Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1310/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600572

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Sciacca, sezione lavoro, n. 816/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad accreditare sulla carta elettronica del docente l’importo di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi 1.500 euro, oltre interessi e rivalutazione dalla data in cui il diritto all’accredito era sorto fino alla concreta attribuzione. Ha dedotto l’inottemperanza dell’Amministrazione e chiesto l’ordine di conformazione al giudicato, nonché, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. La sentenza da eseguire era stata ritualmente notificata al Ministero, era passata in giudicato ed era decorso il termine previsto per l’adempimento. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma e non ha contestato la mancata esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di conformarsi al giudicato, provvedendo all’accredito delle somme dovute secondo le modalità stabilite dalla sentenza del giudice ordinario, entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Ha nominato fin d’ora, per l’ipotesi di inutile decorso del termine, quale commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario competente dello stesso ufficio. Il commissario dovrà provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla richiesta del ricorrente e trasmettere al TAR una relazione dettagliata sull’attività svolta. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, in quanto dipendente pubblico inserito nella struttura debitrice. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 600 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, in favore dei difensori antistatari. La sentenza è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per l’eventuale seguito di competenza.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza consente di imporre all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di adottare, in caso di persistente inerzia, misure sostitutive mediante la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie dell’amministrazione costituisce, insieme alla notifica e al passaggio in giudicato della pronuncia, presupposto per l’azione di ottemperanza.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    Gli interessi e la rivalutazione spettanti in relazione alle somme riconosciute dal giudicato decorrono dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione.

Massime di principio

  • Quando una pronuncia di condanna dell’amministrazione è stata ritualmente notificata, è passata in giudicato ed è inutilmente decorso il termine per l’adempimento, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di conformarsi al giudicato entro un termine assegnato.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la mancata contestazione dell’amministrazione e la documentata inerzia rispetto a un giudicato esecutivo giustificano l’accoglimento della domanda e l’adozione di misure concretamente idonee ad assicurare l’esecuzione.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione, attribuendogli il compito di compiere gli adempimenti sostitutivi entro un ulteriore termine.
  • Il commissario ad acta può essere individuato nel responsabile di una struttura dell’amministrazione debitrice, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario competente, quando tale soluzione è idonea a garantire l’esecuzione del giudicato.
  • L’amministrazione soccombente nel giudizio di ottemperanza deve sostenere le spese del processo, anche quando le questioni giuridiche trattate presentino bassa complessità.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.