Cassazione Civile, Sentenza n. 7200/2024 del 18/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento (anno 2011) con cui l'Agenzia contestava che la "branch" italiana di Netgear fosse, oltre che una sede secondaria, una stabile organizzazione della casa madre statunitense. In conseguenza di ciò l'Ufficio imputava alla stabile organizzazione i ricavi delle vendite ai distributori italiani (tassazione Ires/Irap) e la trattava come cessioni interne ai fini IVA, invece delle originarie cessioni intracomunitarie operate dalla consociata olandese. La GdF aveva ritenuto che la branch avesse potere negoziale autonomo (concordava sconti/rebates e condizioni commerciali), mentre la difesa e i giudici di merito hanno sostenuto che la sede secondaria svolgeva solo attività promozionali, di supporto e ausiliarie, con ordini e fatturazione gestiti dalla casa madre o da società del gruppo estere; inoltre sono stati sollevati profili di decadenza, motivazione e illegittimità delle sanzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTR Lombardia che aveva escluso la sussistenza della stabile organizzazione in Italia. La Cassazione ha ritenuto infondate le censure proposte dall'Amministrazione, soprattutto perché le doglianze attendevano un riesame del merito e della valutazione delle prove (materia riservata al giudice di merito) e non hanno evidenziato un vizio di motivazione tale da integrare i ristretti profili di censurabilità in sede di legittimità. È stato confermato che, alla luce degli elementi istruttori (dichiarazioni dei distributori e organizzazione della branch), l'attività svolta era riconducibile a compiti promozionali/ausiliari e che le decisioni essenziali e la fatturazione erano prese/operata all'estero; ne consegue l'esclusione dell'imputazione in Italia dei ricavi e la non imponibilità ai fini IVA come cessioni interne. L'Agenzia è stata condannata alla rifusione delle spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 162 d.P.R. 22.12.1986 n. 917 (TUIR)
l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato; Una sede fissa di affari non è, comunque, considerata stabile organizzazione se: (...) e) viene utilizzata ai soli fini di svolgere, per l'impresa, qualsiasi altra attività che abbia carattere preparatorio o ausiliario
La Corte ha applicato la nozione interna collegandola alla disciplina convenzionale; ha ritenuto che la branch italiana rientrasse nell'eccezione per attività preparatorie/ausiliarie, escludendo la stabile organizzazione.
Convenzione tra Italia e Stati Uniti (25/08/1999) - art. 5
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività; 3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: (...) (e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario
La Corte ha richiamato la disciplina convenzionale (prevalente rispetto alla normativa interna come norma internazionale recepita) e l'ha usata come criterio interpretativo principale per escludere la stabile organizzazione.
d.lgs. 12.12.2003 n. 344
Riferimento normativo che ha introdotto nel TUIR la nozione interna di stabile organizzazione ispirata ai criteri convenzionali; la Corte ne evidenzia la funzione di raccordo tra diritto interno e convenzionale.
art. 2729 c.c.
Collegato al tema delle presunzioni: la Corte ricorda che le presunzioni idonee a fondare la sussistenza di una stabile organizzazione devono essere "gravi, precise e concordanti"; tuttavia la motivazione dell'appello ha ritenuto insufficienti le prove fornite dall'Amministrazione.
art. 7 c.1 lett. d) d.P.R. 26.10.1972 n. 633 (IVA)
Norma richiamata in relazione alla territorialità dell'IVA: la Corte ha richiamato i principi UE e la giurisprudenza comunitaria per escludere che le operazioni fossero imponibili in Italia in assenza di stabile organizzazione.
Direttiva 2006/112/CE artt. 44 e 45
Principi comunitari sulla nozione di stabile organizzazione ai fini IVA; utilizzati per interpretare la territorialità delle cessioni e confermare che l'assenza di una stabile organizzazione esclude la tassazione in Italia.
Regolamento di esecuzione (UE) 282/2011 - artt. 10 e 11
Richiamati per i criteri di determinazione del luogo di effettuazione delle operazioni IVA e per la valutazione di dove siano prese le decisioni essenziali; la Corte ne ha fatto uso per escludere la territorialità italiana delle cessioni.
Giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (es. C-333/20 Berlin Chemie; C-232/22 Cabot Plastics)
La Corte ha richiamato tali pronunce per sostenere il principio secondo cui la presenza di una società locale che fornisce servizi di marketing/ supporto non determina di per sé la sussistenza di una stabile organizzazione del soggetto non residente nello Stato del prestatore.
art. 360 cod. proc. civ. (motivi di cassazione)
La Corte ha applicato i limiti della censura in Cassazione: possono essere impugnati solo vizi gravi di motivazione o violazioni di legge specifiche; non è consentito il riesame libero del merito o della valutazione delle prove.
Massime di principio
- La nozione di "stabile organizzazione" va interpretata principalmente con riferimento alle convenzioni internazionali (quando vigenti) e, in caso di recepimento, queste prevalgono sulle norme interne se più favorevoli al contribuente.
- Una sede secondaria svolgente attività di mera pubblicità, informazione, supporto tecnico/marketing e servizi preparatori o ausiliari non costituisce di per sé una stabile organizzazione ai fini delle imposte sul reddito.
- Per affermare l'esistenza di una stabile organizzazione occorre dimostrare che la sede locale eserciti funzioni che non siano meramente preparatorie o ausiliarie e che abbia potere decisionale o autonomia negoziale sulle condizioni essenziali delle transazioni.
- In tema di prova, le presunzioni utilizzate dall'Amministrazione devono essere "gravi, precise e concordanti" (art. 2729 c.c.); la valutazione dell'attendibilità delle prove è rimessa al giudice di merito e difficilmente sindacabile in Cassazione salvo vizi motivazionali gravi.
- Ai fini IVA la territorialità dipende dal luogo in cui sono prese le decisioni essenziali e dalla presenza di una struttura idonea (mezzi umani e tecnici) che possa costituire una stabile organizzazione; la mera disponibilità di servizi di marketing locali non è sufficiente a rendere imponibili le cessioni in detto Stato membro.
- In sede di impugnazione in Cassazione non è consentito chiedere un riesame del merito delle risultanze probatorie: le censure devono essere inquadrate nei ristretti profili previsti dagli articoli di legittimità (es. vizio di motivazione materiale, violazione di norme rilevanti).
- Il principio della "doppia conforme" limita la possibilità di censurare in Cassazione fatti di causa che siano stati valutati in modo analogo sia in primo sia in secondo grado, a meno che non venga dimostrata la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
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