Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2769/2022 del 24/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del 12/04/2021 che confermava la custodia cautelare in carcere per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa (capo 3). Il ricorrente denunciava violazione di legge (art. 627 c.p.p.) e vizio di motivazione per avere il giudice del rinvio riproposto argomentazioni già censurate dalla Corte, senza un nuovo esame specifico e individualizzato delle esigenze cautelari, e senza valutare adeguatamente elementi come la distanza temporale delle intercettazioni, laridotto contatto con il coimputato Maniscalco e linsussistenza di pericolo di fuga.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il controllo di legittimità è limitato alla verifica della presenza di ragioni giuridicamente significative e dellassenza di illogicità evidenti nel provvedimento impugnato. Ha confermato che il giudice del rinvio ha svolto un nuovo esame delle esigenze cautelari, indicando elementi concreti a fondamento della custodia in carcere: gravità degli indizi relativi al concorso esterno, rapporti d'affari dellimprenditore con esponenti apicali della criminalità organizzata, ruolo di punto di confluenza degli interessi di 'Cosa Nostra', il rischio concreto di reiterazione e di inquinamento probatorio e la persistenza di legami con unorganizzazione non disarticolata. Per queste ragioni la misura custodiale è stata ritenuta adeguata e proporzionata. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 627 c.p.p.

    Il ricorrente richiamava l'obbligo del giudice di rinvio di conformarsi al dictum della sentenza rescindente e di riesaminare il compendio probatorio senza ripetere i vizi motivazionali; la Corte ha ritenuto che il tribunale del rinvio abbia adempiuto a tale obbligo fornendo motivazione specifica sulle esigenze cautelari.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

    Indicano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ricorda i limiti del proprio controllo in sede di legittimità rispetto alla valutazione degli elementi di fatto e delle esigenze cautelari.

  • art. 275, comma 3 codice di procedura penale (richiamato)

    Richiamato nel contesto dellinterpretazione successiva alla sentenza costituzionale: non può presumersi automaticamente ladeguatezza della custodia in carcere per i casi di concorso esterno, essendo necessario un giudizio motivato e individualizzato.

  • art. 4, comma 1, legge 16 aprile 2015, n. 47

    Norma che ha modificato l'art. 275 c.p.p.; va interpretata conformemente alla sentenza della Corte costituzionale n. 48/2015, evitando unequiparazione automatica tra concorso esterno e partecipazione allassociazione mafiosa.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 48/2015

    Ha dichiarato linidoneità della previgente equiparazione del concorso esterno alla partecipazione allassociazione mafiosa, imponendo che non si applichi una presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere per il concorso esterno.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti successivi alla decisione; la sentenza dispone lindirizzamento alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione in materia cautelare non riesamina i fatti nei loro aspetti probatori: controlla solo che il provvedimento impugnato contenga ragioni giuridicamente significative e non presenti illogicità manifeste.
  • Dopo una sentenza rescindente, il giudice di rinvio deve compiere un nuovo esame delle esigenze cautelari ma può farlo richiamando e valorizzando elementi probatori significativi; il giudice è tenuto a fornire motivazione specifica sugli elementi che giustificano la misura.
  • Non esiste una presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa: è necessario un giudizio individualizzato e motivato sulla concretezza del pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio.
  • La sussistenza di rapporti economici e imprenditoriali con esponenti apicali di unassociazione mafiosa, e il ruolo di punto di confluenza di interessi illeciti, possono giustificare la custodia cautelare se tali collegamenti indicano un rischio concreto e attuale di reiterazione o di inquinamento probatorio.
  • Se si vuol ottenere una misura meno afflittiva, la difesa deve provare, con elementi concreti, la recisione dei legami con lorganizzazione, lassegnazione di ruoli o contatti cessati, linsussistenza di pericolo di reiterazione o di inquinamento, e proporre idonee misure alternative specificamente calibrate.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.