Sentenza del 27/06/2017 n. 736 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Accertamento - sottoscrizione - delega conferita a funzionari - requisiti - mancanza -conseguenze - illegittimità dell'atto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione Tributaria Provinciale aveva respinto il ricorso. La Commissione Tributaria Regionale ha invece accolto l'appello del contribuente, riformato la sentenza di primo grado e annullato integralmente l'avviso di accertamento, comprese imposte, sanzioni e interessi. Gli altri motivi di appello sono stati dichiarati assorbiti. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500,00.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'anno 2008, con cui gli era stato imputato un reddito di capitale di euro 25.814,00, corrispondente alla sua partecipazione del 52% in una società cui era stato accertato un maggior reddito d'impresa. Tra i motivi dedotti vi erano l'irritualità della notifica, il difetto di sottoscrizione, il difetto di motivazione, l'illegittimità del ricorso all'art. 41-bis del d.P.R. n. 600/1973, l'infondatezza della pretesa e l'illegittimità dell'aggio. La Commissione ha esaminato prioritariamente la validità della sottoscrizione, rilevando che l'avviso era stato sottoscritto in forza di una delega impersonale, riferita soltanto a qualifiche professionali e priva del nominativo del delegato, delle ragioni e della durata della delega.
Norme richiamate
Art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973
L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.
La norma è stata interpretata nel senso che la delega di firma o di funzioni deve essere specifica e valida, indicando almeno il nominativo del delegato, la ragione della delega e il periodo di validità. Un ordine di servizio impersonale, riferito soltanto a uffici, qualifiche o categorie di dipendenti, non è sufficiente. La nullità della delega comporta la nullità dell'avviso di accertamento sottoscritto dal soggetto non validamente delegato.
Art. 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973
La disposizione è stata invocata dal contribuente in relazione alla legittimità dell'accertamento parziale, ma la Commissione non ha esaminato tale motivo perché l'annullamento dell'atto per invalidità della sottoscrizione ha assorbito le ulteriori questioni.
Sentenze della Corte di Cassazione n. 22803/2015, n. 25017/2015 e n. 12960/2017
La giurisprudenza richiamata afferma che le deleghe di firma o di funzioni non possono essere impersonali e devono contenere elementi idonei a identificare il delegato, la causa e la durata della delega.
Massime di principio
- Quando un atto tributario è sottoscritto da un funzionario diverso dal capo dell'ufficio, l'amministrazione deve poter dimostrare l'esistenza di una delega valida e specifica.
- Una delega che individua il destinatario soltanto tramite la qualifica, l'ufficio o il ruolo ricoperto, senza indicarne il nominativo, può essere contestata come delega impersonale e invalida.
- La delega dovrebbe indicare in modo verificabile il soggetto delegato, l'oggetto o la ragione della delega e la sua durata o il periodo di efficacia.
- Se la delega è nulla e l'atto è stato sottoscritto da un soggetto privo di valida legittimazione, l'invalidità può estendersi all'intero avviso di accertamento, incluse imposte, sanzioni e interessi.
- La questione relativa alla sottoscrizione può essere esaminata in via prioritaria rispetto agli altri motivi, rendendo superfluo valutare notifica, motivazione, merito della pretesa e altri profili di legittimità.
- L'esito concreto dipende sempre dal testo della delega, dalla normativa e dalla giurisprudenza applicabile al caso specifico; pertanto, la sola assenza del nominativo non dovrebbe essere valutata senza esaminare integralmente gli atti e le eventuali prove prodotte dall'amministrazione.
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