Cassazione Penale, Sentenza n. 37239/2022 del 03/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma in appello della condanna per il reato di dichiarazione fraudolenta ai fini IVA (art. 2 d.lgs. n. 74/2000) relativa all'anno d'imposta 2011. Il ricorrente deduce: violazione di legge e vizio di motivazione per mancato rispetto del principio del "oltre ogni ragionevole dubbio"; errata ricostruzione dell'elemento oggettivo (contestata la sussistenza di una frode-carosello per sei fatture 2011); sottovalutazione o errata valutazione degli elementi di difesa; incoerenza tra il trattamento delle operazioni 2011 (condanna) e 2012 (assoluzione); errata valutazione dell'elemento soggettivo (sostiene che il dolo specifico non è compatibile con il dolo eventuale); eccezioni di incostituzionalità e richiesta, in via subordinata, rinvio pregiudiziale alla CEDU in relazione all'art. 7.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le doglianze fossero in gran parte mere reiterazioni di argomenti già affrontati e motivatamente respinti dalla Corte d'Appello, senza indicare vizi di motivazione che possano integrare i limitati motivi di cassazione (mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà). La Corte ha condiviso le valutazioni dei giudici di merito: fittizietà della sede della FER-TEK, assenza di pagamenti documentati dalla FER-TEK alla fornitura DECA, incongruenza della merce rispetto all'oggetto sociale della ROPECA, anomalie nei DDT e nei trasporti, prezzo di rivendita con ricarico medio del 21% verso la MITTALE, incoerenza della versione difensiva (affidamento totale a terzi), nonchè l'adeguatezza della valutazione probatoria complessiva. Ha inoltre riaffermato che il dolo specifico previsto dall'art. 2 d.lgs. 74/2000 è compatibile con il dolo eventuale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti richiede una finalità evasiva (dolo specifico) che, secondo la giurisprudenza richiamata, è compatibile con il dolo eventuale: cioè l'accettazione del rischio che l'uso di fatture inesistenti possa avere efficacia evasiva. Inoltre è un reato di pericolo e di mera condotta, perfezionandosi con la presentazione della dichiarazione.
art. 7 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)
Richiamato dal ricorrente come questione subordinata (presunta violazione del principio di legalità/irretroattività penale); la Corte ha ritenuto infondata la necessità di rinvio alla CEDU nella fattispecie.
principi di ammissibilità e di valutazione della motivazione (giurisprudenza della Cassazione)
cita, tra gli altri, Sez. 2, n. 17147 del 28/03/2018 (Andolina) e Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021 (Caradonna)
Un motivo di cassazione che si limiti a ripetere le argomentazioni già svolte in appello e respinte è inammissibile; sono deducibili in cassazione solo vizi della motivazione quali la sua mancanza, la manifesta illogicità o la contraddittorietà su punti essenziali. Le critiche che chiedono una diversa valutazione del peso delle prove sono, di norma, inammissibili.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina il merito delle valutazioni probatorie: i motivi che chiedono una diversa pesatura delle prove sono inammissibili se non rilevano vizi formali della motivazione (mancanza, manifesta illogicità, contraddittorietà).
- Per provare una frode-carosello e l'inesistenza delle operazioni si valutano elementi documentali e logici convergenti: esistenza e operatività della sede societaria, flussi finanziari/pagamenti, coerenza merce/oggetto sociale, modalità di trasporto e DDT, relazioni contrattuali e ruoli effettivi dei soggetti coinvolti.
- L'assenza di pagamenti o l'uso di soggetti 'cartiera' con indirizzi inattivi o cancellati dall'anagrafe tributaria sono indici rilevanti di operazioni fittizie, sempre valutati nel contesto probatorio complessivo.
- La differente valutazione tra anni diversi (es. 2011 vs 2012) è lecita se motivata su basi concrete: diversa documentazione, diverso ruolo soggettivo dei partecipanti o diversa partecipazione alla frode possono giustificare esiti processuali differenti.
- Il dolo specifico previsto per la dichiarazione fraudolenta (finalità evasiva) è compatibile con il dolo eventuale: è sufficiente l'accettazione del rischio che l'uso di fatture inesistenti produca evasione fiscale.
- Per un ricorso in Cassazione efficace è necessario dimostrare vizi giuridici o di motivazione specifici (es. violazione di legge, manifesta illogicità, omissione di un fatto probatorio rilevante), non la semplice divergente interpretazione dei fatti.
- Quando si solleva una questione costituzionale o internazionale (es. art. 7 CEDU), occorre indicare chiaramente il profilo di incostituzionalità o la concreta violazione della Convenzione: la mera prospettazione astratta non è sufficiente per ottenere rimessione.
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