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Ordinanza

Ordinanza n. 1560/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia quanto al ricorso introduttivo: delle seguenti delibere di C.C., approvate nella seduta consiliare del 12.2.2026 e pubblicate all’Albo Pretorio del Comune di Scisciano, in uno a tutti gli atti ivi richiamati: a) n. 1/2026, ad oggetto “Risposte a interpellanze e interrogazioni”; b) n. 2/2026, ad oggetto “Lettura e approvazione verbali sedute precedenti”; c) n. 3/2026, ad oggetto “Nomina Revisore Unico dei Conti per il triennio 2026/2029”; d) n. 4/2026, ad oggetto “Ratifica deliberazione di Giunta Comunale n. 8/2026 (Variazione bilancio – Progetto SAI)” e) n. 5/2026, ad oggetto “Variazione bilancio PNRR – Avviso pubblico "Risorse in Comune" (CUP B34J25001340006)”; f) n. 6/2026, ad oggetto “Variazione bilancio per acquisto arredi casermaggio forze dell'ordine”; g) n. 7/2026, ad oggetto “Variazione bilancio – Componenti perequative TARI 2025 (CSEA)”; h) n. 8/2026, ad oggetto “Commissione Affari Generali e Istituzionali”; di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali; quanto ai motivi aggiunti depositati il 6/6/2026: l – del parere del Ministero dell’Interno prot. n. 165703 del 21.4.2026, con cui si è riscontrata la richiesta di chiarimenti del Comune di Scisciano sulla determinazione del quorum strutturale per la validità delle sedute del Consiglio Comunale; m – della nota della Prefettura di Napoli prot. n. 0166957 del 22.4.2026, di trasmissione del parere sub l); n – della nota del Presidente del Consiglio Comunale di Scisciano del 26.5.2026, con cui sono stati forniti chiarimenti in merito alla seduta del Consiglio Comunale del 12.2.2026; o – della nota del Segretario Generale del Comune di Scisciano del 16.2.2026, con cui è stato fornito parere sulla validità della seduta del Consiglio Comunale del 12.2.2026; p - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.

Giustizia amministrativa202602673

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibere del Consiglio comunale approvate nella seduta del 12 febbraio 2026, nonché atti connessi relativi alla validità della seduta e alla determinazione del quorum strutturale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato, con domanda cautelare, otto deliberazioni del Consiglio comunale di Scisciano approvate nella seduta del 12 febbraio 2026, aventi a oggetto, tra l'altro, risposte a interrogazioni, approvazione di verbali, nomina del revisore unico dei conti, variazioni di bilancio, componenti perequative TARI e istituzione o composizione di una commissione consiliare. Con motivi aggiunti hanno impugnato il parere del Ministero dell'Interno, la relativa nota di trasmissione della Prefettura di Napoli e le note del Presidente del Consiglio comunale e del Segretario generale concernenti la validità della medesima seduta e la determinazione del quorum strutturale. Il Comune ha sollevato eccezioni in rito relative al difetto di contraddittorio e alla mancata impugnazione dello Statuto comunale. La censura centrale riguarda la contestata validità della seduta del Consiglio comunale.

La decisione

Il TAR ha ritenuto non fondate, allo stato, le eccezioni del Comune sul difetto di contraddittorio e sulla mancata impugnazione dello Statuto comunale. Tuttavia ha respinto la domanda cautelare, non ravvisando un pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla contestata validità della seduta consiliare. Il giudice ha ritenuto adeguata, per la tutela delle esigenze cautelari, la fissazione ravvicinata dell'udienza pubblica per la trattazione del merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., fissata al 4 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate. L'ordinanza non definisce il merito della controversia.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    pronta fissazione dell'udienza per la trattazione della causa nel merito

    In assenza di un pregiudizio grave e irreparabile che giustifichi la sospensione, le esigenze cautelari possono essere tutelate mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito.

Massime di principio

  • La domanda cautelare può essere respinta quando il giudice non ravvisi un pregiudizio grave e irreparabile, anche se la controversia presenta questioni meritevoli di esame nel merito.
  • Ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., la tutela cautelare può essere assicurata mediante la pronta fissazione dell'udienza di merito, senza necessità di sospendere l'efficacia dell'atto impugnato.
  • La valutazione cautelare sulla sussistenza del pregiudizio grave e irreparabile non comporta una definizione anticipata della questione di legittimità dedotta nel merito.

Come è indicizzato

MaterieOrgani degli enti localiTutela cautelare
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

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