Cassazione Civile, Sentenza n. 7160/2024 del 18/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente chiedeva il pagamento del corrispettivo per servizi di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti resi nel periodo novembre 2005 - giugno 2006 (e interessi moratori secondo la clausola contrattuale che prevedeva il decorso degli interessi dal 180° giorno e un tasso convenzionale superiore alla misura legale). Le questioni principali erano: quale disciplina degli interessi moratori si applicasse all’appalto tra impresa e P.A. (disciplina speciale di contabilità pubblica o d.lgs. n. 231/2002), se per le obbligazioni della P.A. fosse necessaria una formale costituzione in mora mediante intimazione scritta, e il dies a quo della decorrenza degli interessi (nota di cessione del credito o automatica decorrenza ex d.lgs. 231/2002).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso (e ha assorbito gli altri). Ha ritenuto applicabile, ratione temporis, l'originario testo del d.lgs. n. 231/2002 (attuativo della direttiva 2000/35/CE) all'appalto stipulato il 29.4.2005, qualificando l'appalto come "transazione commerciale" anche se la controparte era una pubblica amministrazione. Ne è conseguito che gli interessi moratori decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento (nella specie dal giorno successivo al 180° giorno dalla presentazione delle fatture) e che le parti possono convenire un diverso tasso (salvo diverso accordo, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 231/2002). La Cassazione ha cassato la sentenza non definitiva della Corte d'Appello di Roma e ha rinviato alla stessa corte in diversa composizione per la regolamentazione delle questioni residue e delle spese.
Norme richiamate
d.lgs. n. 231/2002 (originario testo)
art. 2 (definizioni), art. 3 (responsabilità del debitore), art. 4 (decorrenza interessi moratori, 1° co.), art. 5 (saggio degli interessi, 1° co.), art. 11 (applicabilità ai contratti dal 8.8.2002)
Si applica alle transazioni commerciali fra imprese e tra imprese e pubbliche amministrazioni stipulate dopo l'8.8.2002; gli interessi moratori decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento e il saggio può essere determinato per accordo fra le parti.
direttiva 2000/35/CE
La direttiva disciplina tutte le transazioni commerciali, anche quelle che coinvolgono autorità pubbliche; mira a estendere meccanismi anti-ritardo di pagamento anche alle transazioni con P.A.
d.lgs. n. 192/2012
modifiche al d.lgs. n. 231/2002 applicabili dall'1.1.2013
Ha esteso/modificato la disciplina originaria del d.lgs. 231/2002 (per es. agli appalti di lavori pubblici) con efficacia dal 1.1.2013; non rilevante ratione temporis per il contratto del 2005, che rimane disciplinato dall'originario testo.
codice civile
art. 1219 (obbligo di intimazione per costituzione in mora), art. 1264 (notificazione della cessione), art. 1194 (imputazione del pagamento), art. 1362 e ss. (interpretazione del contratto)
Le norme codicistiche sono state richiamate nelle doglianze ma la Corte ha ritenuto che la disciplina speciale del d.lgs. 231/2002 prevalga sulla necessità di una formale costituzione in mora per la decorrenza degli interessi nelle transazioni commerciali con la P.A.; la notifica della cessione non sostituisce automaticamente la costituzione in mora salvo che l'atto contenga esplicita intimazione al pagamento.
r.d. n. 827/1924 e r.d. n. 2440/1923
Richiamati dalla ricorrente in ordine a discipline di contabilità pubblica e luogo dell'adempimento, ma la Corte ha ritenuto che tali disposizioni non escludano l'applicabilità del d.lgs. 231/2002 alle transazioni commerciali relevant
Cass. sez. un. 14.12.2023, n. 35092 (giurisprudenza)
Le Sezioni Unite hanno chiarito che rientrano nella nozione di transazione commerciale ai sensi del d.lgs. 231/2002 anche certe prestazioni sanitarie erogate da strutture accreditate, confermando l'ampia applicazione del decreto alle transazioni P.A.-impresa.
sentenza Corte di giustizia UE C-299/19 (18.11.2020)
par. 54 e richiamo al considerando 22
Ha precisato che escludere appalti pubblici dal campo di applicazione della direttiva 2000/35 sarebbe contrario al suo obiettivo; conferma interpretazione estensiva della nozione di 'transazione commerciale' comprensiva di rapporti con le P.A.
Massime di principio
- Se il contratto è una "transazione commerciale" conclusa dopo l'8.8.2002 fra impresa e pubblica amministrazione (fornitura di beni o prestazione di servizi contro corrispettivo), si applica il d.lgs. n. 231/2002: gli interessi moratori decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento (salvo diversa pattuizione).
- Per le obbligazioni della P.A. derivanti da transazioni commerciali non è necessariamente richiesta una formale intimazione scritta di costituzione in mora: il d.lgs. 231/2002 prevede meccanismi di mora automatica, salvo diverso accordo fra le parti.
- Le parti possono convenire un tasso di mora diverso da quello indicato dal d.lgs. 231/2002 (art. 5, 1° co.) e tale pattuizione è valida se inserita nel contratto applicabile ratione temporis.
- Le modifiche normative successive (es. d.lgs. 192/2012 entrato in vigore dal 1.1.2013) non si applicano retroattivamente: va valutata l'applicabilità ratione temporis al momento della stipula del contratto.
- La semplice notifica della cessione del credito al debitore non equivale automaticamente alla costituzione in mora, salvo che l'atto di cessione contenga un'esplicita intimazione al pagamento in favore del cessionario; occorre valutare il contenuto formale dell'atto.
- In caso di pagamento eseguito pendente il giudizio, in mancanza di diverso consenso, l'imputazione va effettuata prima agli interessi e poi al capitale (richiamo art. 1194 c.c.), salvo che sia pattuito o concordato altrimenti.
- Nelle controversie simili è utile verificare: (i) la data di stipula del contratto (per la disciplina applicabile ratione temporis), (ii) la qualificazione della controparte come 'pubblica amministrazione' ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 231/2002, (iii) il contenuto contrattuale relativo a termini di pagamento e tassi, e (iv) il tenore formale di eventuali notifiche/atti di cessione per valutare la loro efficacia ai fini della costituzione in mora.
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