Cassazione Penale, Ordinanza n. 04903/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna del Tribunale di Crotone a un anno di reclusione per la violazione dell'art. 7 del d.l. n. 4 del 2019, contestata per fatti commessi in Isola Capo Rizzuto nelle date del 02/09/2021 e del 04/04/2022. Secondo l'imputazione, la donna avrebbe omesso di comunicare informazioni dovute, in presenza delle quali non avrebbe potuto continuare a godere del beneficio percepito indebitamente nel periodo indicato. L'unico motivo di ricorso denunciava vizi di motivazione nella conferma della colpevolezza, ma la Corte di cassazione lo ha ritenuto aspecifico, formulato in termini generici e privo della precisa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati fattuali posti a sostegno. La censura è stata inoltre ritenuta manifestamente infondata perché proponeva un controllo di merito sulla motivazione, deducendo illogicità e contraddittorietà non emergenti dal provvedimento impugnato e, comunque, riferite a questioni già affrontate nei motivi di appello, non riprodotte in modo specifico nel ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi erano generici e non specifici e che, comunque, sollecitavano una rivalutazione del merito estranea al giudizio di legittimità. Conseguentemente, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, applicando l'art. 616 c.p.p. come incrementato dalla facoltà prevista dall'art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017.
Norme richiamate
art. 7 d.l. n. 4 del 2019
norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello, contestata per omessa comunicazione di informazioni dovute ai fini del mantenimento di un beneficio indebitamente percepito
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende
art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017
consente di aumentare oltre il massimo la somma dovuta alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
art. 32449 del 14/06/2023
precedente richiamato solo come giurisprudenza conforme sulla necessità di specificità dei motivi di ricorso
art. 2896 del 09/12/1998
precedente richiamato solo come giurisprudenza conforme sulla specificità dell'impugnazione
art. 27044 del 29/05/2003
precedente richiamato solo come giurisprudenza conforme sulla specificità dell'impugnazione
art. 21858 del 19/12/2006
precedente richiamato solo come giurisprudenza conforme sulla specificità dell'impugnazione
art. 9029 del 05/11/2013
precedente richiamato solo come giurisprudenza conforme sulla specificità dell'impugnazione
art. 5465 del 04/11/2020
precedente richiamato solo per ribadire che le censure di merito non sono deducibili in cassazione
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici: è necessario indicare in modo preciso e determinato i punti di fatto e le questioni di diritto devoluti al giudice di legittimità.
- Il mero richiamo per relationem ai motivi di appello non è sufficiente a fondare un motivo di ricorso, se non sono autonomamente sviluppate le censure contro la sentenza impugnata.
- Sono inammissibili le doglianze che, sotto la veste del vizio di motivazione, mirano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove.
- La deduzione di illogicità o contraddittorietà della motivazione è scrutinabile in cassazione solo se il vizio emerge dal provvedimento impugnato; non è consentito prospettare una diversa lettura dei fatti.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende
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