Parere n. 169/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dal Dott. Michele Bellocchi avverso la delibera n. 861 dell’11 aprile 2024 nella parte in cui l’azienda ospedaliero-universitaria Policlinico lo ha escluso dalla “procedura selettiva per eventuali assunzioni a tempo determinato di Dirigente Analista” e della nota prot. 22920 del 17 aprile 2024 di comunicazione della detta esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dell’esclusione dalla procedura selettiva per eventuali assunzioni a tempo determinato di Dirigente Analista e della relativa comunicazione
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato la delibera n. 861 dell’11 aprile 2024, nella parte in cui lo ha escluso dalla procedura selettiva per titoli e colloquio per eventuali assunzioni a tempo determinato di Dirigente Analista, nonché la nota del 17 aprile 2024 con cui l’esclusione gli è stata comunicata. L’esclusione era motivata dalla mancanza del requisito specifico previsto dall’art. 2, lett. b), del bando. Il ricorrente ha dedotto difetto di motivazione, disparità di trattamento e violazione o falsa applicazione dell’art. 26, comma 1, del d.lgs. 165/2001, sostenendo che le esperienze libero-professionali o analoghe non fossero soggette al limite temporale quinquennale e che l’attività di operatore informatico svolta fosse sostanzialmente analoga a quella di dirigente analista. L’Azienda ha eccepito, tra l’altro, l’inammissibilità per incompetenza dell’autorità adita, la mancata notifica al corretto controinteressato e la carenza di interesse per omessa impugnazione della graduatoria definitiva e del successivo conferimento dell’incarico.
Il parere
Il Collegio ha ritenuto infondata l’eccezione relativa all’incompetenza funzionale, precisando che, ai sensi dell’art. 23, comma 4, dello Statuto della Regione Siciliana, sono impugnabili con ricorso straordinario al Presidente della Regione gli atti amministrativi emanati da organi regionali o da organi dipendenti, controllati o vigilati dalla Regione, compresi gli enti locali. Ha tuttavia accolto l’eccezione di improcedibilità per mancata impugnazione della delibera n. 1723 del 23 luglio 2024, con cui l’Azienda ha approvato la graduatoria definitiva e conferito l’incarico al primo classificato. Il ricorrente, pur avendo impugnato l’atto di esclusione, non ha gravato entro il termine di legge il provvedimento conclusivo della procedura. Secondo il Collegio, l’impugnazione immediata dell’atto di esclusione non esonera dall’onere di impugnare anche la graduatoria finale e il conseguente conferimento dell’incarico, poiché tali atti implicano nuove valutazioni e coinvolgono gli interessi di altri concorrenti. L’eventuale annullamento dell’esclusione non avrebbe quindi potuto produrre un’utilità concreta, né determinare automaticamente la caducazione della graduatoria definitiva ormai inoppugnabile. Il merito delle censure sul requisito di ammissione non è stato esaminato.
Osservazioni
Mancata impugnazione della graduatoria definitiva e del conferimento dell’incarico
L’omessa impugnazione della delibera n. 1723 del 23 luglio 2024, con cui è stata approvata la graduatoria definitiva ed è stato conferito l’incarico al primo classificato, rende improcedibile il ricorso contro l’esclusione. L’eventuale annullamento dell’esclusione non avrebbe consentito al ricorrente di conseguire una concreta utilità, né avrebbe avuto effetto caducante automatico sulla graduatoria definitiva.
Norme richiamate
art. 23, comma 4, dello Statuto della Regione Siciliana
atti amministrativi emanati dagli organi regionali o da organi dipendenti, controllati o vigilati dalla Regione
La disposizione consente di impugnare con ricorso straordinario al Presidente della Regione anche gli atti adottati da organi dipendenti, controllati o vigilati dalla Regione; il Collegio vi ricomprende gli atti dell’Azienda ospedaliero-universitaria interessata.
art. 9 d.P.R. 1199/1971
È richiamato dall’amministrazione con riguardo alla notificazione del ricorso al controinteressato; il Collegio non decide espressamente tale eccezione, poiché dichiara il ricorso improcedibile per mancata impugnazione della graduatoria definitiva.
art. 26, comma 1, d.lgs. 165/2001
È invocato dal ricorrente in relazione alla valutazione delle esperienze lavorative libero-professionali o analoghe quale requisito di ammissione; la questione non viene esaminata nel merito per l’improcedibilità del ricorso.
Consiglio di Stato, sez. VI, 18 febbraio 2025, n. 1374
La mancata impugnazione della graduatoria finale determina l’improcedibilità del ricorso contro l’esclusione o la non ammissione alle successive prove, quando l’annullamento dell’atto originario non potrebbe più procurare un’utilità concreta.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali o selettive, l’impugnazione immediata dell’atto di esclusione o di non ammissione non esonera il concorrente dall’onere di impugnare anche, entro il termine di legge, la graduatoria definitiva e il provvedimento di conferimento dell’incarico, quando questi siano successivamente adottati.
- La mancata impugnazione della graduatoria definitiva rende improcedibile il ricorso contro l’esclusione se l’eventuale annullamento dell’atto lesivo originario non può più procurare al ricorrente una concreta utilità.
- La graduatoria finale non costituisce una conseguenza inevitabile dell’atto di esclusione, poiché la sua adozione comporta nuove valutazioni degli interessi e incide sulla posizione di una pluralità di concorrenti; perciò l’annullamento dell’esclusione non produce automaticamente l’effetto caducante della graduatoria ormai definitiva.
- Nel sistema del ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, sono impugnabili gli atti amministrativi emanati da organi regionali o da organi dipendenti, controllati o vigilati dalla Regione, secondo l’ambito applicativo dell’art. 23, comma 4, dello Statuto regionale.
Impugnazione dell’esclusione da una selezione per dirigente analista
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto da un candidato escluso da una procedura selettiva per titoli e colloquio, finalizzata alla formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato di dirigente analista presso un’Azienda ospedaliero-universitaria.
Premesse e atti impugnati
La procedura era stata indetta con delibera n. 319 del 12 febbraio 2024. Il bando richiedeva, quale requisito specifico, cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla professionalità richiesta nel ruolo tecnico presso enti del Servizio sanitario nazionale o in qualifiche di determinato livello presso altre pubbliche amministrazioni. Il bando consentiva inoltre l’ammissione sulla base di esperienze libero-professionali, coordinate e continuative o documentate presso enti, pubbliche amministrazioni, studi privati, società o istituti di ricerca, purché aventi contenuto analogo a quello del profilo messo a selezione.
Il candidato era stato inizialmente ammesso dopo l’attivazione del soccorso istruttorio, volto ad acquisire chiarimenti e documentazione su una collaborazione libero-professionale svolta tra il 1° gennaio 2019 e il 31 agosto 2020. Successivamente, l’Azienda ha ritenuto non sussistente il requisito specifico e lo ha escluso con la delibera n. 861 dell’11 aprile 2024, comunicata con nota del 17 aprile 2024.
Motivi del ricorso
Il ricorrente ha dedotto difetto di motivazione, disparità di trattamento e violazione o falsa applicazione dell’art. 26, comma 1, del d.lgs. 165/2001. Ha sostenuto che, per le esperienze libero-professionali o analoghe, l’unica condizione fosse l’analogia sostanziale delle mansioni, senza applicazione del limite temporale di cinque anni previsto, a suo avviso, soltanto per il servizio prestato come dipendente pubblico. Ha inoltre sostenuto che l’attività di operatore informatico fosse sostanzialmente assimilabile a quella di dirigente analista.
Eccezioni dell’Azienda
L’Azienda ha contestato l’ammissibilità del ricorso sotto diversi profili: l’incompetenza funzionale dell’autorità adita, la mancata notificazione al controinteressato ritenuto effettivo e la carenza di interesse derivante dall’omessa impugnazione della graduatoria definitiva e del conferimento dell’incarico.
Competenza del ricorso straordinario regionale
Il Collegio ha respinto il rilievo relativo all’incompetenza funzionale. Richiamando l’art. 23, comma 4, dello Statuto della Regione Siciliana e la consolidata giurisprudenza, ha affermato che il ricorso straordinario al Presidente della Regione può riguardare anche gli atti emanati da organi dipendenti, controllati o vigilati dalla Regione, oltre a quelli direttamente adottati dagli organi regionali.
Improcedibilità per mancata impugnazione della graduatoria
Il Collegio ha accolto l’eccezione di improcedibilità. Dopo l’adozione dell’atto di esclusione, l’Azienda aveva approvato con delibera n. 1723 del 23 luglio 2024 la graduatoria definitiva e aveva conferito l’incarico al primo classificato.
Il ricorrente non ha impugnato tale delibera entro il termine di legge. Il Collegio ha precisato che:
- l’atto di esclusione, in quanto direttamente lesivo, deve essere impugnato immediatamente;
- anche la graduatoria definitiva e il conseguente conferimento dell’incarico devono essere autonomamente impugnati;
- la graduatoria finale non è una conseguenza inevitabile dell’esclusione, perché comporta nuove valutazioni e coinvolge gli interessi degli altri concorrenti;
- l’eventuale annullamento dell’esclusione non determina automaticamente la caducazione della graduatoria definitiva;
- se la graduatoria è divenuta inoppugnabile, il ricorrente non può più conseguire una concreta utilità dall’accoglimento del ricorso contro l’esclusione.
Il Collegio ha richiamato, quale precedente conforme, Consiglio di Stato, sez. VI, 18 febbraio 2025, n. 1374.
Conclusioni
Il merito delle censure relative all’interpretazione del requisito di ammissione, alla rilevanza dell’esperienza libero-professionale e all’analogia tra il profilo di operatore informatico e quello di dirigente analista non è stato esaminato. Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha espresso parere per la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
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