Ordinanza n. 3217/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma dell’ordinanza collegiale del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 00511/2026, resa tra le parti, nonché per la sospensione del decreto del commissario ad acta n. 1 del 1° luglio 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza del TAR Puglia n. 511/2026 e decreto del commissario ad acta n. 1 del 1° luglio 2026, relativi alla ricognizione e trascrizione delle particelle interessate dal trasferimento al patrimonio comunale delle opere di urbanizzazione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressati)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha proposto appello cautelare contro l’ordinanza del TAR che, nell’ambito di un giudizio di ottemperanza a precedenti sentenze, aveva ordinato al commissario ad acta di adottare entro sessanta giorni l’atto definitivo di trascrizione, recependo l’elenco delle particelle già individuate e senza ulteriori attività tecniche. Successivamente, la società ha reclamato anche contro il decreto commissariale n. 1 del 1° luglio 2026, deducendone l’illegittimità derivata dall’ordinanza del TAR e chiedendo la sospensione di entrambi gli atti. Quanto al periculum in mora, nell’appello la società ha allegato soltanto il rischio del propagarsi di effetti irreversibili derivanti dalla trascrizione. Nel reclamo ha sostenuto che la trascrizione avrebbe comportato effetti devastanti sull’assetto proprietario e sul patrimonio, anche rispetto alle garanzie dei creditori, nonché una situazione difficilmente reversibile e un possibile contenzioso civilistico.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto entrambe le domande cautelari. Ha applicato gli artt. 55, commi 1 e 9, e 62, comma 2, c.p.a., rilevando che la parte istante deve allegare e rendere concreto un pregiudizio grave e irreparabile imminente, oltre ai profili di fumus boni iuris. Le allegazioni contenute nell’appello sono state ritenute del tutto generiche e prive di specificazione. Inoltre, dopo l’adozione del decreto commissariale, l’eventuale pregiudizio non deriverebbe più direttamente dall’ordinanza del TAR, ma dalla materiale esecuzione del decreto. Anche le deduzioni formulate contro il decreto sono state ritenute generiche, indimostrate e riferite a pregiudizi futuri ed eventuali, privi dei requisiti di imminenza, gravità e irreparabilità. Le domande cautelari sono state quindi respinte per difetto del periculum in mora. La società è stata condannata alle spese della fase cautelare, liquidate in 1.000 euro nei confronti di ciascuna parte costituita, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 55, comma 1, c.p.a.
allegando di subire un pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso
La domanda cautelare richiede l’allegazione di un pregiudizio grave e irreparabile, concreto e riferito al periodo necessario per la decisione.
art. 55, comma 9, c.p.a.
in ordine alla valutazione del pregiudizio allegato
L’ordinanza cautelare deve motivare anzitutto sulla valutazione del pregiudizio prospettato e indicare i profili che consentono una ragionevole previsione sull’esito del ricorso.
art. 62, comma 2, c.p.a.
Rende applicabile in appello la disciplina cautelare dell’art. 55 c.p.a., compreso il requisito del periculum in mora.
art. 114 c.p.a.
Richiamato quale base processuale del giudizio di ottemperanza nel cui ambito sono stati adottati gli atti commissariali oggetto delle domande cautelari.
Massime di principio
- La domanda cautelare deve indicare specificamente un pregiudizio grave, irreparabile e imminente; il richiamo generico a effetti irreversibili o devastanti non è sufficiente.
- Il periculum in mora deve essere valutato in relazione all’atto la cui esecuzione determina concretamente il pregiudizio: quando un atto successivo dà esecuzione a una precedente ordinanza, il danno cautelarmente rilevante deve essere riferito alla materiale esecuzione dell’atto successivo.
- Pregiudizi meramente futuri, eventuali e non dimostrati, anche se prospettati come possibili ricadute patrimoniali o contenziose, non integrano il requisito del periculum in mora.
- In appello cautelare il giudice deve verificare prioritariamente la concretezza del pregiudizio allegato; l’assenza del periculum è sufficiente a respingere l’istanza senza necessità di una più approfondita valutazione del fumus boni iuris.
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