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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7229/2024 del 18/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva annullato l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2003, con il quale l'Agenzia aveva recuperato canoni di concessione demaniale per complessivi €1.126.337,13 ritenendoli imponibili quali redditi (in particolare redditi fondiari/di natura fondiaria o comunque compresi nel reddito complessivo ai sensi dell'art.143 T.U.I.R.). L'Agenzia sosteneva che la natura non commerciale delle funzioni istituzionali non escludeva la tassazione dei canoni come redditi fondiari; la CTR aveva invece ritenuto che le attività concessorie delle Autorità portuali costituiscano esercizio di pubblici poteri e siano esenti/imponibili esclusivamente nei termini dell'interpretazione consolidata di legge e giurisprudenza.

La decisione

Il ricorso dell'Agenzia è stato rigettato. La Corte ha confermato l'orientamento della giurisprudenza nazionale secondo cui, alla data controversa, le Autorità portuali/A.d.S.P., qualificate come enti pubblici non economici e nell'esercizio di poteri autoritativi finalizzati alla gestione del demanio e al funzionamento dell'area portuale, non vedevano i canoni di concessione ricondotti al reddito imponibile (né ad IRES né ad IVA). La Corte ha inoltre richiamato la decisione della Commissione UE del 4.12.2020 (C(2020)8498) e la sentenza del Tribunale UE (T-166/21) che hanno ritenuto l'esenzione un aiuto di Stato da eliminare, ma ha precisato che tale decisione e le successive modifiche legislative italiane (d.l. 68/2022) hanno efficacia prospettica (a decorrere dal 1° gennaio 2022) e non impongono la ripresa a tassazione retroattiva per l'anno 2003. L'Agenzia è stata condannata alle spese processuali.

Norme richiamate

  • Legge 28 gennaio 1994, n. 84 (riordino materia portuale), art. 6

    "[l]'Autorità di sistema portuale è ente pubblico non economico di rilevanza nazionale a ordinamento speciale ed è dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria"

    Le A.d.S.P. sono enti pubblici non economici; le funzioni loro attribuite (indirizzo, regolazione, concessione demaniale) costituiscono attività pubblicistiche che, se svolte nell'ambito delle funzioni istituzionali, non comportano imposizione analoga a quella delle imprese

  • Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 993

    "Gli atti di concessione demaniale rilasciati dalle autorità portuali, in ragione della natura giuridica di enti pubblici non economici delle autorità medesime, restano assoggettati alla sola imposta proporzionale di registro ed i relativi canoni non costituiscono corrispettivi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto."

    Norma interpretata come conferma dell'esenzione IVA dei canoni concessori e come indice della prevalente natura pubblicistica delle Autorità portuali ai fini tributari, elemento rilevante anche per l'imposizione sui redditi

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.), artt. 72, 73, 74, 143 e 67

    Art.72 e 73 definiscono le categorie di reddito e la soggettività; art.74 (vigente ratione temporis) esenta determinati enti pubblici dall'imposta; art.143 disciplina la composizione del reddito complessivo per gli enti non commerciali: la Corte ha ritenuto che, alla data controversa e secondo la giurisprudenza consolidata, i canoni concessori rientravano nell'ambito dell'esenzione soggettiva delle Autorità portuali quando svolti in veste di pubblica autorità

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 5

    Prevede l'esenzione dai redditi dei terreni e fabbricati appartenenti allo Stato e enti pubblici, destinati ad usi o servizi di pubblico interesse; l'Agenzia aveva invocato un'interpretazione a contrario, la Corte ha ritenuto prevalente la qualificazione pubblicistica delle attività concessorie nella fattispecie

  • Decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68 (conv. L. 5 agosto 2022, n.108)

    Ha modificato la disciplina imponendo l'imponibilità Ires dei canoni portuali con deduzione forfettaria del 50% a partire dai periodi d'imposta iniziati dal 1° gennaio 2022; la Corte ha chiarito che la norma è prospettica e non incide sui periodi anteriori oggetto del giudizio

  • Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), art. 107 e art. 108

    La Commissione ha ritenuto che l'esenzione costituisse un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno (art.107 TFUE) e ha attivato la procedura prevista dall'art.108; la Corte ha richiamato questa valutazione ma ha sottolineato i limiti temporali dell'intervento UE (aiuti "esistenti")

  • Decisione Commissione UE C(2020) 8498 final (4.12.2020) e sentenza Tribunale UE T-166/21 (20.12.2023)

    La Commissione ha qualificato l'esenzione dall'IRES come aiuto di Stato da eliminare; il Tribunale UE ha confermato la qualificazione come entrate di natura commerciale per canoni e tasse portuali. La Corte italiana ha ritenuto comunque che tali conclusioni non impongano retroattività rispetto ai periodi anteriori all'intervento e che lo Stato italiano abbia il potere di adeguare la disciplina con efficacia prospettica

Massime di principio

  • Se un ente pubblico non economico (es. Autorità di sistema portuale) esercita attività nella veste di pubblica autorità, finalizzate al perseguimento di interessi pubblici e regolamentate dalla legge istitutiva, i canoni concessori demaniali percepiti possono non essere assoggettati a tassazione IRES/IRPEF né a IVA, salvo prova contraria dell'effettivo svolgimento di attività economiche in regime privatistico
  • La qualificazione comunitaria (Commissione UE / Tribunale UE) che considera le esenzioni fiscali per porti come possibili aiuti di Stato obbliga gli Stati membri a eliminare tali esenzioni per il futuro; ciò non implica necessariamente obbligo di recupero retroattivo per periodi anteriori se l'aiuto è stato qualificato come "esistente"
  • La modifica normativa nazionale adottata per conformarsi al diritto UE (es. d.l. 68/2022) si applica, salvo diversa disposizione, ai periodi d'imposta successivi alla sua entrata in vigore e non retroagisce automaticamente agli anni già definiti: in contenziosi su annualità pregresse prevale la disciplina e la giurisprudenza applicabile al periodo contestato
  • In giudizio tributario incombe all'Amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare che, nel caso concreto, l'ente pubblico abbia svolto attività in forma commerciale e al di fuori delle funzioni istituzionali; la sola natura di entrata (canone) non è sufficiente a superare la presunzione di carattere pubblicistico dell'ente
  • In situazioni analoghe è utile verificare: a) la qualificazione formale dell'ente (atto di istituzione, legge), b) la natura dell'attività al momento del fatto (pubblica autorità vs. attività economica), c) eventuali provvedimenti o orientamenti UE che incidono sulla disciplina futura e i relativi termini di applicazione

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