Sentenza n. 6531/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 16055/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio n. 16055/2025, che aveva dichiarato in parte improcedibili e in parte infondate le impugnazioni delle decisioni COSFEL relative alla programmazione e alle assunzioni di personale comunale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune, qualificato ente strutturalmente deficitario e sottoposto al controllo centrale della COSFEL sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni, aveva impugnato le decisioni COSFEL nn. 191/2021, 50/2023 e 63/2024 e le correlate note ministeriali. Le decisioni avevano limitato o valutato le assunzioni di agenti stagionali di Polizia Locale finanziate con i proventi delle sanzioni stradali ex art. 208 d.lgs. 285/1992, segnalando inoltre alla Procura regionale della Corte dei conti le proroghe disposte dal Comune senza preventiva autorizzazione COSFEL; la decisione n. 50/2023 aveva anche negato l'assunzione di un istruttore amministrativo ex art. 90 TUEL. Il TAR aveva dichiarato improcedibili le censure dirette alla rimozione dei limiti assunzionali, poiché la successiva decisione COSFEL n. 18/2025 aveva approvato senza riserve il nuovo PIAO e perché i limiti riguardavano annualità ormai trascorse; aveva inoltre ritenuto la trasmissione alla Procura una mera notitia damni, non autonomamente lesiva, dichiarando le relative doglianze in parte inammissibili e comunque infondate. In appello il Comune ha dedotto: erronea declaratoria di improcedibilità e permanenza degli effetti delle decisioni COSFEL; erronea qualificazione della segnalazione alla Corte dei conti; violazione del termine di novanta giorni e formazione del silenzio-assenso; difetto di istruttoria e motivazione; incompetenza della COSFEL; violazione della disciplina speciale dell'art. 208 Codice della strada e dell'art. 1, comma 993, l. 178/2020; illegittimità del diniego dell'assunzione ex art. 90 TUEL; nonché omessa pronuncia e motivazione apparente del TAR.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto corretta la declaratoria di improcedibilità delle domande volte a rimuovere i limiti assunzionali, poiché la successiva decisione COSFEL n. 18/2025 aveva approvato senza riserve il nuovo PIAO e le limitazioni censurate riguardavano annualità ormai trascorse. L'interesse residuo del Comune era sostanzialmente diretto a ottenere una pronuncia sulla legittimità della trasmissione degli atti alla Procura contabile e a neutralizzare il rischio di responsabilità erariale; tale utilità non è conseguibile mediante l'impugnazione amministrativa della segnalazione. La trasmissione è stata qualificata come notizia di danno, non come provvedimento lesivo autonomamente annullabile: essa non richiede un quadro probatorio completo, ma soltanto una notizia specifica e concreta, con un minimo fumus di possibile lesione erariale, sufficiente ad attivare i poteri istruttori del pubblico ministero contabile. Nel caso concreto tali requisiti erano presenti, in particolare per la mancanza della preventiva autorizzazione COSFEL, e la trasmissione è stata ritenuta doverosa, non viziata da incompetenza. È stata inoltre esclusa l'omessa pronuncia: essa ricorre solo quando il giudice ometta completamente di decidere un punto indispensabile, mentre una decisione incompatibile con la pretesa implica un rigetto implicito. La sentenza del TAR non presentava neppure motivazione apparente. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio d'appello, liquidate in 4.000 euro oltre accessori e spese di legge.
Norme richiamate
art. 243, comma 1, d.lgs. 267/2000
Gli enti locali strutturalmente deficitari, individuati ai sensi dell'articolo 242, sono soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali. Il controllo è esercitato prioritariamente in relazione alla verifica sulla compatibilità finanziaria.
La disposizione fonda il controllo centrale della COSFEL sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni degli enti locali strutturalmente deficitari, prioritariamente sotto il profilo della compatibilità finanziaria.
art. 112 c.p.c.
Applicabile al processo amministrativo, consente di configurare l'omessa pronuncia solo quando il giudice ometta completamente di decidere un punto controverso indispensabile; non ricorre quando la decisione sul motivo risulti implicitamente da una statuizione incompatibile con la pretesa.
art. 208 d.lgs. 285/1992
È stato invocato dal Comune quale base della destinazione vincolata dei proventi delle sanzioni stradali per il finanziamento delle assunzioni stagionali, ma la sentenza non decide nel merito la correttezza di tale tesi, ritenendo non conseguibile l'utilità richiesta attraverso l'impugnazione della segnalazione alla Corte dei conti.
art. 9, comma 28, d.l. 78/2010
È stato richiamato nelle censure comunali in relazione ai limiti della spesa per lavoro flessibile, senza che il Consiglio di Stato ne esaminasse nel merito l'applicazione alle assunzioni finanziate ex art. 208 Codice della strada.
art. 1, comma 993, l. 178/2020
È stato richiamato dal Comune quale disciplina derogatoria per le spese di personale della Polizia Locale connesse alle misure emergenziali Covid, ma la sentenza non ne definisce l'applicabilità sostanziale.
art. 90 d.lgs. 267/2000
È stato richiamato in relazione al diniego COSFEL di un'assunzione di istruttore amministrativo, ma il relativo motivo non è stato esaminato nel merito in ragione del rigetto delle doglianze processuali e della conferma della decisione del TAR.
Massime di principio
- La trasmissione di atti da parte di un'amministrazione o di un organo di controllo alla Procura regionale della Corte dei conti, quando costituisce una notizia di danno, non è di per sé un provvedimento amministrativo autonomamente lesivo suscettibile di annullamento: essa serve ad attivare i poteri istruttori del pubblico ministero contabile.
- Una notizia di danno è sufficientemente specifica e concreta quando contiene informazioni circostanziate, individualizzate e obiettivamente riferite a fatti reali, non meramente ipotetici o indifferenziati; non è necessario che presenti fin dall'origine un quadro probatorio completo, essendo sufficiente un minimo fumus di possibile lesione erariale.
- La sopravvenuta approvazione, senza riserve, di una nuova programmazione del personale può determinare la sopravvenuta carenza di interesse all'annullamento di precedenti limitazioni assunzionali riferite ad annualità ormai trascorse, quando dall'accoglimento non derivi un'utilità attuale e concreta.
- L'omessa pronuncia nel processo amministrativo ricorre solo quando il giudice ometta completamente di decidere un punto controverso indispensabile alla soluzione della causa; non sussiste quando la pretesa risulti implicitamente respinta da una statuizione incompatibile con essa.
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