Sentenza n. 176/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 105/2025, resa tra le parti, pubblicata il 16 gennaio 2025, notificata il 22 gennaio 2025, con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto per l’annullamento: - del provvedimento prot. n.1449018 del 22 novembre 2021, con il quale il Comune di Palermo ha comunicato che l’iter avviato su istanza del Sig. Giovanni Grotta per l’intitolazione della Piazza antistante la Camera di Commercio di Palermo ai “Sigg.ri Giovanni e Lucia Pravatà” si è concluso con esito negativo; - del verbale della Commissione Toponomastica del Comune di Palermo del 13 ottobre 2021 nella parte in cui ha espresso parere sfavorevole con riguardo alla suddetta intitolazione, affermando l’intitolazione del medesimo sito come “Piazza Andrea Camilleri”; - della determinazione sindacale n.147 del 1° agosto 2019, con la quale è stata approvata la proposta dirigenziale di variare la denominazione di un tratto della Via Emerico Amari in “Piazza Andrea Camilleri”; - dell’autorizzazione, in deroga, della Prefettura di Palermo prot. n. 904634 del 6 ottobre 2020 all’intitolazione di un tratto della Via Emerico Amari come “Piazza Andrea Camilleri”; - ove occorra e per quanto di ragione, della nota del Comune prot. n. 112248 del 16 febbraio 2021; - degli atti tutti conosciuti dall’odierno appellante all’esito dell’accesso agli atti del 3-8 maggio 2023, come da nota del Comune dell’8 maggio 2023 prot. n. 642212, nonché per il risarcimento dei danni derivanti dall’illegittima condotta dell’Amministrazione resistente culminata nell’adozione degli atti impugnati;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione I, n. 105/2025, che aveva dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione il ricorso contro gli atti relativi alla mancata intitolazione di uno slargo ai familiari dell'appellante e alla contestuale intitolazione a Piazza Andrea Camilleri
Esito
Favorevole al ricorrente (proponente intitolazione)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente in primo grado aveva impugnato la comunicazione comunale del 22 novembre 2021, il verbale della Commissione toponomastica del 13 ottobre 2021, la determinazione sindacale del 1° agosto 2019, l'autorizzazione prefettizia in deroga del 6 ottobre 2020 e gli ulteriori atti connessi, chiedendo anche il risarcimento dei danni. La controversia riguardava la mancata intitolazione di uno spazio urbano ai nonni e alla madre dell'interessato, in favore della denominazione Piazza Andrea Camilleri. Il TAR aveva ritenuto assorbente il difetto di legittimazione attiva, valorizzando la mancata partecipazione personale al procedimento, il fatto che l'iniziativa fosse stata originariamente promossa dal fratello e la riferibilità formale degli atti a un soggetto diverso. L'appellante ha censurato tale statuizione, sostenendo di essere titolare di una posizione qualificata e differenziata quale figlio di una delle persone cui la proposta commemorativa si riferiva e nipote dell'altra. Ha inoltre contestato l'uso del tema dei controinteressati come argomento per negare la legittimazione e ha chiesto la riforma della sentenza con esame nel merito delle censure e della domanda risarcitoria.
La decisione
Il CGARS ha accolto l'appello. Ha ritenuto che la legittimazione al ricorso amministrativo non coincida necessariamente con la partecipazione formale al procedimento né con la qualità di destinatario dell'atto, ma richieda un collegamento sostanziale, serio e non fungibile con l'effetto lesivo dell'esercizio del potere. La qualità di discendente diretto delle persone cui era riferita la proposta di intitolazione attribuisce, secondo il Collegio, una posizione qualificata e differenziata rispetto al quisque de populo, pur non configurando un diritto soggettivo all'intitolazione, stante la discrezionalità dell'amministrazione in materia toponomastica. Il possibile problema relativo all'individuazione dei controinteressati riguarda il contraddittorio e non può essere utilizzato per negare la legittimazione; ove necessario, l'integrità del contraddittorio può essere assicurata mediante gli strumenti processuali previsti. Il Collegio ha inoltre ritenuto macroscopico l'errore del TAR, che aveva sovrapposto legittimazione e partecipazione procedimentale e aveva impedito integralmente l'esame del merito. La sentenza di primo grado è stata quindi dichiarata nulla e la causa è stata rimessa al TAR Sicilia ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.a., affinché esamini nel primo grado naturale i motivi di impugnazione e la domanda risarcitoria. Le questioni sulla legittimità sostanziale degli atti impugnati sono rimaste assorbite. Spese del doppio grado compensate.
Norme richiamate
art. 105, comma 1, c.p.a.
La rimessione al primo giudice costituisce rimedio tassativo ed eccezionale; è applicabile anche quando la sentenza appellata abbia dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado errando palesemente nell'escludere la legittimazione o l'interesse del ricorrente, con conseguente nullità della sentenza per motivazione apparente o anomalia motivazionale sotto il minimo costituzionale.
Massime di principio
- La legittimazione attiva nel processo amministrativo presuppone la titolarità di una posizione qualificata e differenziata, astrattamente configurabile come interesse legittimo, e non richiede necessariamente la partecipazione formale al procedimento amministrativo o la qualità di destinatario dell'atto.
- In materia di intitolazione commemorativa di luoghi pubblici, il discendente diretto delle persone cui la proposta si riferisce può possedere una posizione qualificata e differenziata, idonea a fondare la legittimazione al ricorso, pur non essendo titolare di un diritto soggettivo all'intitolazione e pur restando discrezionale il potere dell'amministrazione.
- La legittimazione ad agire e l'integrità del contraddittorio operano su piani distinti: l'eventuale necessità di evocare altri soggetti come controinteressati o litisconsorti non può essere utilizzata per negare in radice la legittimazione del ricorrente, potendo il contraddittorio essere integrato con gli strumenti processuali previsti.
- Ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.a., la rimessione al primo giudice è possibile quando la sentenza di rito abbia palesemente escluso la legittimazione o l'interesse del ricorrente, impedendo integralmente l'esame del merito; non basta, invece, un semplice errore interpretativo opinabile.
- Quando il Consiglio di Stato o il giudice d'appello annulla per nullità una sentenza di primo grado che abbia definito il giudizio con un arresto rituale macroscopicamente erroneo sulle condizioni dell'azione, la causa deve essere rimessa al primo giudice affinché il merito sia esaminato nel suo primo grado naturale.
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