Sentenza n. 1423/2026 - Torino, Sezione 3
per il risarcimento del danno patrimoniale derivato dalla mancata istituzione di forme pensionistiche complementari in favore dei ricorrenti, come previsto dall’art. 3 d.lgs. 21/04/1993, n. 124.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Condotta omissiva asseritamente consistente nella mancata attivazione delle procedure per l'istituzione della previdenza complementare nel Comparto Sicurezza
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto il risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla mancata istituzione di forme pensionistiche complementari previste dall'art. 3 d.lgs. n. 124/1993. Hanno dedotto che, pur appartenendo alla categoria di lavoratori con anzianità contributiva inferiore a diciotto anni alla data di entrata in vigore della l. n. 335/1995, non hanno beneficiato della previdenza complementare, diversamente dal personale del pubblico impiego privatizzato. Hanno imputato alle amministrazioni la mancata attivazione dei procedimenti di negoziazione e concertazione, denunciando la violazione dell'art. 97 Cost., dell'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dell'art. 3 d.lgs. n. 124/1993, dell'art. 7 d.lgs. n. 195/1995, dell'art. 26 l. n. 448/1998, dell'art. 67 d.P.R. n. 254/1999, dell'art. 3 d.lgs. n. 252/2005 e dell'art. 2 l. n. 241/1990, nonché dell'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU e degli artt. 12 ed E della Carta sociale europea. Il danno sarebbe consistito nella mancata contribuzione datoriale al fondo, nella perdita dei benefici fiscali IRPEF e nell'impossibilità di destinare al fondo il trattamento di fine servizio. Le amministrazioni hanno eccepito il difetto di interesse, la carenza di legittimazione passiva del Ministero dell'Agricoltura e l'inesistenza di una responsabilità risarcitoria, poiché l'attivazione della previdenza complementare richiede una procedura collettiva di concertazione e negoziazione. Il TAR ha inoltre rilevato d'ufficio ulteriori profili di inammissibilità: l'azione cumulativa non specificava le diverse posizioni dei ricorrenti; il danno era futuro, generico, congetturale e non provato; i ricorrenti non avevano una posizione qualificata per pretendere giudizialmente l'attivazione della previdenza complementare; era stato convenuto un ministero privo di rapporto datoriale con gli interessati e non era stato evocato il Ministero dell'Economia e delle Finanze, coinvolto dalla legge nella procedura di accordo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha compensato integralmente le spese. In primo luogo, ha ritenuto dubbia l'ammissibilità dell'azione proposta congiuntamente, poiché le diverse anzianità anagrafiche e di servizio e i differenti trattamenti fiscali e previdenziali rendevano non omogenee le posizioni risarcitorie, mentre il ricorso non quantificava né documentava le pretese individuali. In secondo luogo, ha rilevato il difetto di attualità e concretezza del danno: i ricorrenti erano ancora in servizio e non avevano maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche integrative; il beneficio fiscale era eventuale, differito, non integrale e non determinabile senza la prova dei redditi e dell'aliquota applicabile. Anche l'ipotizzato riscatto anticipato non era attuale, non essendo stati provati i relativi presupposti. Il danno da perdita di chance è stato ritenuto generico e indeterminabile, poiché mancava una disciplina concreta del fondo, non era possibile sapere se i ricorrenti vi avrebbero aderito e i rendimenti dei fondi pensione erano aleatori. Il TAR ha inoltre escluso la legittimazione del singolo dipendente a pretendere l'avvio o la conclusione del procedimento di previdenza complementare, trattandosi di un interesse soltanto indiretto rispetto a una procedura collettiva. Ha ritenuto fondata anche l'eccezione relativa al Ministero dell'Agricoltura, non risultando alcun rapporto di lavoro con i ricorrenti né la sua partecipazione al procedimento previsto per il Comparto Sicurezza. Nel merito, comunque, la domanda è stata ritenuta infondata: l'obbligazione prevista dall'art. 7 d.lgs. n. 195/1995 riguarda l'avvio delle procedure di concertazione, non l'istituzione automatica della previdenza complementare; in caso di mancato accordo, la legge prevede un coinvolgimento politico-parlamentare, incompatibile con la configurazione di un inadempimento tecnico risarcibile nei confronti del singolo dipendente. Inoltre, l'obbligazione grava su una pluralità di soggetti pubblici e privati, comprese le organizzazioni sindacali, sicché le singole amministrazioni non possono unilateralmente adempiervi. Infine, i ricorrenti non avevano dimostrato di avere attivato forme di previdenza complementare private, circostanza potenzialmente rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c. e dell'art. 41, comma 3, c.p.a. ai fini della riduzione o esclusione del danno. Il TAR ha ritenuto non necessario esaminare la decisione del Comitato europeo dei diritti sociali invocata dai ricorrenti.
Norme richiamate
art. 3 d.lgs. 124/1993
È richiamato quale base normativa della previdenza complementare rivendicata dai ricorrenti.
art. 7 d.lgs. 195/1995
Le procedure per l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2 sono avviate dal Ministro per la pubblica amministrazione almeno quattro mesi prima dei termini di scadenza previsti dai precedenti decreti […]
La disposizione impone l'avvio delle procedure di concertazione e negoziazione, ma non attribuisce al singolo dipendente il diritto all'istituzione automatica della previdenza complementare; in caso di mancato accordo prevede il coinvolgimento del Parlamento.
art. 2 d.lgs. 195/1995
Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze di polizia è emanato […] per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile […] a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri dell'Interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia […] e da una delegazione sindacale […].
La procedura per il Comparto Sicurezza ha natura collettiva e coinvolge una pluralità di amministrazioni e le rappresentanze sindacali; non è unilateralmente governabile dal singolo ministero datoriale.
art. 3 d.lgs. 252/2005
È richiamato per la disciplina della previdenza complementare e per la maturazione parallela dei trattamenti integrativi rispetto al diritto alla pensione.
art. 1227 c.c.
La mancata attivazione da parte dei ricorrenti di forme di previdenza complementare private potrebbe incidere sulla sussistenza o sull'entità del danno futuro, in quanto condotta rilevante per evitare o ridurre il pregiudizio.
art. 41, comma 3, c.p.a.
È richiamato, insieme all'art. 1227 c.c., per la rilevanza della condotta dei danneggiati nella valutazione del danno previdenziale prospettato.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Ha consentito al collegio di avvisare le parti della possibile rilevanza di ulteriori profili di inammissibilità non dedotti dall'amministrazione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
È richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Il singolo dipendente pubblico non vanta, nei confronti delle amministrazioni, una posizione giuridica qualificata e attuale che gli consenta di pretendere in giudizio, anche mediante azione risarcitoria, l'istituzione della previdenza complementare quando questa dipende da procedure collettive di concertazione e negoziazione.
- Quando l'attivazione di una prestazione pubblica previdenziale richiede il concorso di più amministrazioni e di soggetti privati o sindacali e non può essere realizzata unilateralmente da una singola amministrazione, l'omesso o inesatto adempimento imputabile a quest'ultima non è di per sé configurabile come inadempimento risarcibile verso il singolo dipendente.
- Il danno risarcibile deve essere attuale, concreto, specificamente allegato e provato; non è sufficiente prospettare benefici fiscali futuri, rendimenti pensionistici eventuali o una perdita di chance fondata su strumenti previdenziali non ancora istituiti e sulle cui condizioni di adesione non sia possibile formulare alcuna previsione attendibile.
- Un'azione risarcitoria cumulativa proposta da più dipendenti è inammissibile quando le diverse posizioni individuali, determinate da anzianità, redditi, trattamenti fiscali o previdenziali differenti, non siano specificate e documentate in modo da consentire l'individuazione del danno spettante a ciascun ricorrente.
- La legittimazione passiva nell'azione relativa a una procedura collettiva di previdenza complementare richiede la chiamata dei soggetti pubblici effettivamente coinvolti dalla disciplina; è privo di legittimazione passiva il ministero che non abbia rapporto datoriale con i ricorrenti e non partecipi alla procedura normativa rilevante.
- La mancata attivazione di forme previdenziali complementari private da parte degli interessati può assumere rilievo, ai sensi dell'art. 1227 c.c. e dell'art. 41, comma 3, c.p.a., nella valutazione dell'esistenza e dell'entità del danno futuro allegato.
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