Sentenza del 18/01/2022 n. 1324 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Ricorsi avverso avvisi di accertamento e provvedimenti sanzionatori per gli anni 2002, 2003, 2004 e 2006, fondati su informazioni tratte dalla "lista P" (documenti estrapolati dall'archivio del professionista P.). L'Ufficio aveva imputato a F.G. disponibilità finanziarie detenute all'estero non dichiarate nel quadro RW e utili "in nero" da società veicolo; il contribuente contestava la riconducibilità delle somme a sé, la validità e la sottoscrizione dei documenti estratti dalla lista P., nonché l'applicabilità delle presunzioni di legge sulla fruttuosità e la corretta irrogazione delle sanzioni.
La decisione
I procedimenti sono stati riuniti. Esiti principali: il ricorso principale del contribuente R.G.N. 10780/15 è stato rigettato (condanna alle spese). Il ricorso principale dell'Agenzia R.G.N. 28255/15 è stato accolto (con dichiarazione di inammissibilità del ricorso incidentale del contribuente). Il ricorso del contribuente R.G.N. 222/16 (sanzioni) è stato rigettato e rilevato soddisfacimento, in parte, del ricorso incidentale dell'Agenzia. La Corte ha cassato le sentenze della CTR del Veneto nn. 765/15/15 e 852/15/15 nei punti accoglienti le doglianze rilevate e ha rinviato alla CTR di Verona in diversa composizione per ulteriore decisione su quegli aspetti. Sono stati chiariti limiti sull'efficacia probatoria delle copie estratte dalla lista P., sulla specificità del disconoscimento delle sottoscrizioni e sull'operatività delle presunzioni (anche semplice) per provare redditi occultati all'estero; risultano altresì accolte le censure dell'Amministrazione con riguardo all'annualità 2006 in relazione alla presunzione di fruttuosità.
Norme richiamate
D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 12
Costituisce una presunzione legale (di evasione) circa redditi derivanti da attività finanziarie detenute in Paesi a regime fiscale privilegiato; la presunzione ha natura sostanziale e non efficacia retroattiva, mentre i commi che raddoppiano termini (2-bis, 2-ter) sono di natura procedimentale e si applicano secondo il principio "tempus regit actum".
D.L. 28 giugno 1990, n. 167, art. 6
Presunzione di fruttuosità delle attività finanziarie trasferite o costituite all'estero: in mancanza di prova contraria il denaro si presume fruttifero (tasso legale indicato), gravando sul contribuente l'onere di provare la non fruttuosità; applicata dalla Corte in relazione all'annualità 2006.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 44 e ss.
Norme sul reddito di capitale e criteri impositivi richiamate per la ricostruzione dei redditi esteri non dichiarati; utilizzate congiuntamente alla presunzione di cui al D.L. 78/2009.
D.L. 28 giugno 1990, n. 167, art. 5, commi 4 e 5, conv. L. 4 agosto 1990, n. 227
Previsioni sanzionatorie per omissione di indicazione nel quadro RW: richiamate per l'irrogazione delle sanzioni contestate al contribuente.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 38, 41-bis, 43
Norme sui termini di decadenza e sulla documentazione probatoria per gli accertamenti IRPEF; la Corte richiama la natura procedimentale dei termini raddoppiati in presenza dell'obbligo di denuncia penale e la loro applicabilità secondo condizioni legali oggettive.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57
Richiamato relativamente ai termini di decadenza IVA in casi connessi a reati tributari e al raddoppio dei termini.
Codice civile, art. 2697
Principio sull'onere della prova: la Corte conferma che, una volta scattata la presunzione, incombe sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria.
Codice civile, art. 2719
Regola la contestazione della conformità di una copia all'originale: la contestazione non impedisce al giudice di accertare la conformità anche mediante altre prove o presunzioni; pertanto le copie estratte dal computer del professionista potevano essere valutate insieme ad altri indizi.
Codice di procedura civile, artt. 214, 215
Discipline sul disconoscimento delle scritture private: il disconoscimento richiede specificità e determinazione; una generica negazione non costituisce sufficiente disconoscimento della sottoscrizione.
Codice di procedura civile, art. 274, 295, 337
Art. 274 (riunione di procedimenti connessi) e artt. 295/337 (sospensione obbligatoria/facoltativa): la Corte ha disposto la riunione dei procedimenti per economia processuale e uniforme decisionale; la disciplina della sospensione è applicabile nel contenzioso tributario e influisce sull'esito dei giudizi sulle sanzioni quando il pregiudicante non è definitivo.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36
Regole procedurali del giudizio tributario; citato in relazione ai requisiti di motivazione e al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nonchè ai limiti formali del ricorso di legittimità.
Codice di procedura civile, art. 360 (motivi di cassazione)
La Corte ha applicato i parametri di ammissibilità dei motivi di cassazione (vizi di legge, omissione di esame di fatto controverso, vizio di motivazione) per rigettare molte censure del contribuente ritenute generiche o attinenti al merito.
Massime di principio
- Le informazioni tratte da elenchi stranieri (es. lista P) e da sequestri di documentazione presso professionisti possono costituire prova indiziaria idonea a fondare accertamenti fiscali purché gli elementi siano "gravi e precisi"; non è necessario che gli elementi siano molteplici se un singolo elemento ha forte valenza indiziaria.
- Il disconoscimento della sottoscrizione di documenti richiede specificità: una generica affermazione di non aver sottoscritto non è sufficiente per escludere l'utilizzabilità delle copie in giudizio; la contestazione della conformità di copie (art. 2719 c.c.) non impedisce al giudice di valutare la prova mediante altri mezzi o presunzioni.
- La presunzione di fruttuosità prevista dal D.L. n.167/1990, art. 6, opera come presunzione relativa e grava sull'onere della prova del contribuente per dimostrare la non fruttuosità o la dismissione dell'attività; il giudice può ritenere fondata la fruttuosità anche in mancanza di assenza di prova da parte dell'Ufficio.
- Le norme che raddoppiano i termini di decadenza e prescrizione (connesse a indizi di reato) sono di natura procedimentale e si applicano secondo il principio "tempus regit actum"; in presenza di connessione tra giudizi (accertamento e sanzioni) va valutata la sospensione o riunione per garantire coerenza decisionale.
- In sede di giudizio tributario il giudice non è vincolato a recepire passivamente una sentenza penale: deve effettuare autonomo apprezzamento delle risultanze processuali e confrontarle con gli elementi acquisiti nel processo tributario.
- I ricorsi di merito mal formulati o che prospettano doglianze di fatto generiche possono essere dichiarati inammissibili in cassazione per carenza di specifica allegazione e per difetto dei requisiti previsti dall'art. 366 c.p.c.; le questioni di valutazione probatoria sono in massima parte insindacabili in sede di legittimità.
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