Cassazione Penale, Sentenza n. 23912/2022 del 21/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per traffico di migranti (artt. 110 c.p., 12 commi 3, lett. a), b), d), 3-bis, 3-ter T.U. imm.) sostenendo l'insussistenza della giurisdizione italiana perché i fatti si erano svolti oltre il limite delle acque territoriali (richiamando la Convenzione di Montego Bay e l'idea che il natante fosse entrato autonomamente in acque italiane senza una richiesta di soccorso). Contestava quindi la legittimità del procedimento abbreviato e della pronuncia dei giudici italiani.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato che la giurisdizione italiana sussiste quando i trafficanti abbandonano migranti in acque extraterritoriali su natanti inadeguati con lo scopo (programmatico) di provocare il soccorso in mare e l'arrivo in territorio italiano: in tale caso l'evento dello sbarco è causalmente collegato alla condotta extraterritoriale e ricade nella previsione dell'art. 6 c.p.; l'azione dei soccorritori è riconducibile alla figura dell'autore mediato (art. 48 c.p.). La sentenza di merito (conferma della condanna a cinque anni e delle pene accessorie) è stata ritenuta corretta: la condanna si fondava su dichiarazioni convergenti dei migranti, rapporti Frontex, attività di intercettazione/recupero da parte della Guardia di Finanza e confessione del ricorrente (che aveva detto di essere stato costretto, versione non ritenuta dirimente). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a un contributo alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Codice penale, art. 110
Richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato: il ricorrente è ritenuto concorrente nei reati di cui al T.U. immigrazione in ragione della sua partecipazione all'equipaggio e alle condotte organizzative
Codice penale, art. 6
Interpretato nel senso che la giurisdizione italiana ricorre quando una condotta extraterritoriale dei trafficanti produce, senza soluzione di continuità, l'evento dello sbarco in Italia (collegamento causale tra condotta extraterritoriale e fatto-reato verificatosi nel territorio italiano)
Codice penale, art. 48
Usato per qualificare i soccorritori come autori mediati: il soccorso, resosi necessario per effetto volontariamente provocato dai trafficanti, realizza l'evento (ingresso/sbarco) per il quale i trafficanti sono penalmente responsabili
Testo unico immigrazione (legge 25 luglio 1998, n. 286), art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter
Norme sostanziali che configurano il reato di favoreggiamento/procurato ingresso di cittadini extracomunitari; la condotta dell'imputato (scafista, partecipazione all'organizzazione) è stata ricondotta a tali fattispecie
Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Convenzione di Montego Bay), art. 98, par. 1
"Ogni Stato deve esigere che il comandante di una nave che batte la sua bandiera, nella misura in cui gli sia possibile adempiere senza mettere a repentaglio la nave, l'equipaggio o i passeggeri: a) presti soccorso a chiunque sia trovato in mare in condizioni di pericolo; b) proceda quanto più velocemente è possibile al soccorso delle persone in pericolo, se viene a conoscenza del loro bisogno di aiuto, nella misura in cui ci si può ragionevolmente aspettare da lui tale iniziativa; c) presti soccorso, in caso di abbordo, all'altra nave, al suo equipaggio e ai suoi passeggeri e, quando è possibile, comunichi all'altra nave il nome della propria e il porto presso cui essa è immatricolata, e qual è il porto più vicino presso cui farà scalo."
La norma impone obblighi di soccorso e favorisce l'interpretazione che i trafficanti, provocando lo stato di necessità, perseguono l'arrivo dei migranti in acque di soccorso; tale prevedibilità collega causalmente le condotte extraterritoriali allo sbarco in Italia
Convenzione di Montego Bay, art. 111, comma 1
"È consentito l'inseguimento di una nave straniera quando le competenti autorità dello Stato costiero abbiano fondati motivi di ritenere che essa abbia violato le leggi e i regolamenti dello Stato stesso. L'inseguimento deve iniziare quando la nave straniera o una delle sue lance si trova nelle acque interne, nelle acque arcipelagiche, nel mare territoriale, oppure nella zona contigua dello Stato che mette in atto l'inseguimento, e può continuare oltre il mare territoriale o la zona contigua solo se non è stato interrotto. Non è necessario che nel momento in cui la nave straniera che si trova nel mare territoriale o nella zona contigua riceve l'ordine di fermarsi, la nave che ha emesso l'intimazione si trovi ugualmente nel mare territoriale o nella zona contigua. Se la nave straniera si trova nella zona contigua, quale è definita all'articolo 33, l'inseguimento può essere intrapreso solo se sono stati violati i diritti a tutela dei quali la zona è stata istituita."
Giustifica l'azione di inseguimento e intercettazione operata dalla Guardia di Finanza anche oltre le acque territoriali nel rispetto delle condizioni previste dalla Convenzione; supporta la legittimità dell'intervento italiano
Convenzione di Montego Bay, artt. 33 e 97 (richiamati)
Richiamati a corredo dell'analisi: art. 33 relativo alla zona contigua, art. 97 sul soccorso e responsabilità in mare; servono a ricostruire il quadro internazionale che integra gli obblighi di ricerca e soccorso e i confini operativi
Convenzione di Ginevra, art. 23 (richiamato)
Richiamata in via generale nel ricorso; non è centrale nella motivazione della Corte di Cassazione, ma indicata dalla difesa come riferimento ai diritti dei migranti/stranieri
Massime di principio
- Quando i trafficanti abbandonano migranti in acque extraterritoriali su natanti inadeguati allo scopo (anche implicito o programmato) di provocare un successivo soccorso che porti allo sbarco in Italia, la giurisdizione italiana sussiste: l'evento criminale (ingresso/ sbarco) è causalmente collegato alle condotte extraterritoriali.
- La presenza o meno di una formale richiesta di soccorso non è decisiva: rileva la situazione di pericolo creata dal natante inadeguato (bussola non funzionante, sovraffollamento, avaria) e la prevedibilità del soccorso.
- L'azione dei soccorritori può essere qualificata come intervento che, in conseguenza dello stato di necessità provocato dai trafficanti, realizza l'evento illecito per conto degli autori materiali (teoria dell'autore mediato); ciò non esclude la responsabilità penale dei trafficanti.
- Le prove utili a sostenere la responsabilità includono dichiarazioni convergenti dei trasportati, rapporti operativi (es. Frontex), attività di intercettazione e sequestri, nonché confessioni; dichiarazioni di costrizione o minaccia devono essere valutate nel contesto probatorio globale.
- In casi simili, le impugnazioni fondate esclusivamente su questioni di giurisdizione internazionale hanno scarse probabilità di successo se ricostruzione fattuale dimostra la strategia deliberata dei trafficanti di indurre il soccorso e lo sbarco in acque italiane.
- Le norme internazionali sul soccorso in mare (Convenzione di Montego Bay) non escludono la repressione penale dei trafficanti che strumentalizzano l'obbligo di soccorso per raggiungere fini illeciti.
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