Cassazione Penale, Sentenza n. 3455/2023 del 26/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del 31/05/2022 con la quale il GIP, in funzione di giudice dell'esecuzione e in ottemperanza alla sentenza di annullamento con rinvio della Corte di Cassazione del 22/09/2021, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con sentenza del GUP del 23/04/2014. Il ricorrente denunciava violazione dell'art. 168, commi 3 e 4, cod. pen., sostenendo che la revoca sarebbe stata fondata sull'assenza nel fascicolo di documentazione attestante una precedente condanna condizionalmente sospesa (certificato del casellario eventualmente non aggiornato). Contestava che l'omesso aggiornamento del certificato potesse ledere il diritto di difesa, che la conoscenza del precedente ostativo dovesse intendersi come mera conoscibilità, e che il giudice dell'esecuzione non avesse effettivamente esaminato il fascicolo per accertare la documentazione dei precedenti ostativi e la loro rilevanza ai fini della revoca (richiamando inoltre la disciplina relativa ai limiti di concessione multipla del beneficio ex art. 163 e art. 164).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Giudice del rinvio (il GIP) avesse adempiuto alle indicazioni della pronuncia di annullamento: aveva acquisito ed esaminato il fascicolo del giudizio di merito e constatato che il giudice della cognizione non era a conoscenza della causa ostativa (dato non risultante né dagli atti di indagine né dal certificato del casellario all'epoca). Sulla base di ciò la revoca della sospensione condizionale della pena è stata ritenuta legittima in applicazione del principio stabilito dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 37345/2015, Longo). Il ricorso è giudicato apodittico e non confrontato con il provvedimento impugnato; le censure (violazione del diritto di difesa per omesso aggiornamento del casellario, negazione dell'esistenza della causa ostativa) non erano ammissibili dopo la sentenza di annullamento con rinvio (art. 627, comma 4 c.p.p.). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 168 cod. pen.
Regola la revoca della sospensione condizionale della pena per fatti sopravvenuti o per il venir meno dei presupposti; la Corte ha esaminato i commi 3 e 4 richiamati dal ricorrente e ne ha ritenuto corretta l'applicazione da parte del giudice dell'esecuzione dopo aver verificato la conoscibilità/documentazione della causa ostativa
art. 164 cod. pen.
Disciplina i limiti e le condizioni per la concessione della sospensione condizionale; il collegamento tra art. 168, comma 3 e art. 164, comma 4 è stato invocato dal ricorrente per contestare revoca per concessioni multiple, ma la Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione abbia valutato correttamente la sussistenza della causa ostativa
art. 163 cod. pen.
Stabilisce i limiti soggettivi e oggettivi alla concessione del beneficio; il ricorrente richiamava la violazione dei limiti alla ripetuta concessione del beneficio, ma la Corte ha ritenuto irrilevante alla luce dell'accertamento sulla conoscenza/documentazione dei precedenti
art. 627 cod. proc. pen.
Norma che disciplina il giudice del rinvio e le funzioni del giudice dell'esecuzione a seguito dell'annullamento con rinvio; la Corte ha richiamato il limite derivante dal comma 4 secondo cui alcune censure non sono più deducibili dopo annullamento con rinvio
Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015 (Longo)
Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381 - 01
Principio secondo cui il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione condizionale concessa in violazione dell'art. 164, comma 4, quando sussistono cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione; implica l'obbligo per il giudice dell'esecuzione di acquisire il fascicolo del giudizio di merito per verificare la conoscibilità/documentazione delle cause ostative
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese e alla Cassa delle ammende per ricorsi palesemente infondati o inammissibili; applicata dalla Corte per la manifesta inammissibilità del ricorso
art. 173, comma 1 d. att. cod. proc. pen.
Richiamato per i limiti di esposizione del motivo di ricorso in cassazione; il ricorso è stato esaminato nei limiti utili
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione condizionale della pena se viene accertata una causa ostativa, salvo che tale causa fosse documentalmente nota al giudice che ha concesso il beneficio: pertanto è determinante verificare il contenuto del fascicolo del giudizio di merito
- L'acquisizione e l'esame del fascicolo del giudizio di merito da parte del giudice dell'esecuzione è obbligatoria quando la revoca è fondata sulla mancata conoscenza documentale di precedenti ostativi; l'assenza di annotazioni nel casellario non esclude l'accertamento tramite il fascicolo
- Dopo una sentenza di annullamento con rinvio il ricorrente non può sollevare nuove censures non compatibili con i limiti imposti dall'art. 627 c.p.p.; le deduzioni devono confrontarsi con il provvedimento impugnato e non essere apodittiche
- L'omesso aggiornamento del certificato del casellario, di per sé, non costituisce automaticamente violazione del diritto di difesa: rileva se e come la mancata documentazione fosse accessibile o conosciuta dal giudice della cognizione al momento della concessione
- Ricorsi ritenuti manifesto-mente inammissibili possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie a titolo di Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), con valutazione di colpa nella proposizione dell'impugnazione
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