Sentenza del 27/06/2017 n. 212 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'accertamento relativo all'anno d'imposta 2003, con cui le era stato richiesto il pagamento di ritenute d'acconto, addizionali e sanzioni, sostenendo che l'eventuale violazione fosse imputabile esclusivamente alla società, quale sostituto d'imposta e datore di lavoro, e non a lei personalmente. Il ricorso mirava soprattutto a escludere formalmente qualsiasi sua responsabilità personale o solidale, anche sanzionatoria, considerato che l'accertamento la indicava come ex amministratrice senza chiarire che la notifica era effettuata soltanto per conoscenza o per consentirle eventuali iniziative presso il curatore fallimentare. L'Agenzia delle Entrate ha contestato l'ammissibilità e la tempestività del ricorso, sostenendo inoltre che l'ex amministratrice non avrebbe potuto limitarsi a negare la propria responsabilità.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso, dichiarando la ricorrente priva di legittimazione passiva rispetto alla pretesa fiscale e condannando l'Agenzia alle spese. La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato integralmente l'appello dell'Agenzia e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto corretto interpretare la domanda non in senso meramente letterale, ma secondo il suo contenuto sostanziale, cioè come richiesta di escludere formalmente ogni responsabilità personale della ricorrente. Ha inoltre affermato che l'ex amministratrice poteva agire per chiarire la propria estraneità alla pretesa, anche senza contestare l'esistenza del debito tributario della società. L'eccezione di tardività è stata ritenuta tardiva e comunque infondata, poiché l'accertamento con adesione era ammissibile anche per i motivi prospettati. Confermata anche la condanna alle spese del primo grado, mentre non sono state liquidate spese per l'appello, non essendosi costituita la ricorrente.
Norme richiamate
Art. 12 del D.Lgs. n. 218 del 1997
non prevede alcuna esclusione con riguardo ai motivi prospettabili in sede di adesione
La procedura di accertamento con adesione non era preclusa dai motivi fatti valere dalla contribuente; pertanto, la relativa istanza era idonea a incidere sul termine per proporre il ricorso.
Cassazione, Sezione VI-1, sentenza n. 118 del 7 gennaio 2016
il giudice [...] deve [...] avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere
Il giudice deve interpretare la domanda giudiziale considerando il suo contenuto sostanziale e lo scopo effettivamente perseguito dalla parte, senza fermarsi al significato letterale delle conclusioni.
Cassazione, Sezione V, sentenza n. 2910 del 2009
in caso di inerzia del curatore del fallimento, il contribuente è eccezionalmente abilitato ad esercitare egli stesso la tutela
In presenza di inerzia del curatore, il contribuente può eccezionalmente attivarsi per tutelare i propri diritti rispetto a una pretesa tributaria riferita alla società fallita; ciò non esclude la possibilità di agire anche solo per ottenere il riconoscimento della propria estraneità personale.
Massime di principio
- Quando un atto tributario identifica una persona fisica come amministratore o legale rappresentante senza chiarire che la notifica è effettuata solo per conoscenza, l'interessato può avere un concreto interesse a impugnare l'atto per ottenere l'esclusione espressa della propria responsabilità personale.
- Il giudice deve valutare il contenuto sostanziale della domanda: una richiesta formalmente formulata come annullamento dell'accertamento può essere interpretata come domanda di accertamento dell'estraneità del ricorrente alla pretesa.
- L'ex amministratore di una società fallita può contestare la propria responsabilità personale anche se non mette in discussione l'esistenza del debito tributario della società, soprattutto quando vi sia incertezza derivante dal contenuto dell'atto notificato.
- L'amministrazione finanziaria può evitare il contenzioso chiarendo espressamente che la notifica all'ex amministratore è effettuata soltanto per conoscenza o che non viene avanzata alcuna pretesa personale nei suoi confronti.
- Le eccezioni processuali, come la tardività del ricorso, devono essere sollevate tempestivamente; inoltre, l'accertamento con adesione può essere utilizzato anche quando il contribuente deduce motivi riguardanti la propria estraneità o responsabilità personale.
- La responsabilità fiscale della società, quale sostituto d'imposta, non comporta automaticamente la responsabilità personale dell'amministratore: quest'ultima deve trovare uno specifico fondamento e non può essere desunta dalla sola qualifica ricoperta.
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