Sentenza del 28/09/2018 n. 23508 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva rettificato il reddito della contribuente ai fini IRPEF per il 2003, ritenendo che, avendo venduto il terreno a un prezzo inferiore rispetto al valore risultante dalla perizia redatta ai sensi dell'art. 7 della legge n. 448/2001, ella fosse decaduta dalla possibilità di utilizzare l'imposta sostitutiva già versata sulla rivalutazione del terreno. La contribuente sosteneva invece che il pagamento dell'imposta sostitutiva e il rispetto degli adempimenti previsti dalla legge le consentissero di vendere il bene anche a un prezzo inferiore, senza decadenza dal beneficio e senza possibilità per l'Ufficio di rideterminare la plusvalenza secondo il valore storico.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi quattro motivi, relativi all'inammissibilità dell'appello dell'Ufficio, alla carenza di motivazione e all'asserito utilizzo di circolari amministrative come fonte normativa. Ha invece accolto il quinto, il sesto e il settimo motivo, ritenendo errata l'interpretazione della CTR secondo cui la vendita a un prezzo inferiore a quello periziato avrebbe comportato una rinuncia all'imposta sostitutiva. La sentenza della CTR Liguria è stata cassata e la causa è stata rinviata alla CTR Liguria, in diversa composizione, per una nuova valutazione e per la liquidazione delle spese. Il rinvio dovrà applicare il principio secondo cui il prezzo di vendita inferiore al valore periziato non determina automaticamente la decadenza dal beneficio né consente all'Ufficio di calcolare la plusvalenza secondo i criteri ordinari basati sul precedente valore di acquisto.
Norme richiamate
Art. 7 della legge n. 448/2001
La rideterminazione del valore di acquisto dei terreni costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale.
La norma consente al contribuente di rideterminare il valore del terreno mediante perizia giurata e pagamento dell'imposta sostitutiva. Il valore periziato costituisce un riferimento fiscale minimo, ma la successiva vendita a un prezzo inferiore non comporta, di per sé, la decadenza dal beneficio né autorizza il ricalcolo della plusvalenza secondo il vecchio valore di acquisto. La vendita a un prezzo inferiore non consente tuttavia di utilizzare o recuperare eventuali minusvalenze.
Artt. 67 e 68 del TUIR, già art. 81
Disciplinano la determinazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di terreni. Secondo il principio accolto dalla Cassazione, quando il contribuente ha validamente perfezionato la rivalutazione e pagato l'imposta sostitutiva, l'Ufficio non può ignorare tale regime e tornare automaticamente al valore storico di acquisto solo perché il prezzo di vendita è inferiore a quello periziato.
Art. 360, n. 3, c.p.c.
Consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; la Corte lo ha ritenuto fondato con riferimento all'errata interpretazione degli effetti della vendita a un prezzo inferiore al valore periziato.
Art. 360, n. 5, c.p.c.
Riguarda l'omesso, insufficiente o contraddittorio esame di un fatto decisivo. La Corte ha ritenuto fondato anche questo motivo per l'inadeguata motivazione della CTR sulle ragioni della presunta rinuncia al beneficio dell'imposta sostitutiva.
Massime di principio
- Il contribuente che abbia completato la rivalutazione del terreno mediante perizia giurata e pagamento dell'imposta sostitutiva non decade automaticamente dal beneficio se vende successivamente il bene a un prezzo inferiore a quello periziato.
- Il valore risultante dalla perizia opera come valore fiscale minimo di riferimento, ma non costituisce necessariamente un prezzo minimo al quale il bene deve essere venduto.
- La vendita a un prezzo inferiore non consente di recuperare o dedurre una minusvalenza, ma non permette neppure all'Amministrazione finanziaria di ignorare la rivalutazione e calcolare la plusvalenza partendo dal vecchio valore di acquisto.
- Le circolari dell'Agenzia delle Entrate non sono fonti normative vincolanti: la decisione deve fondarsi sulla legge e sull'interpretazione giurisprudenziale applicabile.
- In controversie analoghe è essenziale dimostrare che la procedura di rivalutazione sia stata perfezionata nei termini, con perizia valida e pagamento integrale o regolare dell'imposta sostitutiva.
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