Sentenza del 27/06/2017 n. 111 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
Pubblicità - Requisiti per l'esenzione - Insegna di dimensioni inferiori a mezzo metro quadrato - Sussistono - Valenza pubblicitaria dell'insegna - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato accolto. È stata esclusa la debenza dell'imposta sulla pubblicità, poiché l'insegna "Postamat" non aveva valenza pubblicitaria, ma soltanto informativa e identificativa, e presentava comunque dimensioni inferiori al limite di mezzo metro quadrato previsto dalla disciplina applicabile.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Poste Italiane ha impugnato la pretesa relativa all'imposta sulla pubblicità, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 17, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 507/1993 e della risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 24 aprile 2009. La società ha sostenuto e documentato che l'insegna "Postamat" non costituisce un messaggio promozionale, ma svolge esclusivamente una funzione informativa e identificativa, indicando ai clienti la presenza di una postazione per il prelievo di denaro. Ha inoltre evidenziato che l'insegna aveva una superficie inferiore a mezzo metro quadrato, soglia rilevante ai fini dell'esenzione.
Norme richiamate
Art. 17, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 507/1993
La norma è stata interpretata nel senso che sono esenti dall'imposta le insegne e gli altri mezzi pubblicitari aventi funzione meramente informativa o identificativa e di superficie non superiore a mezzo metro quadrato, quando non presentino un contenuto propriamente promozionale.
Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 24 aprile 2009
La risoluzione è stata richiamata a sostegno della distinzione tra insegne con funzione pubblicitaria e indicazioni necessarie a segnalare o rendere riconoscibile un servizio. Le seconde, se prive di intento promozionale e rispettose dei limiti dimensionali, non sono soggette all'imposta.
Massime di principio
- Un'insegna è soggetta all'imposta sulla pubblicità quando promuove o valorizza commercialmente un'attività, un prodotto o un servizio; non lo è, invece, quando svolge una funzione meramente informativa, identificativa o di orientamento per l'utenza.
- La funzione concreta dell'insegna prevale sulla sua denominazione o sul fatto che riporti il nome di un servizio: occorre verificare se il messaggio abbia effettivo contenuto promozionale.
- La superficie dell'insegna costituisce un ulteriore requisito rilevante: se è inferiore o pari alla soglia normativa di mezzo metro quadrato, può operare l'esenzione prevista dalla legge, purché sussistano anche gli altri presupposti.
- In caso di contestazione, il contribuente deve documentare sia le dimensioni dell'insegna sia la sua concreta funzione informativa, così da dimostrare l'assenza di finalità pubblicitaria.
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