Ordinanza n. 302/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto n. 2092 del 21 maggio 2025 notificato in pari data, con cui il Ministero dell'Interno ha disposto, in sede di scorrimento della graduatoria, l'esclusione del ricorrente dalla procedura speciale di reclutamento nella qualifica di Vigile del fuoco del Corpo dei Vigili del fuoco; del verbale n. 195 del 9 maggio 2025, siccome menzionato nel decreto suindicato, con cui la Commissione ha ritenuto sussistente la causa di esclusione del “deficit dell'acutezza visiva naturale” avendo riscontrato un “(VN OD 05/10 - VN OS 05/10)”, come tale foriero di inidoneità ex D.M. 4 novembre 2019, n. 166, art. 1, comma 1, lettera e), punto 1; in ogni caso, di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso ovvero consequenziale, compresa la scheda medica ed ogni atto correlato, laddove risulti comunque lesivo dell'interesse del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di esclusione dalla procedura speciale di reclutamento nella qualifica di Vigile del fuoco, adottato in sede di scorrimento della graduatoria, per ritenuto deficit dell'acutezza visiva naturale
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che, in sede di scorrimento della graduatoria, ne ha disposto l'esclusione dalla procedura speciale di reclutamento nella qualifica di Vigile del fuoco, nonché il verbale della Commissione medica che aveva ravvisato un deficit dell'acutezza visiva naturale, indicato nei valori VN OD 05/10 e VN OS 05/10, ritenuto causa di inidoneità ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera e), punto 1, del d.m. 4 novembre 2019, n. 166. Il ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti, previa sospensione della loro efficacia, e ha successivamente insistito per la tutela cautelare. Il TAR ha esaminato gli esiti della verificazione disposta in precedenza e, nella fase cautelare, ha valutato il periculum in mora mediante bilanciamento degli interessi contrapposti.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare nei limiti indicati in motivazione. Ha disposto l'ammissione del ricorrente, con riserva e in soprannumero, al 103° corso di formazione appena avviato, salvo che vi ostino giustificate ragioni didattiche, organizzative ed economiche, che l'amministrazione dovrà esplicitare con congrua motivazione. L'ordinanza non definisce il merito della controversia, fissato per l'udienza pubblica del 10 marzo 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base normativa della domanda cautelare; il giudice ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti per una misura cautelare, valutando il periculum in mora mediante bilanciamento degli interessi.
art. 1, comma 1, lettera e), punto 1, d.m. 4 novembre 2019, n. 166
È la disposizione richiamata dall'amministrazione per qualificare il deficit dell'acutezza visiva naturale come causa di inidoneità del candidato; l'ordinanza cautelare non definisce il merito della sua applicazione al caso concreto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale ulteriore base normativa per la tutela dei dati personali e l'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando l'esclusione da una procedura di reclutamento può compromettere la partecipazione a un corso di formazione già avviato, il giudice può ammettere il candidato con riserva e in soprannumero per preservare l'utilità della decisione di merito.
- L'ammissione cautelare con riserva e in soprannumero può essere subordinata alla verifica dell'assenza di giustificate ragioni didattiche, organizzative ed economiche, che l'amministrazione deve esplicitare mediante congrua motivazione.
- Il periculum in mora deve essere valutato attraverso il bilanciamento tra l'interesse del candidato a non perdere la possibilità di partecipare al percorso formativo e gli interessi pubblici connessi all'organizzazione del corso; la misura cautelare non anticipa la decisione definitiva sull'idoneità del candidato.
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