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Sentenza

Sentenza n. 1014/2026 - Torino, Sezione 1

per l’annullamento - della deliberazione del Consiglio dell’Unione Montana tra Langa e Alto Monferrato del 28/6/2025, n. 10 (recante «Delega al Comune di Prasco per la gestione dei Fondi Ato 2021 - Provvedimenti»), nella parte in cui, con riferimento al Comune di Malvicino, ha disposto di non procedere all’esecuzione degli interventi di manutenzione della rete di scolo delle acque meteoriche del sistema viario minore, finanziati con “Fondi ATO Annualità 2021”; - di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, successivo o comunque consequenziale, ivi compreso l’eventuale e non conosciuto atto di diniego da parte della suddetta Unione Montana in merito all’istanza di annullamento in autotutela della deliberazione n. 10/2025, presentata dal Comune in data 09/08/2025;

Giustizia amministrativa202502360

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione del Consiglio dell’Unione Montana che aveva sospeso l’esecuzione di interventi di manutenzione della rete di scolo del sistema viario minore del Comune, finanziati con Fondi ATO annualità 2021, in attesa della definizione di posizioni debitorie del Comune

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (comune)

La controversia

Il Comune ha impugnato la deliberazione del Consiglio dell’Unione Montana, deducendo sette motivi: violazione delle garanzie partecipative per omessa comunicazione di avvio del procedimento; difetto e inconsistenza della motivazione in ordine alla natura e all’ammontare delle asserite posizioni debitorie; illegittima subordinazione dell’interesse pubblico alla manutenzione della viabilità agli interessi economico-patrimoniali dell’Unione; mancato avvio del procedimento di liquidazione dei rapporti patrimoniali tra Comune e Unione; obbligo dell’Unione di realizzare con risorse proprie interventi già approvati e finanziati anche dopo il recesso del Comune; incompetenza del Consiglio a sospendere l’esecuzione di interventi deliberati dalla Giunta, in applicazione del principio del contrarius actus; incompetenza del Consiglio in ragione delle competenze statutarie e della natura ordinaria degli interventi.

La decisione

Il TAR ha esaminato prioritariamente i motivi sesto e settimo, relativi all’incompetenza funzionale del Consiglio dell’Unione Montana, ritenendo che il loro eventuale accoglimento imponesse l’assorbimento delle ulteriori censure ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a. Il ricorso è stato accolto. In base allo Statuto dell’Unione e all’art. 42, comma 2, d.lgs. 267/2000, il Consiglio è competente per gli atti fondamentali, strategici e di indirizzo generale, mentre la Giunta esercita in via residuale gli atti di amministrazione non riservati al Consiglio. Nel caso concreto, gli interventi erano interamente finanziati dai Fondi ATO, non comportavano impegni di spesa diretti per l’Unione né modifiche del patrimonio dell’ente; inoltre, i progetti erano già stati approvati dalla Giunta e la fase progettuale ed esecutiva risultava esaurita. L’avvio o la sospensione dei lavori rientrava pertanto nell’ordinaria amministrazione e non presentava rilievo generale o portata strategica tali da radicare la competenza consiliare. Poiché i lavori erano stati approvati dalla Giunta nell’esercizio delle proprie attribuzioni, il Consiglio non poteva sospenderne l’esecuzione. La deliberazione impugnata è stata quindi annullata. Le spese, liquidate in complessivi euro 2.500,00 oltre accessori, sono state poste a carico dell’Unione Montana.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    Il giudice amministrativo non può pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati; l’accoglimento della censura di incompetenza comporta quindi l’assorbimento delle ulteriori censure rivolte al contenuto dell’atto.

  • art. 42, comma 2, d.lgs. 267/2000

    Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali.

    La competenza del Consiglio degli enti locali è limitata agli atti fondamentali, di indirizzo generale, strategici o eccedenti l’ordinaria amministrazione, mentre gli atti amministrativi non riservati al Consiglio spettano alla Giunta.

  • art. 8, comma 2, Statuto dell’Unione Montana tra Langa e Alto Monferrato

    Il Consiglio esercita l’attività d’indirizzo e controllo politico amministrativo dell’Unione. La competenza del Consiglio è limitata all’approvazione degli atti fondamentali che l’articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 prevede per i Consigli Comunali, salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto.

    Lo Statuto delimita la competenza del Consiglio agli atti fondamentali previsti dall’art. 42, comma 2, TUEL.

  • art. 18 Statuto dell’Unione Montana tra Langa e Alto Monferrato

    La Giunta [...] provvede ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze del Presidente previste dallo Statuto.

    La Giunta ha competenza amministrativa residuale sugli atti non riservati al Consiglio o al Presidente, compresi gli atti di ordinaria amministrazione.

Massime di principio

  • Negli enti locali associativi, la competenza del Consiglio è circoscritta agli atti fondamentali, strategici e di indirizzo generale individuati dalla legge e dallo statuto; gli atti amministrativi non riservati al Consiglio spettano invece alla Giunta in via residuale.
  • L’avvio o la sospensione di lavori già approvati, finanziati con risorse esterne e non comportanti impegni di spesa diretti né modifiche del patrimonio dell’ente, rientra nell’ordinaria amministrazione quando non presenti rilievo generale o portata strategica per la collettività.
  • Quando un intervento è stato approvato dalla Giunta nell’esercizio della propria competenza amministrativa, la sospensione della sua esecuzione non può essere disposta dal Consiglio se non ricorre una specifica attribuzione normativa o statutaria, poiché la competenza consiliare non si estende agli atti di ordinaria amministrazione.
  • L’accoglimento di una censura di incompetenza, riguardando la titolarità originaria del potere amministrativo, consente al giudice di annullare l’atto e impone l’assorbimento delle censure concernenti altri vizi, quando il loro esame comporterebbe una pronuncia su poteri amministrativi non ancora esercitati dall’organo competente.

Come è indicizzato

MaterieRiordino e organizzazione della PAResponsabile del procedimento e competenzaDecisione e riti speciali
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiIncompetenzaEffetto conformativo e riedizione del potere

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