Sentenza n. 5351/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sardegna che aveva accolto il ricorso per ottemperanza, limitatamente alla liquidazione delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il giudizio di primo grado aveva accolto la domanda di ottemperanza proposta dall'appellante in relazione a un giudicato civile che gli aveva riconosciuto il beneficio economico della Carta elettronica per il docente, previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015. L'appello non ha contestato l'accoglimento dell'ottemperanza, ma esclusivamente la quantificazione delle spese di lite liquidate dal TAR, ritenuta inadeguata. Il Ministero si è costituito resistendo all'appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto l'appello parzialmente fondato, richiamando il consolidato indirizzo della Sezione sui criteri di liquidazione delle spese nei giudizi analoghi e la possibilità, prevista dagli artt. 88, comma 2, lettera d), e 74 c.p.a., di motivare mediante rinvio a precedenti conformi. In parziale riforma della sentenza appellata, ha liquidato in euro 800,00 le spese del giudizio di ottemperanza di primo grado, ponendole a carico del Ministero e disponendone la distrazione in favore dei difensori antistatari. Ha inoltre posto a carico del Ministero il rimborso del contributo unificato versato o anticipato per i giudizi di primo e secondo grado. Le spese del grado di appello sono state compensate, in considerazione anche delle incertezze interpretative sui criteri di liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Carta elettronica per il docente
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto al docente dal giudicato civile posto in esecuzione.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
la sentenza deve contenere «la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi»
Consente alla sentenza di motivare mediante rinvio a precedenti conformi, purché siano individuabili le ragioni della decisione.
art. 74 c.p.a.
la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme
Per le sentenze semplificate ammette una motivazione sintetica fondata sul punto decisivo o sul richiamo a un precedente conforme.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello limitato alla quantificazione delle spese del giudizio di ottemperanza, il giudice può riformare parzialmente la sentenza di primo grado esclusivamente sul capo relativo alle spese, lasciando ferma la decisione sull'accoglimento dell'ottemperanza.
- La motivazione della sentenza amministrativa può consistere nel richiamo a un consolidato indirizzo giurisprudenziale conforme, quando il precedente richiamato consenta di individuare in modo conciso le ragioni in fatto e in diritto della decisione, ai sensi degli artt. 88, comma 2, lett. d), e 74 c.p.a.
- In caso di accoglimento dell'appello sulla misura delle spese del giudizio di primo grado, il giudice d'appello può rideterminare direttamente l'importo dovuto dall'amministrazione soccombente e disporne la distrazione in favore dei difensori antistatari.
- Le spese del grado di appello possono essere compensate quando sussistano incertezze interpretative sui criteri applicabili alla loro liquidazione, anche se l'appello è accolto parzialmente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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