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Sentenza

Sentenza n. 1423/2026 - Torino, Sezione 3

per il risarcimento del danno patrimoniale derivato dalla mancata istituzione di forme pensionistiche complementari in favore dei ricorrenti, come previsto dall’art. 3 d.lgs. 21/04/1993, n. 124.

Giustizia amministrativa202300042

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: Condotta omissiva asseritamente consistente nella mancata attivazione delle procedure per l'istituzione della previdenza complementare nel Comparto Sicurezza

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto il risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla mancata istituzione di forme pensionistiche complementari previste dall'art. 3 d.lgs. n. 124/1993. Hanno dedotto che, pur appartenendo alla categoria di lavoratori con anzianità contributiva inferiore a diciotto anni alla data di entrata in vigore della l. n. 335/1995, non hanno beneficiato della previdenza complementare, diversamente dal personale del pubblico impiego privatizzato. Hanno imputato alle amministrazioni la mancata attivazione dei procedimenti di negoziazione e concertazione, denunciando la violazione dell'art. 97 Cost., dell'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dell'art. 3 d.lgs. n. 124/1993, dell'art. 7 d.lgs. n. 195/1995, dell'art. 26 l. n. 448/1998, dell'art. 67 d.P.R. n. 254/1999, dell'art. 3 d.lgs. n. 252/2005 e dell'art. 2 l. n. 241/1990, nonché dell'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU e degli artt. 12 ed E della Carta sociale europea. Il danno sarebbe consistito nella mancata contribuzione datoriale al fondo, nella perdita dei benefici fiscali IRPEF e nell'impossibilità di destinare al fondo il trattamento di fine servizio. Le amministrazioni hanno eccepito il difetto di interesse, la carenza di legittimazione passiva del Ministero dell'Agricoltura e l'inesistenza di una responsabilità risarcitoria, poiché l'attivazione della previdenza complementare richiede una procedura collettiva di concertazione e negoziazione. Il TAR ha inoltre rilevato d'ufficio ulteriori profili di inammissibilità: l'azione cumulativa non specificava le diverse posizioni dei ricorrenti; il danno era futuro, generico, congetturale e non provato; i ricorrenti non avevano una posizione qualificata per pretendere giudizialmente l'attivazione della previdenza complementare; era stato convenuto un ministero privo di rapporto datoriale con gli interessati e non era stato evocato il Ministero dell'Economia e delle Finanze, coinvolto dalla legge nella procedura di accordo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha compensato integralmente le spese. In primo luogo, ha ritenuto dubbia l'ammissibilità dell'azione proposta congiuntamente, poiché le diverse anzianità anagrafiche e di servizio e i differenti trattamenti fiscali e previdenziali rendevano non omogenee le posizioni risarcitorie, mentre il ricorso non quantificava né documentava le pretese individuali. In secondo luogo, ha rilevato il difetto di attualità e concretezza del danno: i ricorrenti erano ancora in servizio e non avevano maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche integrative; il beneficio fiscale era eventuale, differito, non integrale e non determinabile senza la prova dei redditi e dell'aliquota applicabile. Anche l'ipotizzato riscatto anticipato non era attuale, non essendo stati provati i relativi presupposti. Il danno da perdita di chance è stato ritenuto generico e indeterminabile, poiché mancava una disciplina concreta del fondo, non era possibile sapere se i ricorrenti vi avrebbero aderito e i rendimenti dei fondi pensione erano aleatori. Il TAR ha inoltre escluso la legittimazione del singolo dipendente a pretendere l'avvio o la conclusione del procedimento di previdenza complementare, trattandosi di un interesse soltanto indiretto rispetto a una procedura collettiva. Ha ritenuto fondata anche l'eccezione relativa al Ministero dell'Agricoltura, non risultando alcun rapporto di lavoro con i ricorrenti né la sua partecipazione al procedimento previsto per il Comparto Sicurezza. Nel merito, comunque, la domanda è stata ritenuta infondata: l'obbligazione prevista dall'art. 7 d.lgs. n. 195/1995 riguarda l'avvio delle procedure di concertazione, non l'istituzione automatica della previdenza complementare; in caso di mancato accordo, la legge prevede un coinvolgimento politico-parlamentare, incompatibile con la configurazione di un inadempimento tecnico risarcibile nei confronti del singolo dipendente. Inoltre, l'obbligazione grava su una pluralità di soggetti pubblici e privati, comprese le organizzazioni sindacali, sicché le singole amministrazioni non possono unilateralmente adempiervi. Infine, i ricorrenti non avevano dimostrato di avere attivato forme di previdenza complementare private, circostanza potenzialmente rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c. e dell'art. 41, comma 3, c.p.a. ai fini della riduzione o esclusione del danno. Il TAR ha ritenuto non necessario esaminare la decisione del Comitato europeo dei diritti sociali invocata dai ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 3 d.lgs. 124/1993

    È richiamato quale base normativa della previdenza complementare rivendicata dai ricorrenti.

  • art. 7 d.lgs. 195/1995

    Le procedure per l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2 sono avviate dal Ministro per la pubblica amministrazione almeno quattro mesi prima dei termini di scadenza previsti dai precedenti decreti […]

    La disposizione impone l'avvio delle procedure di concertazione e negoziazione, ma non attribuisce al singolo dipendente il diritto all'istituzione automatica della previdenza complementare; in caso di mancato accordo prevede il coinvolgimento del Parlamento.

  • art. 2 d.lgs. 195/1995

    Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze di polizia è emanato […] per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile […] a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri dell'Interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia […] e da una delegazione sindacale […].

    La procedura per il Comparto Sicurezza ha natura collettiva e coinvolge una pluralità di amministrazioni e le rappresentanze sindacali; non è unilateralmente governabile dal singolo ministero datoriale.

  • art. 3 d.lgs. 252/2005

    È richiamato per la disciplina della previdenza complementare e per la maturazione parallela dei trattamenti integrativi rispetto al diritto alla pensione.

  • art. 1227 c.c.

    La mancata attivazione da parte dei ricorrenti di forme di previdenza complementare private potrebbe incidere sulla sussistenza o sull'entità del danno futuro, in quanto condotta rilevante per evitare o ridurre il pregiudizio.

  • art. 41, comma 3, c.p.a.

    È richiamato, insieme all'art. 1227 c.c., per la rilevanza della condotta dei danneggiati nella valutazione del danno previdenziale prospettato.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Ha consentito al collegio di avvisare le parti della possibile rilevanza di ulteriori profili di inammissibilità non dedotti dall'amministrazione.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    È richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Il singolo dipendente pubblico non vanta, nei confronti delle amministrazioni, una posizione giuridica qualificata e attuale che gli consenta di pretendere in giudizio, anche mediante azione risarcitoria, l'istituzione della previdenza complementare quando questa dipende da procedure collettive di concertazione e negoziazione.
  • Quando l'attivazione di una prestazione pubblica previdenziale richiede il concorso di più amministrazioni e di soggetti privati o sindacali e non può essere realizzata unilateralmente da una singola amministrazione, l'omesso o inesatto adempimento imputabile a quest'ultima non è di per sé configurabile come inadempimento risarcibile verso il singolo dipendente.
  • Il danno risarcibile deve essere attuale, concreto, specificamente allegato e provato; non è sufficiente prospettare benefici fiscali futuri, rendimenti pensionistici eventuali o una perdita di chance fondata su strumenti previdenziali non ancora istituiti e sulle cui condizioni di adesione non sia possibile formulare alcuna previsione attendibile.
  • Un'azione risarcitoria cumulativa proposta da più dipendenti è inammissibile quando le diverse posizioni individuali, determinate da anzianità, redditi, trattamenti fiscali o previdenziali differenti, non siano specificate e documentate in modo da consentire l'individuazione del danno spettante a ciascun ricorrente.
  • La legittimazione passiva nell'azione relativa a una procedura collettiva di previdenza complementare richiede la chiamata dei soggetti pubblici effettivamente coinvolti dalla disciplina; è privo di legittimazione passiva il ministero che non abbia rapporto datoriale con i ricorrenti e non partecipi alla procedura normativa rilevante.
  • La mancata attivazione di forme previdenziali complementari private da parte degli interessati può assumere rilievo, ai sensi dell'art. 1227 c.c. e dell'art. 41, comma 3, c.p.a., nella valutazione dell'esistenza e dell'entità del danno futuro allegato.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoDanno da provvedimento illegittimoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiResponsabilità della pubblica amministrazioneProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereRisarcimento del danno da attività amministrativaOnere della prova e principio dispositivo

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