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Parere

Parere n. 167/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

Richiesta di parere concernente la presunta natura regolamentare del decreto interassessoriale n. 17/2026. Parere parziale.

Giustizia amministrativa202600114

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, Adunanza delle Sezioni riuniteParere su quesito

Deferibilità alle Sezioni riunite della questione sulla presunta natura regolamentare del decreto interassessoriale n. 17/2026

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

La Presidenza della Regione Siciliana ha chiesto un parere sulla presunta natura regolamentare del decreto interassessoriale n. 17/2026, questione emersa incidentalmente in un precedente parere interlocutorio. Prima di esaminare il merito, le Sezioni riunite sono state chiamate a stabilire se esse possano conoscere, su iniziativa del Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa o della Sezione consultiva e anche in assenza di una specifica richiesta dell'amministrazione, di questioni consultive di particolare rilevanza riguardanti esclusivamente interessi generali della Regione Siciliana.

Il parere

Le Sezioni riunite hanno ritenuto di propria competenza la trattazione nel merito dell'affare. In base all'art. 23 dello Statuto siciliano, al d.lgs. n. 373/2003 e al rinvio alle disposizioni vigenti per il Consiglio di Stato previsto dall'art. 12, comma 1, dello stesso decreto legislativo, esse costituiscono la massima composizione consultiva del Consiglio di giustizia amministrativa. La loro competenza, obbligatoria per i pareri sui ricorsi straordinari al Presidente della Regione, si estende facoltativamente anche agli altri affari consultivi di particolare rilievo, quando siano deferiti dal Presidente o dalla Sezione consultiva. Tale possibilità opera per le questioni di massima di particolare importanza che non eccedano l'ambito regionale siciliano. Il parere è quindi solo parziale: non decide ancora la natura regolamentare del decreto interassessoriale n. 17/2026, ma afferma la competenza delle Sezioni riunite a esaminare successivamente il merito.

Osservazioni

Competenza delle Sezioni riunite

Le Sezioni riunite sono competenti a conoscere, oltre che dei ricorsi straordinari al Presidente della Regione Siciliana, anche degli affari consultivi di particolare rilievo loro deferiti dal Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa o dalla Sezione consultiva.

Limiti della deferibilità all'Adunanza generale del Consiglio di Stato

L'art. 9, comma 3, del d.lgs. n. 373/2003 consente il deferimento all'Adunanza generale del Consiglio di Stato soltanto per materie che incidano notevolmente sugli interessi generali dello Stato o di altre Regioni; non consente quindi di deferire questioni importanti riferite esclusivamente agli interessi generali della Regione Siciliana.

Rinvio alla disciplina statale

L'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 373/2003 rende applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti per il Consiglio di Stato, comprese quelle che consentono il deferimento di questioni di massima di particolare importanza.

Norme richiamate

  • art. 23 Statuto della Regione Siciliana, approvato con r.d.l. 15 maggio 1946, n. 455 e convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2

    Gli organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la Regione; le Sezioni del Consiglio di Stato svolgeranno altresì le funzioni consultive; i ricorsi amministrativi, avanzati in linea straordinaria contro atti amministrativi regionali, saranno decisi dal Presidente della Regione, sentite le Sezioni regionali del Consiglio di Stato.

    La disposizione fonda il decentramento regionale delle funzioni del Consiglio di Stato e la funzione consultiva del Consiglio di giustizia amministrativa per gli affari concernenti la Regione Siciliana.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 14 dicembre 2003, n. 373

    Il Consiglio di giustizia amministrativa ha sede in Palermo ed è composto da due Sezioni, con funzioni, rispettivamente, consultive e giurisdizionali, che costituiscono Sezioni staccate del Consiglio di Stato.

    Il Consiglio di giustizia amministrativa è configurato come articolazione staccata del Consiglio di Stato, con una Sezione consultiva e una Sezione giurisdizionale.

  • art. 9, commi 1, 3 e 4, d.lgs. 14 dicembre 2003, n. 373

    Il Consiglio di giustizia amministrativa, nella sua composizione consultiva, è organo di consulenza giuridico-amministrativa del Governo regionale; sui ricorsi straordinari di cui all'articolo 23 dello Statuto il parere è obbligatorio ed è reso dalla adunanza delle Sezioni riunite; per le materie che incidano notevolmente sugli interessi generali dello Stato o di altre Regioni l'esame può essere deferito all'Adunanza generale del Consiglio di Stato.

    Le Sezioni riunite sono la massima composizione consultiva regionale e hanno competenza obbligatoria sui ricorsi straordinari; il deferimento all'Adunanza generale è limitato alle questioni con interessi sovraregionali.

  • art. 9, comma 6, d.lgs. 14 dicembre 2003, n. 373

    All'Adunanza generale del Consiglio di Stato, integrata ai sensi del comma 3, è devoluta la cognizione dei conflitti di competenza, in sede consultiva, tra il Consiglio di giustizia amministrativa e il Consiglio di Stato.

    L'Adunanza generale integrata risolve i conflitti di competenza consultiva tra il Consiglio di giustizia amministrativa e il Consiglio di Stato.

  • art. 12, comma 1, d.lgs. 14 dicembre 2003, n. 373

    Per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio di giustizia amministrativa in sede consultiva e in sede giurisdizionale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per il Consiglio di Stato.

    Il rinvio consente di applicare alla funzione consultiva del Consiglio di giustizia amministrativa le regole statali sul funzionamento consultivo del Consiglio di Stato, nei limiti della compatibilità con lo Statuto e la disciplina attuativa regionale.

  • art. 17, comma 28, legge 15 maggio 1997, n. 127

    Il parere del Consiglio di Stato è sempre reso in adunanza generale per gli schemi di atti legislativi e di regolamenti devoluti dalla sezione o dal presidente del Consiglio di Stato a causa della loro particolare importanza.

    La disciplina statale conferma la possibilità di deferire all'organo consultivo massimo le questioni normative di particolare importanza.

  • art. 12 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

    Prima dell'espressione del parere, il presidente del Consiglio di Stato può deferire all'Adunanza generale qualunque ricorso che renda necessaria la risoluzione di questioni di massima di particolare importanza.

    La facoltà presidenziale di deferimento per questioni di massima costituisce parametro interpretativo per riconoscere analoga possibilità, in quanto compatibile, alle Sezioni riunite del Consiglio di giustizia amministrativa.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 316 del 2004

    Principio di specialità e decentramento territoriale degli organi giurisdizionali centrali.

    Lo Statuto siciliano esprime un principio di specialità volto ad assicurare in Sicilia l'esercizio decentrato delle funzioni degli organi giurisdizionali centrali.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 265 del 2013

    Rinvio alle disposizioni vigenti per il Consiglio di Stato.

    Il d.lgs. n. 373/2003 ha ripristinato il modello statutario di decentramento attraverso due sezioni staccate del Consiglio di Stato.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 63 del 2023

    Il citato rinvio rende applicabile anche al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana – sezioni riunite quanto previsto per il Consiglio di Stato dall'art. 13, primo comma, del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

    Il rinvio dell'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 373/2003 comprende anche la disciplina applicabile alle Sezioni riunite, nei limiti della compatibilità.

Massime di principio

  • Le Sezioni riunite del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana costituiscono la massima composizione consultiva dell'organo, composta da tutti i magistrati assegnati alle sue sezioni.
  • La competenza obbligatoria delle Sezioni riunite sui ricorsi straordinari al Presidente della Regione Siciliana non esclude una competenza facoltativa sugli altri affari consultivi di particolare rilevanza.
  • Un affare consultivo di particolare importanza può essere deferito alle Sezioni riunite su iniziativa autonoma del Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa o della Sezione consultiva, anche senza una specifica richiesta dell'amministrazione interessata.
  • Per le questioni esclusivamente riferite agli interessi generali della Regione Siciliana, la funzione nomofilattica consultiva spetta alle Sezioni riunite del Consiglio di giustizia amministrativa; il deferimento all'Adunanza generale del Consiglio di Stato è ammesso solo quando la questione incida notevolmente sugli interessi generali dello Stato o di altre Regioni.
  • Il rinvio alle disposizioni vigenti per il Consiglio di Stato previsto dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 373/2003 deve essere interpretato sistematicamente e applicato in quanto compatibile con lo Statuto siciliano e con la disciplina regionale di attuazione.

Competenza delle Sezioni riunite del CGARS sugli affari consultivi di particolare rilevanza

Il parere, reso dall'Adunanza delle Sezioni riunite del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, riguarda preliminarmente la competenza a esaminare una questione concernente la presunta natura regolamentare del decreto interassessoriale n. 17/2026. L'affare è stato trasmesso dalla Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale, su richiesta dell'Assessore regionale dell'economia.

Origine della richiesta

La questione era stata sollevata mediante obiter dictum nel parere interlocutorio n. 138/2026, relativo all'affare n. 74/2026. Il Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa ha deferito preliminarmente la richiesta alle Sezioni riunite, prima dell'eventuale assegnazione alla Sezione consultiva, per stabilire se la trattazione nel merito spettasse all'organo collegiale massimo.

La questione è stata considerata di massima rilevanza e di interesse generale, poiché riguarda gli atti degli Assessori regionali adottati sulla base di un'autorizzazione legislativa regionale, aventi contenuto sostanzialmente regolamentare e potenzialmente emanati senza il parere previsto per gli atti regolamentari del Governo della Regione.

Quadro statutario e normativo

L'art. 23 dello Statuto della Regione Siciliana prevede la presenza in Sicilia delle sezioni degli organi giurisdizionali centrali e attribuisce alle Sezioni del Consiglio di Stato anche funzioni consultive. La disciplina di attuazione è contenuta nel d.lgs. n. 373/2003, che configura il Consiglio di giustizia amministrativa come composto da una Sezione consultiva e da una Sezione giurisdizionale, entrambe sezioni staccate del Consiglio di Stato.

L'art. 9 del d.lgs. n. 373/2003 stabilisce che il Consiglio di giustizia amministrativa, nella composizione consultiva, è organo di consulenza giuridico-amministrativa del Governo regionale. Lo stesso articolo attribuisce alle Sezioni riunite il parere obbligatorio sui ricorsi straordinari al Presidente della Regione Siciliana e disciplina il possibile deferimento all'Adunanza generale del Consiglio di Stato per le materie incidenti notevolmente sugli interessi generali dello Stato o di altre Regioni.

L'art. 12, comma 1, del decreto legislativo dispone inoltre che, per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio di giustizia amministrativa, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per il Consiglio di Stato.

Funzione delle Sezioni riunite

Le Sezioni riunite hanno esaminato la disciplina statale del Consiglio di Stato, richiamando l'art. 17 del r.d. n. 1054/1924, l'art. 47 del r.d. n. 444/1942, l'art. 17, comma 28, della legge n. 127/1997 e l'art. 12 del d.P.R. n. 1199/1971. Da tali disposizioni emerge la possibilità di deferire all'organo consultivo massimo le questioni di interesse generale, di massima o di particolare importanza.

Secondo il parere, il legislatore non ha previsto un'esplicita preclusione alla competenza delle Sezioni riunite sugli affari consultivi diversi dai ricorsi straordinari. La disciplina deve quindi essere interpretata sistematicamente, considerando la natura del Consiglio di giustizia amministrativa quale sezione staccata del Consiglio di Stato e il rinvio alle norme statali contenuto nell'art. 12 del d.lgs. n. 373/2003.

Le Sezioni riunite costituiscono pertanto il massimo organo collegiale consultivo previsto dalla disciplina statutaria e attuativa. Sono obbligatoriamente competenti sui ricorsi straordinari, ma possono essere investite anche di altri affari consultivi di particolare rilievo, quando il deferimento provenga dal Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa o dalla Sezione consultiva.

Limiti del deferimento all'Adunanza generale del Consiglio di Stato

L'art. 9, comma 3, del d.lgs. n. 373/2003 limita tassativamente il deferimento all'Adunanza generale del Consiglio di Stato alle materie che incidano notevolmente sugli interessi generali dello Stato o di altre Regioni. Non possono quindi essere deferite all'Adunanza generale, per questa via, questioni importanti ma riferite esclusivamente agli interessi generali della Regione Siciliana.

Per tali questioni esclusivamente regionali, la responsabilità dell'unità interpretativa in sede consultiva resta affidata alle Sezioni riunite del Consiglio di giustizia amministrativa.

Conclusione

Le Sezioni riunite hanno parzialmente pronunciato sull'affare, affermando la propria titolarità a esprimersi nel merito della questione concernente il decreto interassessoriale n. 17/2026. Il parere non affronta ancora la natura regolamentare del decreto né le conseguenze dell'eventuale mancata acquisizione del parere consultivo: stabilisce soltanto che la questione può essere trattata dalle Sezioni riunite, rinviando il merito a una successiva adunanza.

Come è indicizzato

MaterieRegolamenti governativi e ministerialiAtti amministrativi generali e linee guidaRegioni e rapporti tra livelli di governo
RamiFonti e atti normativiEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàRiserva di legge e gerarchia delle fontiPrincipio di diritto dell'Adunanza plenaria

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