Sentenza del 27/06/2017 n. 496 - Corte di Giustizia UE
Rinvio pregiudiziale - Aiuti di Stato - Articolo 107, paragrafo 1, TFUE - Nozione di "aiuto di Stato" - Nozioni di "impresa" e di "attività economica" - Nozione di "aiuti nuovi" - Presupposti alla applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE - Articolo 108, paragrafi 1 e 3, TFUE - Imposta sulle costruzioni, sugli impianti e sui lavori - Esenzione per attività non economiche della Chiesa cattolica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la compatibilità con l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE dell'esenzione fiscale riconosciuta a una congregazione cattolica per opere realizzate in un immobile destinato ad attività prive di finalità strettamente religiose. La questione era se tale esenzione costituisse un aiuto di Stato, tenuto conto delle nozioni di impresa e di attività economica, nonché degli obblighi di notifica e di sospensione previsti dall'articolo 108, paragrafi 1 e 3, TFUE.
La decisione
La Corte ha dichiarato che l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE osta al riconoscimento dell'esenzione fiscale quando essa riguarda opere realizzate in un immobile destinato all'esercizio di attività prive di finalità strettamente religiose, qualora tali attività abbiano natura economica. Spetta al giudice nazionale verificare concretamente la natura delle attività svolte e la misura in cui esse sono economiche, nonché valutare se siano soddisfatte le ulteriori condizioni per qualificare l'esenzione come aiuto di Stato.
Norme richiamate
Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
Sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
Un'esenzione fiscale può costituire un aiuto di Stato se comporta un vantaggio selettivo finanziato mediante risorse statali, riguarda un'impresa che esercita un'attività economica e può incidere sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri. La natura religiosa dell'ente non esclude automaticamente l'applicazione della norma.
Articolo 108, paragrafo 1, TFUE
Prevede il controllo permanente degli aiuti di Stato da parte della Commissione europea.
Articolo 108, paragrafo 3, TFUE
Impone, in linea generale, la notifica preventiva dei nuovi aiuti e vieta la loro esecuzione prima della decisione della Commissione. L'obbligo può rilevare anche per agevolazioni fiscali concesse a enti religiosi quando svolgono attività economiche.
Massime di principio
- Un ente religioso, pubblico o senza scopo di lucro può essere considerato un'impresa ai fini degli aiuti di Stato quando svolge un'attività economica, cioè offre beni o servizi su un mercato.
- L'esenzione fiscale non è automaticamente lecita solo perché il beneficiario è un ente religioso: occorre distinguere tra attività strettamente religiose e attività economiche, anche se collegate o svolte in immobili destinati a finalità miste.
- Il giudice nazionale deve esaminare concretamente la natura dell'attività, l'esistenza di un mercato, la presenza di concorrenti e l'eventuale incidenza sugli scambi tra Stati membri.
- Un'agevolazione fiscale selettiva può integrare un aiuto di Stato anche senza un pagamento diretto, poiché il mancato introito fiscale può costituire impiego di risorse statali.
- In presenza di un possibile nuovo aiuto di Stato, l'agevolazione non dovrebbe essere applicata prima della verifica degli obblighi di notifica e della compatibilità con il mercato interno.
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