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Sentenza

Sentenza n. 16744/2026 - Roma, Sezione 3B

per la nullità e comunque l’annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del decreto n. 4897 del 05/06/2026, nella parte in cui il Dirigente dell’Ambito Territoriale di Pordenone ha depennato l’odierno ricorrente dalle Graduatorie ad esaurimento (GAE) della scuola secondaria di II grado dell'Ambito di Pordenone; - sempre del decreto n. 4897 del 05/06/2026, nella parte in cui il Dirigente dell’Ambito Territoriale di Pordenone ha annullato i suoi precedenti provvedimenti prot. n. 4886 del 04/07/2024 e prot. n. 6682 del 16/07/2025, con i quali sono state pubblicate le Graduatorie a esaurimento definitive per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 nella parte in cui risulta Salvatore Vincenzo; - degli atti preordinati, connessi e conseguenziali e con particolare riferimento alla richiesta di integrazioni prot. AOOUSPPN n. 4487 del 19 maggio 2026, nella parte in cui pone a carico del ricorrente incombenti istruttori incompatibili con il giudicato formatosi sulla sentenza n. 11206/2019 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Giustizia amministrativa202608887

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Dirigente dell’Ambito Territoriale di Pordenone del 5 giugno 2026, che ha depennato il ricorrente dalle GAE della scuola secondaria di II grado e annullato, nella parte relativa al suo inserimento, i precedenti provvedimenti di pubblicazione delle graduatorie per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il depennamento dalle GAE di Pordenone, sostenendo che l’Amministrazione avesse violato o eluso il giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Lazio n. 11206/2019, che aveva riconosciuto la possibilità di reinserimento nelle GAE dei docenti precedentemente inseriti e poi cancellati per mancata presentazione della domanda di aggiornamento, con conservazione del punteggio posseduto al momento della cancellazione. Ha dedotto difetto di istruttoria, contraddittorietà e illogicità, contestando la richiesta di provare il precedente inserimento e il depennamento e sostenendo che il giudicato costituiva titolo sufficiente per il reinserimento. Ha inoltre lamentato sproporzione della cancellazione, lesione del legittimo affidamento e contraddittorietà rispetto alla conservazione degli effetti delle supplenze già svolte; violazione del termine di sei mesi previsto dall’art. 21-nonies, comma 1, l. 241/1990; e violazione dell’art. 8.5 del D.M. n. 37/2024, affermando che il titolo al reinserimento derivava dal giudicato e non dai requisiti ordinari del decreto. L’Amministrazione ha sostenuto che il ricorrente non era mai stato inserito in una GAE e non possedeva i requisiti per l’inserimento.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha chiarito che la sentenza n. 11206/2019 aveva risolto soltanto la questione di diritto relativa alla possibilità di reinserimento, e non aveva accertato le condizioni individuali dei ricorrenti né attribuito loro direttamente il bene della vita. Il principio presupponeva che il docente fosse stato originariamente inserito in una GAE, fosse stato successivamente depennato per omessa domanda di aggiornamento e avesse presentato tempestiva istanza di reinserimento. Poiché dagli atti risultava che il ricorrente non era stato inserito in GAE e non aveva indicato la graduatoria di provenienza né documentato il depennamento, l’Amministrazione poteva svolgere l’istruttoria per verificare la sussistenza dei presupposti fattuali, senza violare o eludere il giudicato. Sono state respinte anche le censure di difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità, sproporzione e lesione dell’affidamento, essendo stata accertata l’assenza dei requisiti formali e sostanziali per il reinserimento. Il termine semestrale dell’art. 21-nonies, comma 1, l. 241/1990 è stato ritenuto non applicabile agli atti di gestione del personale scolastico, poiché riferito all’autotutela su autorizzazioni o atti attributivi di vantaggi economici ai sensi dell’art. 12 della stessa legge. Spese a carico del ricorrente, liquidate in euro 500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies, comma 1, l. 241/1990

    Infine, non risulta violato l’art. 21 nonies, comma 1, della legge n. 241 del 1990, poiché il termine di sei mesi ivi fissato riguarda l’esercizio del potere di autotutela quando si tratti di precedenti autorizzazioni o di atti attributivi di vantaggi economici (quelli disciplinati dall’art. 12 della medesima legge del 1990), nel cui novero ovviamente non rientrano gli atti concernenti la gestione del personale della scuola.

    Il termine semestrale per l’annullamento d’ufficio previsto dall’art. 21-nonies, comma 1, è riferito alle autorizzazioni e agli atti attributivi di vantaggi economici disciplinati dall’art. 12 l. 241/1990; non si applica agli atti concernenti la gestione del personale scolastico.

  • art. 12 l. 241/1990

    Infine, non risulta violato l’art. 21 nonies, comma 1, della legge n. 241 del 1990, poiché il termine di sei mesi ivi fissato riguarda l’esercizio del potere di autotutela quando si tratti di precedenti autorizzazioni o di atti attributivi di vantaggi economici (quelli disciplinati dall’art. 12 della medesima legge del 1990), nel cui novero ovviamente non rientrano gli atti concernenti la gestione del personale della scuola.

    Gli atti attributivi di vantaggi economici cui si riferisce l’art. 21-nonies, comma 1, sono quelli disciplinati dall’art. 12 l. 241/1990; gli atti di gestione del personale scolastico non rientrano in tale categoria.

Massime di principio

  • Il giudicato che accerta la possibilità di reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti depennati per omessa domanda di aggiornamento non attribuisce automaticamente il diritto individuale al reinserimento: l’applicazione del principio presuppone la prova del precedente inserimento, del successivo depennamento per la causa considerata e della presentazione tempestiva dell’istanza.
  • Quando un giudicato su un ricorso collettivo enuncia una regola di diritto assumendo come postulata una condizione fattuale comune ai ricorrenti, senza esaminarne le posizioni individuali, il giudicato non accerta quella condizione per ciascun interessato; l’Amministrazione può quindi verificarne la sussistenza prima di applicare la regola al singolo.
  • Il termine semestrale previsto dall’art. 21-nonies, comma 1, l. 241/1990 per l’annullamento d’ufficio riguarda le autorizzazioni e gli atti attributivi di vantaggi economici contemplati dall’art. 12 della stessa legge e non si applica agli atti concernenti la gestione del personale scolastico.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoGiudizio di ottemperanzaAutotutela
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereAutotutela decisoriaOnere della prova e principio dispositivo

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