Cassazione Civile, Ordinanza n. 21000/2021 del 22/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio ha contestato al contribuente l'omessa contabilizzazione di ricavi in relazione alla cessione di due immobili, assumendo che i corrispettivi indicati fossero inferiori a quelli effettivamente pattuiti. In primo grado il ricorso era stato accolto solo in parte; in appello la Commissione tributaria regionale ha invece ritenuto fondati entrambi i rilievi fiscali, valorizzando elementi indiziari circa il maggior imponibile. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione delle norme sull'imponibile IVA e sulle cessioni immobiliari, sostenendo che la sentenza avesse attribuito rilievo al valore degli immobili e non al corrispettivo pattuito; 2) violazione delle norme sulle presunzioni semplici e sui criteri di accertamento, per avere il giudice di merito fondato la decisione su indizi privi di gravità, precisione e concordanza e senza considerare la conformità ai valori OMI; 3) omesso esame di fatti decisivi, relativi alle caratteristiche costruttive e alla localizzazione degli immobili, nonché alle circostanze specifiche delle due vendite e al prezzo indicato nei diversi atti negoziali.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili tutti e tre i motivi: il primo e il secondo perché rivolti, in realtà, a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, mascherandolo come violazione di legge; il secondo anche perché la questione dei valori OMI non risultava ritualmente introdotta e, comunque, non era decisiva; il terzo perché si risolveva in una richiesta di riesame del merito e, per la parte relativa all'omesso esame, verteva su fatti non decisivi, mentre ogni doglianza sulla motivazione insufficiente o contraddittoria non era più deducibile nel vigente art. 360, n. 5, c.p.c. La Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato e non ha regolato le spese per difetto di attività difensiva dell'intimata.
Norme richiamate
art. 13 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La base imponibile IVA resta ancorata al corrispettivo pattuito; la censura del ricorrente è stata dichiarata inammissibile perché presupponeva erroneamente che la sentenza avesse fatto leva sul valore del bene anziché sul prezzo effettivamente pattuito.
art. 9 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato insieme alla disciplina IVA per contestare il criterio di determinazione del corrispettivo; la Corte non ne ha fatto una interpretazione autonoma, limitandosi a rilevare l'erroneità del presupposto del motivo.
art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L'accertamento induttivo può fondarsi su elementi presuntivi relativi alla non corrispondenza tra prezzo dichiarato e prezzo effettivamente pattuito.
art. 54, secondo comma, d.P.R. n. 633 del 1972
Consente l'accertamento sulla base di presunzioni in materia IVA, purché sorrette da elementi ritenuti dal giudice di merito idonei.
art. 2729 c.c.
Le presunzioni semplici devono essere valutate secondo gravità, precisione e concordanza; la censura è stata respinta perché mirava a rivalutare il merito e l'apprezzamento degli indizi.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente dove e come la questione è stata dedotta nel giudizio di merito; la mancata indicazione comporta inammissibilità.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Nel testo applicabile ratione temporis non è più deducibile il vizio di motivazione insufficiente, illogica o contraddittoria, restando censurabile solo l'omesso esame di un fatto decisivo.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indicato come base del deposito della memoria nel procedimento camerale.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per il contributo unificato dovuto in caso di ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La deduzione del vizio di violazione di legge è inammissibile quando, sotto la sua veste formale, mira in realtà a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, che costituisce il necessario presupposto della sussunzione.
- In materia di accertamento tributario, il giudice può fondare la pretesa su presunzioni semplici purché le ritenga dotate di gravità, precisione e concordanza; in cassazione non è consentito sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
- La contestazione della mancata considerazione di valori di riferimento o di dati comparativi è inammissibile se la relativa questione non risulta ritualmente introdotta nel giudizio di merito e specificamente riportata nel ricorso per cassazione.
- Il vizio di motivazione, nella formulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. applicabile al caso, non consente una nuova valutazione delle prove né la denuncia di mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione; è censurabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
- Un fatto è decisivo solo se, ove esaminato, avrebbe condotto con certezza o con elevata probabilità logica a un esito diverso della controversia; fatti meramente compatibili con una diversa ricostruzione non bastano per cassare la decisione.
- La parte ricorrente deve adempiere all'onere di specificità del ricorso indicando puntualmente gli atti e i passaggi rilevanti del giudizio di merito, altrimenti la censura è inammissibile.
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