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Sentenza

Sentenza del 18/11/2015 n. 4962 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Accertamento - Contraddittorio preventivo - Diritto di difesa - Correttezza pretesa - Mancata instaurazione del contraddittorio.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La mancata instaurazione del contraddittorio preventivo rende illegittimo l'avviso di accertamento, poiché la comunicazione preventiva è funzionale sia all'effettivo esercizio del diritto di difesa del contribuente sia alla corretta formazione della pretesa tributaria. La comunicazione e il termine dilatorio devono quindi precedere necessariamente l'atto impositivo.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha dedotto la violazione del diritto di difesa e delle regole sul contraddittorio preventivo, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto inviare una comunicazione preventiva e concedere il relativo termine dilatorio prima di notificare l'avviso di accertamento. Tale obbligo è ritenuto necessario indipendentemente dal fatto che l'attività istruttoria sia stata svolta mediante accesso presso il contribuente oppure interamente "a tavolino".

Norme richiamate

  • Principio del contraddittorio preventivo

    La comunicazione con il relativo termine dilatorio per instaurare il contraddittorio preventivo deve necessariamente precedere l'avviso di accertamento.

    Il contraddittorio deve essere attivato prima dell'adozione dell'avviso di accertamento, anche quando la verifica sia stata eseguita senza accesso presso il contribuente.

  • Diritto di difesa del contribuente

    consentire e promuovere [...] il reale ed effettivo esercizio del diritto di difesa del contribuente

    Il contribuente deve avere una concreta possibilità di conoscere le contestazioni e presentare osservazioni prima della formazione definitiva della pretesa tributaria.

Massime di principio

  • Quando la legge o i principi applicabili prevedono il contraddittorio preventivo, l'Amministrazione deve comunicare preventivamente gli elementi della possibile pretesa e rispettare il termine dilatorio prima di emettere l'accertamento.
  • L'obbligo non dipende necessariamente dalle modalità dell'istruttoria: può operare sia in caso di accesso presso il contribuente sia in caso di verifica svolta esclusivamente "a tavolino".
  • La mancata instaurazione del contraddittorio può determinare l'illegittimità dell'avviso di accertamento, perché incide sia sul diritto di difesa sia sulla corretta formazione del procedimento tributario.
  • In situazioni analoghe è necessario verificare la disciplina applicabile al periodo e al tipo di tributo, l'eventuale obbligo di comunicazione preventiva, il rispetto del termine dilatorio e la possibilità concreta per il contribuente di presentare osservazioni.

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