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Sentenza

Sentenza n. 1607/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento -del provv.to sospensione DAP Casa circondariale -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202200186

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa per inadempimento dell’obbligo vaccinale

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Un assistente della Polizia penitenziaria, in servizio presso una casa circondariale e in malattia dal novembre 2021 al 7 gennaio 2022, ha impugnato il provvedimento che lo aveva sospeso dal diritto di svolgere l’attività lavorativa per l’accertato inadempimento dell’obbligo vaccinale previsto dal d.l. n. 172/2021. Dal testo non emergono specifiche censure di legittimità articolate nel ricorso. Il Ministero si è costituito depositando una relazione sui fatti; il ricorrente non ha svolto ulteriori difese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L’Amministrazione aveva depositato il provvedimento del 28 marzo 2022, con il quale il dipendente era stato riammesso in servizio dal 25 marzo 2022 e reintegrato nel diritto di svolgere l’attività lavorativa, in applicazione della modifica normativa sopravvenuta. Tale provvedimento ha superato e sostituito quello impugnato, facendo venir meno l’interesse alla decisione. Le spese sono state compensate per giusti motivi, poiché la riammissione è conseguenza di una modifica normativa sopravvenuta.

Norme richiamate

  • art. 8 d.l. 24/2022

    In data 24 agosto 2026, infatti, l’Amministrazione ha depositato in giudizio il provvedimento del 28 marzo 2022 con cui il ricorrente è stato riammesso in servizio a far data dal 25 marzo 2022 con diritto di svolgere l’attività lavorativa in applicazione dell’articolo 8 del decreto legge n. 24 del 24 marzo 2022 che ha modificato l’articolo 4 ter. 1 del decreto legge 1° aprile 2021, n. 76, concernente l’obbligo vaccinale.

    La modifica normativa richiamata ha consentito la riammissione in servizio, da cui è derivato il superamento e la sostituzione del provvedimento di sospensione impugnato.

Massime di principio

  • Il ricorso contro un provvedimento di sospensione dal servizio diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando un successivo atto amministrativo, adottato in applicazione di una modifica normativa sopravvenuta, supera e sostituisce l’atto impugnato e reintegra il dipendente nelle funzioni e nel diritto di svolgere l’attività lavorativa.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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