Sentenza del 21/07/2016 n. 2081 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Potere impositivo - decadenza - eccezione in senso proprio - diritto indisponibile dello Stato alla percezione dei tributi - non è tale - diritto del contribuente all'integrità patrimoniale - è tale. Avviso di accertamento - notifica oltre termine di decadenza - mancata eccezione - cartella di pagamento conseguente - è valida - eccezione rilevata d'ufficio - vizio di extrapetizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia ha impugnato la sentenza di primo grado perché la Commissione tributaria aveva rilevato d'ufficio la decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. n. 600/1973, senza che la contribuente avesse sollevato tale eccezione. L'Agenzia ha inoltre sostenuto che l'accertamento fosse tempestivo e che la rettifica effettuata in giudizio costituisse soltanto la correzione di un errore materiale relativo all'indicazione degli importi in lire anziché in euro. La contribuente non aveva contestato né il merito dell'accertamento né l'esistenza dei redditi accertati.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia, ritenendo fondato il vizio di extrapetizione. Ha affermato che la decadenza dal potere impositivo è un'eccezione in senso proprio, posta a tutela dell'integrità patrimoniale del contribuente, e non riguarda diritti indisponibili dello Stato; pertanto deve essere eccepita dal contribuente, non può essere rilevata d'ufficio e non può essere proposta per la prima volta in appello. Inoltre, considerando che la dichiarazione relativa al 2004 avrebbe dovuto essere presentata nel 2005, il termine per l'accertamento scadeva il 31 dicembre 2010, sicché la rettifica del 2010 era tempestiva. L'avviso di accertamento è stato dichiarato legittimo e la contribuente è stata condannata a rimborsare all'Agenzia le spese di entrambi i gradi, liquidate in 2.200 euro per il primo grado e 2.800 euro per l'appello.
Norme richiamate
Art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione, l'avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
La norma stabilisce il termine decadenziale entro il quale l'Amministrazione deve notificare l'avviso di accertamento. Nel caso concreto, per l'anno d'imposta 2004 e dichiarazione omessa, il termine è stato individuato nel 31 dicembre 2010.
Decreto del Ministero della Giustizia n. 55/2014
È stato richiamato per la liquidazione delle spese legali poste a carico della contribuente soccombente.
Massime di principio
- La decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento deve essere specificamente eccepita dal contribuente: il giudice tributario non può rilevarla d'ufficio.
- L'eccezione di decadenza non può essere introdotta per la prima volta in appello; deve essere proposta tempestivamente nel primo grado di giudizio, secondo le regole processuali applicabili.
- La decadenza tutela il contribuente e non costituisce un diritto indisponibile dello Stato alla riscossione dei tributi; se il contribuente non intende avvalersene, l'atto può rimanere valido anche se notificato oltre il termine.
- Quando la dichiarazione è omessa, per verificare la tempestività dell'accertamento occorre individuare l'anno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata e calcolare il termine previsto dall'art. 43 del d.P.R. n. 600/1973.
- Il giudice incorre in extrapetizione se dichiara d'ufficio la decadenza dell'Amministrazione senza che il contribuente l'abbia ritualmente dedotta.
- La mancata contestazione del merito dell'accertamento può lasciare incontestati i presupposti sostanziali della pretesa fiscale; è quindi necessario contestare distintamente sia la tempestività dell'atto sia la sua fondatezza.
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