Cassazione Penale, Ordinanza n. 11666/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione impugnata nella parte relativa alla determinazione dell'aumento di pena per continuazione esterna e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato, contesta un unico profilo: la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'aumento di pena applicato a titolo di continuazione esterna tra tre reati di rapina oggetto del presente procedimento e altri tre reati di rapina, anch'essi unificati dal vincolo della continuazione, definiti in un diverso procedimento con sentenza irrevocabile. Il ricorrente sostiene, in sostanza, che l'aumento sarebbe stato illegittimamente determinato o comunque non adeguatamente motivato. La Corte di cassazione rileva però che la censura riproduce questioni già dedotte in appello e già respinte dalla Corte territoriale, la quale aveva ritenuto congruo l'aumento di pena, nel rispetto del limite del triplo previsto dall'art. 81 c.p., precisando anche che l'aumento di pena fissato per i reati-satellite nella sentenza irrevocabile non vincola la quantificazione degli aumenti per i reati-satellite del diverso procedimento.
Norme richiamate
L'aumento di pena per continuazione esterna deve restare entro il limite del triplo previsto dalla norma; la pena stabilita in un diverso procedimento per reati-satellite già giudicati irrevocabilmente non vincola automaticamente la quantificazione degli aumenti nel nuovo procedimento.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già dedotte in appello e già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- In tema di continuazione esterna, la determinazione dell'aumento di pena è sindacabile solo se illegittima o manifestamente illogica; se la Corte territoriale la ritiene congrua e conforme al limite legale del triplo, la censura difensiva che contesti solo la misura dell'aumento, senza evidenziare un reale errore di diritto, non è ammissibile.
- L'aumento di pena applicato per i reati-satellite in una sentenza irrevocabile non costituisce un vincolo automatico per la determinazione degli aumenti relativi ai reati-satellite di un diverso procedimento, purché il giudice rispetti il limite legale e dia una motivazione congrua.
Come è indicizzato
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