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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7160/2024 del 18/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente chiedeva il pagamento del corrispettivo per servizi di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti resi nel periodo novembre 2005 - giugno 2006 (e interessi moratori secondo la clausola contrattuale che prevedeva il decorso degli interessi dal 180° giorno e un tasso convenzionale superiore alla misura legale). Le questioni principali erano: quale disciplina degli interessi moratori si applicasse all’appalto tra impresa e P.A. (disciplina speciale di contabilità pubblica o d.lgs. n. 231/2002), se per le obbligazioni della P.A. fosse necessaria una formale costituzione in mora mediante intimazione scritta, e il dies a quo della decorrenza degli interessi (nota di cessione del credito o automatica decorrenza ex d.lgs. 231/2002).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso (e ha assorbito gli altri). Ha ritenuto applicabile, ratione temporis, l'originario testo del d.lgs. n. 231/2002 (attuativo della direttiva 2000/35/CE) all'appalto stipulato il 29.4.2005, qualificando l'appalto come "transazione commerciale" anche se la controparte era una pubblica amministrazione. Ne è conseguito che gli interessi moratori decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento (nella specie dal giorno successivo al 180° giorno dalla presentazione delle fatture) e che le parti possono convenire un diverso tasso (salvo diverso accordo, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 231/2002). La Cassazione ha cassato la sentenza non definitiva della Corte d'Appello di Roma e ha rinviato alla stessa corte in diversa composizione per la regolamentazione delle questioni residue e delle spese.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 231/2002 (originario testo)

    art. 2 (definizioni), art. 3 (responsabilità del debitore), art. 4 (decorrenza interessi moratori, 1° co.), art. 5 (saggio degli interessi, 1° co.), art. 11 (applicabilità ai contratti dal 8.8.2002)

    Si applica alle transazioni commerciali fra imprese e tra imprese e pubbliche amministrazioni stipulate dopo l'8.8.2002; gli interessi moratori decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento e il saggio può essere determinato per accordo fra le parti.

  • direttiva 2000/35/CE

    La direttiva disciplina tutte le transazioni commerciali, anche quelle che coinvolgono autorità pubbliche; mira a estendere meccanismi anti-ritardo di pagamento anche alle transazioni con P.A.

  • d.lgs. n. 192/2012

    modifiche al d.lgs. n. 231/2002 applicabili dall'1.1.2013

    Ha esteso/modificato la disciplina originaria del d.lgs. 231/2002 (per es. agli appalti di lavori pubblici) con efficacia dal 1.1.2013; non rilevante ratione temporis per il contratto del 2005, che rimane disciplinato dall'originario testo.

  • codice civile

    art. 1219 (obbligo di intimazione per costituzione in mora), art. 1264 (notificazione della cessione), art. 1194 (imputazione del pagamento), art. 1362 e ss. (interpretazione del contratto)

    Le norme codicistiche sono state richiamate nelle doglianze ma la Corte ha ritenuto che la disciplina speciale del d.lgs. 231/2002 prevalga sulla necessità di una formale costituzione in mora per la decorrenza degli interessi nelle transazioni commerciali con la P.A.; la notifica della cessione non sostituisce automaticamente la costituzione in mora salvo che l'atto contenga esplicita intimazione al pagamento.

  • r.d. n. 827/1924 e r.d. n. 2440/1923

    Richiamati dalla ricorrente in ordine a discipline di contabilità pubblica e luogo dell'adempimento, ma la Corte ha ritenuto che tali disposizioni non escludano l'applicabilità del d.lgs. 231/2002 alle transazioni commerciali relevant

  • Cass. sez. un. 14.12.2023, n. 35092 (giurisprudenza)

    Le Sezioni Unite hanno chiarito che rientrano nella nozione di transazione commerciale ai sensi del d.lgs. 231/2002 anche certe prestazioni sanitarie erogate da strutture accreditate, confermando l'ampia applicazione del decreto alle transazioni P.A.-impresa.

  • sentenza Corte di giustizia UE C-299/19 (18.11.2020)

    par. 54 e richiamo al considerando 22

    Ha precisato che escludere appalti pubblici dal campo di applicazione della direttiva 2000/35 sarebbe contrario al suo obiettivo; conferma interpretazione estensiva della nozione di 'transazione commerciale' comprensiva di rapporti con le P.A.

Massime di principio

  • Se il contratto è una "transazione commerciale" conclusa dopo l'8.8.2002 fra impresa e pubblica amministrazione (fornitura di beni o prestazione di servizi contro corrispettivo), si applica il d.lgs. n. 231/2002: gli interessi moratori decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento (salvo diversa pattuizione).
  • Per le obbligazioni della P.A. derivanti da transazioni commerciali non è necessariamente richiesta una formale intimazione scritta di costituzione in mora: il d.lgs. 231/2002 prevede meccanismi di mora automatica, salvo diverso accordo fra le parti.
  • Le parti possono convenire un tasso di mora diverso da quello indicato dal d.lgs. 231/2002 (art. 5, 1° co.) e tale pattuizione è valida se inserita nel contratto applicabile ratione temporis.
  • Le modifiche normative successive (es. d.lgs. 192/2012 entrato in vigore dal 1.1.2013) non si applicano retroattivamente: va valutata l'applicabilità ratione temporis al momento della stipula del contratto.
  • La semplice notifica della cessione del credito al debitore non equivale automaticamente alla costituzione in mora, salvo che l'atto di cessione contenga un'esplicita intimazione al pagamento in favore del cessionario; occorre valutare il contenuto formale dell'atto.
  • In caso di pagamento eseguito pendente il giudizio, in mancanza di diverso consenso, l'imputazione va effettuata prima agli interessi e poi al capitale (richiamo art. 1194 c.c.), salvo che sia pattuito o concordato altrimenti.
  • Nelle controversie simili è utile verificare: (i) la data di stipula del contratto (per la disciplina applicabile ratione temporis), (ii) la qualificazione della controparte come 'pubblica amministrazione' ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 231/2002, (iii) il contenuto contrattuale relativo a termini di pagamento e tassi, e (iv) il tenore formale di eventuali notifiche/atti di cessione per valutare la loro efficacia ai fini della costituzione in mora.

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