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Sentenza

Sentenza del 17/12/2019 n. 671 - Comm. Trib. Reg. per il Molise

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'ente aveva impugnato una cartella di pagamento di euro 6.891,92, sostenendo di avere definito in forma agevolata la sanzione mediante il pagamento di un terzo dell'importo dovuto. Il pagamento, tuttavia, era stato effettuato tardivamente: l'atto di contestazione era stato notificato il 05/04/2012 e il termine scadeva il 05/06/2012, mentre l'assegno circolare era stato emesso il 31/07/2012 e quietanzato il 20/08/2012. Il ritardo era stato attribuito a disfunzioni della banca tesoriera. La questione centrale riguardava quindi se la definizione agevolata potesse perfezionarsi nonostante il pagamento tardivo e l'assenza di dolo o colpa dell'ente.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso e annullato la pretesa, ritenendo rilevante l'assenza di colpevolezza dell'ente. La Commissione Tributaria Regionale ha invece accolto l'appello dell'Ufficio e riformato la sentenza. Ha stabilito che la definizione agevolata delle sanzioni si perfeziona esclusivamente con l'integrale pagamento dell'importo ridotto entro il termine perentorio previsto per il ricorso. Il ritardo, anche se non imputabile al contribuente e dovuto alla banca tesoriera, determina la decadenza dal beneficio, senza necessità di accertare dolo o colpa. L'ente potrà eventualmente rivalersi contro la banca. Le spese del grado di appello sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997

    Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

    La norma è stata interpretata nel senso che il beneficio si perfeziona soltanto con il pagamento effettivo e integrale dell'importo ridotto entro il termine previsto. Non sono sufficienti la volontà di pagare, l'adozione degli atti amministrativi interni o l'emissione tardiva del mezzo di pagamento.

  • Art. 5, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    La colpevolezza rileva nella fase di irrogazione della sanzione, per verificare l'esistenza di dolo o colpa nella violazione, ma non nella successiva fase di definizione agevolata e pagamento.

  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 27/E del 2 agosto 2013

    Richiamata come orientamento volto a riconoscere, in determinate circostanze, piccoli ritardi o errori di modico importo nei pagamenti, evitando conseguenze sproporzionate.

  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 17/E del 29 aprile 2016

    Richiamata insieme alla circolare n. 27/E per evidenziare la possibile tolleranza amministrativa verso lievi irregolarità, non applicabile però a un ritardo di diversi mesi.

Massime di principio

  • La definizione agevolata di una sanzione tributaria richiede, di regola, il pagamento effettivo dell'importo dovuto entro il termine stabilito; la sola intenzione di pagare o l'avvio della procedura interna non sono sufficienti.
  • I termini per il pagamento della definizione agevolata sono normalmente perentori: un ritardo può comportare la decadenza dal beneficio e il recupero dell'importo ordinario.
  • Nella fase di pagamento, l'assenza di dolo o colpa del contribuente non elimina automaticamente gli effetti della tardività; l'elemento soggettivo rileva soprattutto nella fase di irrogazione della sanzione.
  • I ritardi imputabili a banche, tesorieri o intermediari non sono necessariamente opponibili all'amministrazione finanziaria, ma possono fondare una richiesta di risarcimento nei confronti del soggetto responsabile.
  • Eventuali prassi di tolleranza per ritardi minimi o errori di modesta entità non autorizzano a considerare sanabile un ritardo significativo, soprattutto quando il pagamento avviene mesi dopo la scadenza.
  • Per evitare la decadenza, il contribuente o l'ente deve verificare con adeguato anticipo l'intera catena del pagamento, dalla predisposizione degli atti fino alla ricezione o quietanza da parte dell'amministrazione.

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