Cassazione Penale, Ordinanza n. 20773/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato aveva proposto, tramite il proprio difensore, un atto di impugnazione avverso la sentenza del Giudice di pace di Fermo che lo aveva dichiarato colpevole del reato previsto dall'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. 286/1998 e condannato alla pena di euro 10.000 di multa. La Corte rileva però che l'atto, correttamente riqualificato come ricorso per cassazione, era stato sottoscritto e presentato da un avvocato che, al momento del deposito, non era abilitato al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione. Su tale base il ricorso è stato ritenuto inammissibile per difetto di legittimazione processuale del difensore che lo aveva proposto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che l'impugnazione era stata proposta da un difensore non abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione. Ha quindi applicato gli artt. 591, comma 1, lett. a), e 613 c.p.p., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La precedente condanna per il reato contestato resta ferma, non essendo stato esaminato il merito.
Norme richiamate
art. 37, comma 2, d.lgs. 247/2000
È richiamato per la corretta riqualificazione dell'atto di appello come ricorso per cassazione.
art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998
È la norma incriminatrice sulla base della quale l'imputato era stato dichiarato colpevole dal giudice di merito.
art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.
La mancanza di legittimazione processuale del difensore integra causa di inammissibilità dell'impugnazione.
art. 613 c.p.p.
Per il ricorso per cassazione è necessario il patrocinio di difensore abilitato; in difetto il ricorso è inammissibile.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione proposto da un difensore non abilitato al patrocinio innanzi alla Corte è inammissibile per difetto di legittimazione processuale.
- La verifica della legittimazione del difensore è preliminare e assorbente rispetto all'esame dei motivi di ricorso.
- Quando l'impugnazione è dichiarata inammissibile per ragioni formali, la condanna di merito pronunciata dal giudice precedente resta ferma e non viene scrutinata nel merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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