Cassazione Penale, Sentenza n. 16046/2023 del 14/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere (provvedimento del G.i.p. del 22/9/2022, in parte confermato dal Tribunale in riesame). Il ricorrente contestava la sussistenza delle esigenze cautelari ai sensi dell'art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p., e la scelta della misura del carcere, chiedendo l'annullamento per violazione di legge e vizio motivazionale.
La decisione
Il difensore, con dichiarazione sottoscritta dall'indagato, ha rinunciato al ricorso (atto del 10/3/2023). La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per la rituale rinuncia ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla somma di Euro 1.000 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Il merito delle questioni cautelari non è stato esaminato per via dell'inammissibilità.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309/1990, art. 74
art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (capo 1)
Norma sostanziale che disciplina reati in materia di stupefacenti; citata come titolo di accusa per il quale è stata applicata la misura cautelare.
codice penale, art. 110
Concorso di persone nel reato; usato solo per indicare la fattispecie contestata.
legge n. 497/1974, artt. 10 e 12
10 e 12 legge n. 497/1974 (capo 17)
Norme sostanziali rilevanti per la contestazione penale, indicate tra i capi di imputazione.
d.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 4
73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 (capo 20)
Ulteriore norma sulla materia degli stupefacenti pertinente all'imputazione.
codice di procedura penale, art. 274, comma 1, lett. c)
art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Precisa una delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione) alla base della richiesta e dell'applicazione di misure cautelari; nel ricorso il difensore contestava la sussistenza di tale esigenza.
decreto-legge 28/10/2020, n.137, art. 23, comma 8
art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
Prevede la possibilità della trattazione scritta in Cassazione; applicata per disciplinare il procedimento di trattazione in mancanza di discussione orale.
decreto legislativo 10/10/2022, n.150, art. 94, comma 2
art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150
Rinvio normativo richiamato nel testo per l'applicazione della disciplina procedurale sulla trattazione scritta.
legge n. 199/2022
legge 30 dicembre 2022, n. 199
Atto di conversione/modifica richiamato nel quadro normativo procedurale citato dalla Corte.
codice di procedura penale, art. 591, comma 1, lett. d)
art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Stabilisce l'inammissibilità del ricorso in Cassazione quando il ricorrente abbia rinunziato; la Corte ha dichiarato l'inammissibilità in base a questa disposizione.
codice di procedura penale, art. 616
Consente la condanna alle spese del procedimento e ad una somma a titolo di ammenda quando l'impugnazione è dichiarata inammissibile; la Corte ha inflitto la sanzione (Euro 1.000) ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La rinuncia formale al ricorso da parte dell'imputato o del suo difensore rende l'impugnazione inammissibile e impedisce che la Cassazione entri nel merito delle questioni sostanziali.
- La dichiarazione di rinuncia può avere conseguenze economiche: oltre alle spese processuali, la Corte può irrogare una somma a titolo di ammenda se sussistono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (art. 616 c.p.p.).
- Se l'obiettivo è ottenere la revisione di una misura cautelare, è importante non rinunciare al ricorso prima che la questione sia esaminata: la rinuncia comporta la perdita di ogni chance di accertamento sulla sussistenza delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.).
- Le impugnazioni possono essere trattate per iscritto secondo le disposizioni emergenziali e le successive modifiche normative; è necessario rispettare i termini e le forme previste per evitare inammissibilità procedurali.
- Nel proporre un riesame o un ricorso contro misure cautelari, il difensore deve articolare chiaramente la contestazione delle esigenze cautelari e proporre misure meno afflittive per aumentare le probabilità di successo; le questioni procedurali/preferenziali (es. rinuncia) precludono invece qualsiasi valutazione di merito.
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