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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23044/2025 del 18/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale di Massa del 22/11/2024, con la quale, nel rito abbreviato, il giudice aveva ritenuto che gli elementi probatori non fossero idonei a sostenere la responsabilita dell'imputato per i reati di furto in privata dimora aggravato e di tentato furto aggravato, e aveva trasmesso gli atti alla Procura ai sensi dell'art. 521, comma 2, c.p.p., ritenendo invece configurabile il reato diverso di invasione di edificio (art. 633 c.p.). Il Procuratore deduceva abnormita del provvedimento per indebita regressione del processo, violazione dell'art. 521 c.p.p. e dell'art. 192 c.p.p. e travisamento della prova, sostenendo che il fatto emerso e quello contestato con diversa mera qualificazione giuridica e che l'ordinanza aveva di fatto assolto l'imputato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero. Ha ritenuto che il provvedimento impugnato non fosse abnorme secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, la quale circoscrive strettamente la categoria dell'abnormita e la collega alla stasi processuale insanabile se non con un atto nullo. Nel caso di specie non si era determinata una stasi irreversibile: il giudice aveva motivato l'insussistenza di prove per l'addebito di furto e aveva trasmesso gli atti perché era emersa la diversa ipotesi di invasione di edificio, lasciando al Pubblico Ministero opzioni ulteriori (raccogliere altri elementi e procedere nuovamente per i furti, ovvero esercitare l'azione per il reato di invasione). La Corte ha inoltre distinto i profili tipici dei reati di invasione di edificio (art. 633 c.p.) e di furto in abitazione (art. 624-bis c.p.), confermando che la decisione del giudice interlocutorio di trasmettere gli atti non equivale a una sentenza di assoluzione che precluda l'azione successiva.

Norme richiamate

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Consente al giudice, quando il fatto emerso sia diverso da quello enunciato nell'imputazione, di trasmettere gli atti al pubblico ministero; il giudice non deve pronunciare sentenza assolutoria che impedisca poi il nuovo esercizio dell'azione penale, ma una motivata trasmissione interlocutoria che non determina automaticamente l'abnormita del provvedimento.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al presunto travisamento della prova; dalla motivazione della Corte non emerge che sia stata riconosciuta una distorsione della valutazione probatoria tale da integrare vizio di cui all'art. 192.

  • art. 633 cod. pen.

    Norma che sanziona l'invasione di edificio. La Corte ha ritenuto che, ove emergano elementi di occupazione dell'immobile e finalita di stabilirvi dimora, possa configurarsi questo reato distinto da quello di furto.

  • art. 624-bis cod. pen.

    Norma che incrimina il furto in abitazione; la Corte ha evidenziato la differenza di nucleo tipico rispetto all'art. 633 c.p.: nel 624-bis l'ingresso abusivo assume valenza strumentale alla sottrazione di beni, mentre nell'art. 633 la condotta mira all'occupazione dell'immobile.

  • art. 568 cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto della tassativita dei mezzi di impugnazione; la giurisprudenza segnala che la categoria dell'abnormita non puo eludere il regime tassativo dei rimedi impugnatori previsto dalle norme.

  • art. 177 cod. proc. pen.

    Richiamato come riferimento alla disciplina delle nullita e delle cause preclusive; la Corte osserva che la nozione di abnormita deve esser valutata tenendo conto dei limiti previsti dalla disciplina delle nullita processuali.

Massime di principio

  • La nozione di abnormita del provvedimento giurisdizionale e eccezionale e deve essere interpretata restrittivamente: si configura prevalentemente quando il provvedimento determina una stasi processuale insanabile se non mediante un atto nullo.
  • Se, in corso di rito abbreviato, il giudice ritiene che il fatto emerso non corrisponda all'imputazione, puo trasmettere gli atti al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 521 c.p.p.; una motivazione interlocutoria che evidenzi insufficienza di prove per la qualificazione iniziale non equivale a una sentenza assolutoria che impedisca l'esercizio successivo dell'azione penale.
  • La trasmissione degli atti non implica necessariamente che il processo debba fermarsi: il Pubblico Ministero conserva alternative legittime, come integrare le indagini per sostenere nuovamente le originarie imputazioni o procedere per il diverso reato astrattamente configurato dal giudice.
  • Nell'analisi tra reati apparentemente correlati e simili, occorre distinguere il nucleo tipico di ciascuno: l’invasione di edificio mira all'occupazione/stabilizzazione della dimora (art. 633), mentre il furto in abitazione punisce l’apprensione illecita di beni, con l'ingresso che spesso assume carattere strumentale (art. 624-bis).
  • Le impugnazioni per presunto travisamento della prova o per abnormita devono dimostrare non un semplice dissenso sulla valutazione probatoria, ma un vizio che determini un pregiudizio insanabile o una stasi processuale tale da rendere inidonei gli ordinari rimedi processuali.

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