Sentenza del 27/06/2017 n. 209 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'anno 2004, concernente IVA, IRAP e IRES, deducendo difetto di motivazione, insufficienza del riscontro probatorio, violazione del principio del contraddittorio e violazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000. L'accertamento era fondato sullo scostamento dagli studi di settore e sull'asserita antieconomicità dell'attività. La società aveva fornito giustificazioni durante il contraddittorio, ma l'Ufficio le aveva ritenute non idonee senza spiegare adeguatamente le ragioni del loro rigetto.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto integralmente l'appello della società, riformando la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso. Ha annullato l'avviso di accertamento perché l'Ufficio, pur potendo disattendere le giustificazioni del contribuente, avrebbe dovuto motivare specificamente tale scelta. Gli studi di settore sono stati qualificati come presunzioni semplici, non sufficienti da sole a fondare l'accertamento. È stata inoltre disposta la restituzione delle somme eventualmente versate durante il giudizio e la condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 3.000,00 per entrambi i gradi di giudizio.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
La società ne ha dedotto la violazione, ma la decisione si fonda principalmente sulla carenza di motivazione dell'avviso, in particolare sul mancato esame adeguatamente motivato delle giustificazioni presentate nel contraddittorio.
Art. 34 del D.Lgs. n. 546/1992
La controversia è stata trattata in pubblica udienza secondo le modalità processuali previste per il giudizio tributario.
Art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992
È stato applicato per porre le spese di giudizio a carico dell'Amministrazione finanziaria, risultata soccombente.
Studi di settore
Le risultanze degli studi di settore costituiscono presunzioni semplici: possono fondare l'accertamento solo se integrate da ulteriori elementi e possono essere superate da prova contraria del contribuente. Se l'Ufficio respinge le giustificazioni fornite, deve indicare specificamente le ragioni del rigetto.
Cassazione, sentenza n. 26635/2009
La sentenza di primo grado si era basata, tra l'altro, su tale orientamento, ritenuto dalla Commissione superato dalla successiva evoluzione della giurisprudenza, che ha ridimensionato il valore probatorio degli studi di settore.
Massime di principio
- Gli studi di settore, da soli, non costituiscono una prova piena e automatica dei maggiori ricavi o compensi: sono presunzioni semplici che devono essere valutate insieme alle concrete condizioni dell'attività.
- Il contribuente deve fornire elementi concreti e documentati per spiegare lo scostamento dai parametri o dagli studi di settore.
- L'Ufficio può respingere le giustificazioni del contribuente, ma deve motivare in modo specifico, puntuale e coerente le ragioni del rigetto; una motivazione generica può comportare l'annullamento dell'accertamento.
- Il contraddittorio non è meramente formale: gli elementi presentati dal contribuente devono essere effettivamente esaminati e valutati dall'Amministrazione.
- In presenza di una motivazione insufficiente sull'analisi delle giustificazioni e sull'utilizzo degli studi di settore, il giudice può annullare l'avviso senza dover rivalutare integralmente nel merito la pretesa fiscale.
- L'annullamento dell'avviso comporta, in linea generale, la restituzione delle somme eventualmente versate in pendenza del giudizio e può determinare la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese.
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