Cassazione Penale, Ordinanza n. 01437/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata è stata quindi confermata, senza ulteriore scrutinio nel merito dei motivi dedotti.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo, da un lato, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e, dall'altro, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Dal testo emerge che la decisione impugnata aveva valorizzato la gravità della condotta, desunta dalle modalità di realizzazione dei reati e dalla negativa personalità dell'imputata. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile: quanto all'art. 131-bis, perché la questione non risultava dedotta in appello e, comunque, non appariva evidente una tenuità del fatto alla luce di seriali evasioni; quanto alle attenuanti generiche, perché il motivo era generico e non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, integrando un difetto di specificità.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere valutata in sede di legittimità se non è stata dedotta in appello; inoltre, in presenza di seriali evasioni, non è comunque evidente una tenuità del fatto rilevabile ictu oculi dalla Corte.
art. 62-bis c.p.
Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere sorretto dalla gravità della condotta, dalle modalità di commissione dei reati e dalla negativa personalità dell'imputata; il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con tale motivazione.
art. 606 c.p.p.
Il ricorso è inammissibile per genericità quando non indica la correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, risolvendosi in una censura aspecifica.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La deduzione per la prima volta in cassazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è inammissibile quando la questione non sia stata previamente devoluta al giudice di merito.
- La particolare tenuità del fatto non è riconoscibile in presenza di una condotta seriale o reiterata, specie se il quadro fattuale evidenzia plurime violazioni.
- Il motivo di ricorso contro il diniego delle attenuanti generiche deve essere specifico e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; una censura meramente assertiva o astratta è inammissibile per genericità.
- La genericità ricorre quando l'impugnazione non evidenzia l'errore logico o giuridico della decisione di merito e non indica puntualmente le ragioni del dissenso.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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