Cassazione Penale, Sentenza n. 18146/2025 del 14/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per cassazione la conferma della condanna patita in primo e secondo grado (reato di cui all'art. 76 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159), deducendo violazione degli artt. 178, 420-ter e 484 c.p.p. per la mancata traduzione dell'imputato, detenuto per altra causa, all'udienza di trattazione del giudizio di primo grado e per l'omessa verifica d'ufficio, da parte del giudice di primo grado, circa la sussistenza di un legittimo impedimento alla comparizione. In sintesi: si contesta che l'imputato sia stato illegittimamente qualificato come 'libero e assente' in primo grado senza che il giudice avesse accertato se la sua assenza dipendesse da stato detentivo sopravvenuto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto corrette e logicamente motivate le argomentazioni dei giudici di merito secondo cui non risultava provato che l'imputato fosse ancora detenuto alla data di celebrazione e definizione del giudizio di primo grado (17/02/2022). La Corte ha valorizzato gli atti processuali che indicavano la regolare notifica del decreto di citazione a giudizio all'imputato in stato di libertà in epoca successiva alla precedente detenzione e l'assenza di segnalazioni o eccezioni da parte del difensore delegato in quella udienza. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la detenzione per altra causa, se comunicata/documentata, integra legittimo impedimento, ma ha ritenuto che nel caso concreto non sussistesse alcun fondato dubbio circa la libertà del ricorrente al momento della definizione del giudizio. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 76 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Norma sostanziale del reato per il quale l'imputato è stato condannato; la sentenza conferma la responsabilità ai sensi di questo articolo (nessuna specifica interpretazione processuale ricavata oltre alla qualificazione del fatto).
art. 178 c.p.p.
Richiamato nella censura relativa alla presenza personale dell'imputato; la Corte non ravvisa violazione in quanto, dagli atti, emergeva la regolare notifica della citazione in stato di libertà e l'assenza di prova contraria circa la persistenza della detenzione.
art. 420-ter c.p.p.
art. 420-ter cod. proc. pen.
Interpretato secondo la giurisprudenza di legittimità: impone al giudice l'obbligo di accertare le cause dell'assenza quando questa appaia probabilmente dovuta a forza maggiore e, in caso di impedimento, di rinviare il processo e disporre la traduzione. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che non sussistessero indizi sufficienti di tale impedimento.
art. 484 c.p.p.
Richiamato tra le norme denunciate; la Corte ha valorizzato la prova della regolare notifica del decreto di citazione a giudizio come elemento che indicava la conoscenza dell'accusa e la disponibilità all'accesso all'udienza, escludendo l'ipotesi di contumacia illegittima.
art. 616 c.p.p.
Applicato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Se l'imputato è detenuto per altra causa e il giudice è reso edotto dello stato restrittivo, tale detenzione costituisce di norma un legittimo impedimento che impone la traduzione e il rinvio del processo; spetta al giudice accertare d'ufficio tale situazione quando l'assenza appaia riconducibile a forza maggiore.
- La regolare notifica della citazione a giudizio all'imputato in stato di libertà successivamente alla precedente detenzione è un elemento rilevante per ritenere che la condizione detentiva sia cessata; in assenza di prova contraria la mancata traduzione non è automaticamente vizio.
- Il difensore che è presente tramite delegato deve eccepire tempestivamente l'omessa traduzione o l'esistenza di uno stato di detenzione: l'assenza di contestazioni in udienza indebolisce la deduzione successiva di illegittima celebrazione del giudizio.
- L'onere di provare che al momento dell'udienza l'imputato era effettivamente detenuto incombe, di fatto, su chi deduce lo stato di detenzione; la mancata produzione di elementi probatori rende valido il procedimento celebrato in assenza.
- La Corte valuta la questione sulla base di un 'ragionevole dubbio': se dagli atti non emergono elementi che facciano presumere un impedimento, il giudice di merito può legittimamente ritenere che non fosse necessario disporre la traduzione.
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