Cassazione Civile, Sentenza n. 7174/2024 del 18/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento per gli anni 1999-2001 conseguenti a pvc della Guardia di Finanza: l'Amministrazione fiscale aveva ripreso a tassazione ricavi omessi (transfer price attivo) per cessioni a consociate estere, contestato indebita deduzione di costi e minusvalenze (1999) e contestati costi minori per transfer price passivo (2000-2001). L'Ufficio aveva applicato il metodo del confronto di prezzo (CUP) per determinare il valore normale ai sensi dell'art. 76 e art. 9 T.U.I.R.; la società ha contestato la comparabilità e la metodologia, nonché la qualificazione di contratti in valuta come coperture specifiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate e ha assorbito il ricorso incidentale condizionato della società. In particolare ha ritenuto che la Corte territoriale abbia correttamente valutato i fatti: ha escluso la comparabilità tra le transazioni relative al transfer price attivo per differenze effettive nello stadio di commercializzazione, termini di pagamento, sconti per quantità e ripartizione delle funzioni distributive; ha confermato che non risultava dimostrata la funzione di copertura specifica dei contratti a termine in valuta, per mancanza di coincidenza di importi, scadenze e contestualità tra finanziamento e contratto di copertura; ha osservato che i motivi prospettati dall'Amministrazione tendevano in realtà a sollecitare una diversa valutazione delle risultanze di merito, cosa non consentita in sede di legittimità. Pertanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna dell'Amministrazione alle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.) - art. 76, comma 2
[p]er la determinazione del valore normale dei beni e dei servizi e, con riferimento alla data in cui si considerano conseguiti o sostenuti, per la valutazione dei corrispettivi, proventi, spese e oneri in natura o in valuta estera, si applicano, quando non è diversamente disposto, le disposizioni dell' ; tuttavia i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera, percepiti o effettivamente sostenuti in data precedente, si valutano con riferimento a tale data. La conversione in lire [ora euro]dei saldi di conto delle stabili organizzazioni all'estero si effettua secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio e le differenze rispetto ai saldi di conto dell'esercizio precedente non concorrono alla formazione del reddito. La valutazione, secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio, dei crediti e dei debiti in valuta estera risultanti in bilancio, anche sotto forma di obbligazioni o titoli similari, è consentita se effettuata per la totalità di essi. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del comma 1 dell' , qualora i contratti di copertura non siano valutati in modo coerente. Per le imprese che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera è consentita la tenuta della contabilità plurimonetaria con l'applicazione del cambio di fine esercizio ai saldi dei relativi conti.
Norma di riferimento per la valutazione dei corrispettivi e la disciplina del cambio; la Corte ha ritenuto che l'applicazione contabile indicata dalla società (valutazione ai fini fiscali dei contratti in valuta) non fosse supportata da prova della funzione di copertura specifica.
D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.) - art. 76, comma 5
[i] componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato che, direttamente o indirettamente, controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2, se ne deriva aumento del reddito; la stessa disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, ma soltanto in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle speciali procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi. La presente disposizione si applica anche per i beni ceduti e i servizi prestati da società non residenti nel territorio dello Stato per conto delle quali l'impresa esplica attività di vendita e collocamento di materie prime o merci o di fabbricazione o lavorazione di prodotti.
Stabilisce il principio del valore normale per operazioni infragruppo; la Corte ha applicato questo principio richiedendo la condizione di comparabilità e l'analisi del medesimo stadio di commercializzazione.
D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.) - art. 9, comma 3
[p]er valore normale […] si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni o i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore.
Definizione legale del valore normale (coincidente con i principi OCSE); la Corte ha insistito sulla necessità che le transazioni confrontate siano al medesimo stadio di commercializzazione e in condizioni effettivamente comparabili.
D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.) - art. 75 (ora art. 110)
Citato nella discussione: la Corte osserva che l'impiego di tale norma come clausola generale antielusiva in tema di transfer pricing è stato abbandonato dalla giurisprudenza di legittimità.
Codice di procedura civile - art. 360, primo comma, nn. 3 e 5
Fondamento dei motivi di cassazione: n. 3 (violazione o falsa applicazione di norme di diritto) e n. 5 (omissione di esame di un fatto decisivo). La Corte ha ritenuto che i motivi dell'Amministrazione mirassero a riesaminare i fatti di merito, mentre l'esame ai sensi dell'art. 360 richiede errori giuridici o omissione totale della motivazione.
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 62
Richiamato nel ricorso incidentale relativo alla procedura e competenze in materia di giudizio tributario; la censura della società riguardava l'interpretazione della CTR sulla scelta del mercato rilevante.
Massime di principio
- La Corte di legittimità non riesamina le risultanze di fatto: in cassazione non è possibile ottenere una diversa valutazione delle prove se non è dedotta una specifica violazione di diritto o una mancanza assoluta della motivazione.
- Per il transfer pricing la comparabilità richiede, fra l'altro, lo stesso stadio di commercializzazione; differenze nei termini di pagamento, sconti per quantità e nella ripartizione delle funzioni distributive possono giustificare prezzi diversi e quindi l'irricevibilità del confronto con transazioni 'campione'.
- La determinazione del valore normale deve seguire i criteri legali dell'art. 9 T.U.I.R. e le linee guida OCSE: il giudice di merito deve motivare la scelta del mercato e del parametro comparativo.
- I contratti in valuta devono essere provati come coperture specifiche mediante coincidenza di importi, scadenze e contestualità tra finanziamento e contratto di copertura; mera vicinanza temporale o elenco di contratti non è sufficiente.
- L'uso dell'art. 75/110 T.U.I.R. come clausola antielusiva in materia di transfer pricing è, secondo costante giurisprudenza, non adeguato; il riferimento deve rimanere ai criteri specifici del valore normale.
- Proceduralmente, ricorso incidentale condizionato viene assorbito se il ricorso principale è dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza.
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