Sentenza del 27/06/2017 n. 172 - Comm. Trib. Prov. Pavia
Indebita compensazione - Crediti inesistenti - Crediti esistenti - Distinzione - Effetti sui termini di accertamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha escluso l’applicazione automatica del termine di otto anni a ogni ipotesi di indebita compensazione. Tale termine opera esclusivamente quando il credito utilizzato è inesistente. Se il credito è esistente, o l’Amministrazione non dimostra la sua inesistenza, la violazione è meno grave e devono applicarsi i termini ordinari di accertamento, non quello dell’ottavo anno successivo all’utilizzo o alla presentazione della dichiarazione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’individuazione del termine entro il quale l’Amministrazione può notificare l’atto di recupero in caso di indebita compensazione. Occorre distinguere tra l’utilizzo di crediti inesistenti, caratterizzato da un profilo fraudolento, e l’utilizzo di crediti esistenti o comunque non provati come inesistenti, nel quale l’irregolarità può consistere, ad esempio, nella mancanza del visto di conformità. Solo nella prima ipotesi è applicabile il termine speciale più lungo di otto anni.
Norme richiamate
Art. 27 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2
Gli avvisi di recupero devono essere notificati entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo.
Il termine speciale di otto anni è applicabile agli atti di recupero relativi all’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, in quanto ipotesi connotata da un profilo fraudolento. Non si applica invece alle compensazioni di crediti esistenti o non dimostrati come inesistenti.
Massime di principio
- L’Amministrazione deve qualificare e provare la specifica natura del credito prima di poter applicare il termine di accertamento più lungo.
- Il termine di otto anni non riguarda ogni indebita compensazione, ma soltanto l’utilizzo di crediti effettivamente inesistenti.
- Quando il credito esiste, ma la compensazione è irregolare per mancanza del visto di conformità o per altri requisiti formali, si applicano i termini ordinari di accertamento.
- In caso di dubbio o di mancata dimostrazione dell’inesistenza del credito, la fattispecie non può essere trattata automaticamente come frode né assoggettata al termine speciale più lungo.
- La gravità sostanziale della violazione incide sulla durata del potere di accertamento: le violazioni fraudolente giustificano termini più ampi, mentre le irregolarità formali o relative a crediti esistenti restano soggette ai termini ordinari.
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