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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32071/2021 del 05/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione; contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di cinque cartelle di pagamento emesse anche ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, riferite a iscrizioni a ruolo nei confronti della società scissa e notificate alla società risultante dalla scissione quale responsabile solidale. La Commissione tributaria regionale aveva annullato gli atti solo per le imposte, mantenendo le sanzioni. Successivamente la società ha presentato istanze di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018; l'Agenzia delle entrate ha però opposto diniego sostenendo che le cartelle, essendo atti di mera riscossione e non atti impositivi, fossero escluse dalla definizione agevolata. La società ha quindi impugnato i dinieghi deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, assumendo che le cartelle costituissero il primo atto con cui la pretesa fiscale era stata comunicata al contribuente e fossero dunque definibili. Nel procedimento in Cassazione erano stati proposti anche i ricorsi dell'Agenzia delle entrate e dell'agente della riscossione contro la sentenza della CTR, ma tali ricorsi restano assorbiti dall'accoglimento del ricorso avverso i dinieghi.

La decisione

La Corte, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 18298 del 25 giugno 2021, ha ritenuto definibili ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 anche le controversie aventi ad oggetto cartelle emesse ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, quando esse costituiscano il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale è comunicata al contribuente e siano quindi impugnabili anche nel merito. Poiché nel caso concreto tutte le cartelle costituivano il primo atto di comunicazione della pretesa alla società quale responsabile solidale, i dinieghi di definizione sono stati annullati. La Corte ha quindi accolto il ricorso della società avverso i dinieghi, dichiarando estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere; sono stati assorbiti i ricorsi dell'Agenzia delle entrate, dell'agente della riscossione e i ricorsi incidentali della società avverso la precedente sentenza CTR. Le spese sono state poste a carico della parte che le ha anticipate.

Norme richiamate

  • art. 6 d.l. n. 119/2018

    comma 1; comma 3; comma 13

    La definizione agevolata si applica anche alle controversie aventi ad oggetto cartelle ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, quando la cartella costituisca il primo atto di comunicazione della pretesa fiscale; l'accoglimento della definizione comporta estinzione del giudizio e le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.

  • legge n. 136/2018

    Norma di conversione del d.l. n. 119/2018 richiamata quale base della disciplina della definizione agevolata.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    Le cartelle emesse a seguito di controllo automatizzato non sono, di per sé, escluse dalla definizione agevolata se rappresentano il primo atto con cui la pretesa è portata a conoscenza del contribuente.

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    La cartella che costituisca primo atto della pretesa è impugnabile non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.

Massime di principio

  • In tema di definizione agevolata delle liti tributarie, non rileva la sola qualificazione formale dell'atto come atto di riscossione: se la cartella è il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale viene comunicata, la controversia può essere definita ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018.
  • Le cartelle emesse a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 possono essere impugnate anche nel merito quando rappresentano il primo atto lesivo della pretesa tributaria.
  • Se sopravviene la definizione agevolata della lite, il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere e restano assorbite le impugnazioni proposte avverso la decisione di merito.
  • Ai fini della definibilità, la qualità di responsabile solidale del destinatario non esclude che la cartella costituisca il primo atto di conoscenza della pretesa fiscale nei suoi confronti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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