e venti giorni effettuati da due o più partecipanti prevede una quota fissa di euro 25,82 per persona e una quota giornaliera di euro 22,21 per persona; applicando tali parametri a cinque persone e dodici giorni, il fabbisogno minimo è pari a euro 1.461,70.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità disposto a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel valutare il requisito dei mezzi di sussistenza per un visto turistico, l'autorità consolare deve applicare i parametri normativi previsti dalla disciplina di settore e non può fondare il diniego su una soglia economica priva di riscontro nella normativa applicabile.
  • Quando i richiedenti dimostrano disponibilità personali superiori al minimo normativo, l'eventuale mancata considerazione delle somme depositate su un conto intestato a una società di cui siano soci non è decisiva ai fini del requisito economico; le disponibilità societarie, infatti, non sono automaticamente assimilabili a quelle personali per effetto della distinta soggettività giuridica e patrimoniale dell'ente.
  • La valutazione prognostica sull'intenzione del richiedente di lasciare il territorio degli Stati membri deve considerare complessivamente gli elementi di radicamento economico e sociale nel Paese di origine, inclusa la titolarità di una stabile attività imprenditoriale, nonché la storia dei precedenti viaggi e visti ottenuti.
  • Un precedente diniego di visto non può essere automaticamente utilizzato per giustificare un nuovo diniego se non sono indicate ragioni specifiche che consentano di estenderne le motivazioni alla nuova domanda.
  • Il diniego di visto è illegittimo quando si fonda su un erroneo presupposto normativo riguardante i mezzi di sussistenza e su una motivazione irragionevole, derivante dalla mancata ponderazione degli elementi documentali rilevanti prodotti dal richiedente.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiEccesso di potereDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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