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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17153/2022 del 26/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia origina dalla dichiarazione di fallimento di una società di costruzioni, confermata in reclamo dalla Corte d'appello. I ricorrenti hanno impugnato in cassazione la decisione che aveva ritenuto sussistente lo stato di insolvenza della società sulla base di crediti giudizialmente accertati in favore di alcuni creditori istanti e di un creditore privilegiato, nonché sull'insufficienza dell'attivo sociale, costituito in larga parte da crediti di dubbia esigibilità. Con il primo motivo hanno denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 5 l. fall., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe errato nella valutazione dello stato di insolvenza: i crediti fondanti il fallimento sarebbero stati non definitivi o contestati, la debitoria effettiva sarebbe stata molto inferiore, e l'attivo patrimoniale sarebbe stato sufficiente a soddisfare le obbligazioni. Hanno inoltre censurato il mancato approfondimento istruttorio, sostenendo che la Corte avrebbe dovuto convocare il curatore e acquisire ulteriori elementi contabili. Con il secondo motivo hanno dedotto omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la Corte non avesse considerato varie circostanze processuali e gestionali, come la mancata convocazione dell'amministratore, l'omesso inventario, la mancata prova della contestazione dei crediti e della escussione del patrimonio sociale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambe le censure mirassero sostanzialmente a una nuova valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie, in particolare dello stato di insolvenza, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che il vizio di violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. non può essere utilizzato per contestare l'accertamento della fattispecie concreta, mentre il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione di un fatto storico decisivo, specificamente individuato e discusso, requisito che nel caso di specie non era stato soddisfatto. La Corte ha quindi confermato la statuizione impugnata e ha condannato i ricorrenti alle spese di legittimità, oltre al contributo unificato aggiuntivo ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 5 l. fall.

    lo stato di insolvenza è il presupposto oggettivo della dichiarazione di fallimento, la cui valutazione di fatto compete al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua

  • art. 6 l. fall.

    i creditori muniti di credito definitivamente accertato sono legittimati a chiedere il fallimento

  • art. 18 l. fall.

    disciplina il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    consente di denunciare errori di sussunzione o di interpretazione della norma, non la mera rivalutazione dei fatti

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    nei limiti fissati dalle Sezioni Unite, permette solo di censurare l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non l'omessa valutazione di singoli elementi istruttori

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    impone al ricorrente di indicare specificamente il fatto storico e il dato processuale da cui risulta

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    impone il deposito degli atti rilevanti e la loro specifica individuazione nel ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti

  • art. 702-bis c.p.c.

    richiamato solo come dato fattuale dalle difese, in relazione a un'ordinanza non notificata

Massime di principio

  • In cassazione non è ammesso trasformare un motivo formalmente qualificato come violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione dei fatti accertati dal giudice di merito.
  • La censura ex art. 360, n. 3, c.p.c. è idonea solo quando si contesti l'erronea interpretazione o applicazione della norma astratta; se si contesta la ricognizione della fattispecie concreta, il motivo è inammissibile.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione di un fatto storico specifico, decisivo e discusso tra le parti; non basta lamentare la mancata considerazione di singoli elementi istruttori o di profili di merito.
  • L'accertamento dello stato di insolvenza è valutazione riservata al giudice di merito e può essere censurato in cassazione solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale tipizzato.
  • La scelta dei mezzi istruttori e l'apprezzamento della loro necessità rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e non sono sindacabili come violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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