Cassazione Penale, Ordinanza n. 05059/2025 del 07/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Firenze che l'aveva ritenuta responsabile di plurimi episodi di tentato peculato, contestati ai capi D) ed H), oltre alle statuizioni sul trattamento sanzionatorio. In particolare, con il primo e il secondo motivo censurava la valutazione di responsabilità per i tentati peculati, sostenendo in sostanza l'insussistenza degli elementi che avrebbero fondato la finalità predatoria attribuitale. Con il terzo e il quarto motivo contestava la pena ritenuta eccessiva, anche rispetto ai reati satellite, nonché il diniego delle attenuanti generiche. La difesa insisteva per l'annullamento della decisione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che i motivi di ricorso fossero meramente ripetitivi di questioni già adeguatamente esaminate e confutate dalla Corte di appello. Ha valorizzato, quanto alla responsabilità per i tentati peculati, i plurimi elementi indicativi della finalità predatoria della condotta, sottolineando che l'operato della ricorrente risultava sovrapponibile a quello già posto in essere in danno di soggetti in condizioni di estrema vulnerabilità affidati alla sua tutela e che la falsificazione dei provvedimenti di autorizzazione del giudice tutelare costituiva indice incompatibile con la versione difensiva. Quanto al trattamento sanzionatorio, ha richiamato la motivazione della Corte territoriale sulla congruità della pena alla luce degli artt. 132 e 133 c.p., osservando che gli aumenti erano minimi e che gli elementi positivi prospettati dalla difesa erano stati correttamente ritenuti recessivi rispetto a quelli ostativi al riconoscimento delle attenuanti generiche, tra cui la pervicacia della condotta predatoria. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 132 c.p.
richiamato insieme all'art. 133 c.p. come parametro per valutare la congruità della pena
art. 133 c.p.
richiamato insieme all'art. 132 c.p. come parametro per valutare la congruità della pena
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già specificamente esaminate e confutate dalla sentenza di appello, senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione impugnata.
- Ai fini della sussistenza del tentato peculato, possono assumere rilievo plurimi elementi fattuali sintomatici della finalità di appropriazione, ivi compresa la falsificazione di atti autorizzativi, quando tale condotta risulti inconciliabile con una gestione lecita delle somme.
- Nel giudizio sulla pena e sulla concessione delle attenuanti generiche, la motivazione è sufficiente se il giudice di merito dà conto, in modo non manifestamente illogico, dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p. e della prevalenza degli elementi negativi su quelli favorevoli.
- La reiterazione di condotte predatorie ai danni di soggetti particolarmente vulnerabili può legittimare il diniego delle attenuanti generiche e confermare la congruità di aumenti sanzionatori contenuti.
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