Cassazione Penale, Sentenza n. 37012/2023 del 08/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma della condanna per bancarotta fraudolenta documentale. L'imputato deduceva che le dimissioni rese il 6.12.2010 erano efficaci e lo esoneravano dalla responsabilità gestionale e contabile; che il dissesto era anteriore alla sua nomina e quindi non imputabile; che aveva richiesto la liquidazione coatta dimostrando buona fede; che non aveva poteri di firma e che non è provato il dolo o quali scritture fossero mancanti e quale danno ne fosse derivato. Chiedeva, inoltre, la riqualificazione nel reato meno grave di bancarotta semplice documentale.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato e la sentenza d'appello confermata. La Corte ha ritenuto inefficaci le dimissioni per mancanza di sostituzione e per effetto della "prorogatio imperii" (art. 2385 c.c.), rilevando che l'imputato ha continuato a rivestire la qualifica e ad esercitare funzioni (iscrizione nel Registro delle imprese, consegna e gestione dei libri sociali, richiesta di revisione). La consegna delle scritture è risultata tardiva e parziale, con omissioni e mancata redazione di bilanci dal 2009, idonee a ostacolare la ricostruzione patrimoniale; la Corte ha individuato indicatori del dolo richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile come reiterativo. È stata confermata la condanna (pena di un anno e quattro mesi di reclusione pronunciata in primo grado) e la condanna al pagamento delle spese.
Norme richiamate
art. 2385 cod. civ.
Applicazione dell'istituto della prorogatio imperii: le dimissioni dell'amministratore hanno efficacia esterna solo con la nomina del sostituto; fino ad allora l'amministratore rimane in carica e mantiene responsabilità e poteri, inclusa la tenuta delle scritture.
art. 2386 cod. civ.
Richiamato in relazione alla efficacia delle dimissioni del consiglio e alle conseguenze sulla cessazione degli incarichi amministrativi; utile al quadro sulla necessità di sostituzione per l'efficacia esterna delle dimissioni.
art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare (R.D. 16/03/1942 n.267)
Distinzione tra bancarotta semplice e fraudolenta documentale; per la fraudolenta è richiesto il dolo specifico volto a occultare scritture per pregiudicare i creditori o procurare un ingiusto profitto. La sentenza individua indicatori concreti del dolo specifico nella condotta di omessa/parziale tenuta e consegna delle scritture.
art. 10-ter d.lgs. n.74/2000
Norma richiamata solo per segnalare una precedente valutazione giudiziaria diversa in altro procedimento; la Corte sottolinea che una diversa pronuncia su altro reato non vincola la valutazione penale fallimentare qui eseguita.
Massime di principio
- Le dimissioni di un amministratore hanno efficacia esterna solo se accompagnate dalla sostituzione e dalla pubblicazione prevista; in mancanza opera la prorogatio e l'amministratore conserva responsabilità e poteri.
- Nel periodo di prorogatio l'amministratore non è limitato ai soli atti di ordinaria amministrazione: resta obbligato, fra l'altro, alla corretta tenuta e conservazione delle scritture contabili.
- La consegna tardiva, incompleta o la mancata redazione di scritture e bilanci, se idonee a impedire o ostacolare la ricostruzione patrimoniale, possono integrare il reato di bancarotta fraudolenta documentale.
- La richiesta o l'attivazione della procedura liquidatoria da parte dell'amministratore non esclude di per sé la responsabilità penale: può costituire elemento probatorio di trasparenza, ma non neutralizza automaticamente indicatori di dolo.
- Per distinguere fra bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta documentale è cruciale l'elemento soggettivo: la fraudolenta richiede dolo specifico diretto a recare pregiudizio ai creditori o a procurare vantaggio ingiusto.
- Una sentenza favorevole o un'assoluzione in procedure diverse non impedisce che, sulla base di elementi processuali specifici, venga accertata responsabilità in materia fallimentare.
- Per limitare il rischio di responsabilità: formalizzare la cessazione dell'incarico con nomina del sostituto e pubblicazioni richieste, consegnare integralmente e tempestivamente tutte le scritture e conservare/documentare i passaggi di consegna.
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