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Sentenza

Sentenza n. 512/2026 - Catania, Sezione 3

per l'annullamento - della nota prot. n. 66569 del 24 settembre 2024 con cui il Dirigente della Strutturale Territoriale dell’Ambiente di Messina ha ritenuto decaduta al 31.12.2020 la Concessione Demaniale Marittima - ME 2316 ritenendo così di non poter dare seguito alla richiesta di definizione del subingresso ex art. 46 C.N. richiesto dall’impresa Rocca Scala s.r.l.; - ove e per quanto occorra della D.A. n. 137/GAB del 21.5.2020, nella parte in cui stabilisce che la mancata presentazione della domanda nei termini e nelle modalità di cui all'art. 1 dello stesso decreto comporta l’inapplicabilità della estensione della validità della concessione, sollevando, ove occorra, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 3, della L.R. 14 dicembre 2019, n. 24, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti.

Giustizia amministrativa202402150

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota di rigetto della richiesta di subingresso in una concessione demaniale marittima, ritenuta scaduta al 31 dicembre 2020 per mancata presentazione nei termini dell’istanza di rinnovo o estensione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione concedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, dopo avere acquistato in sede di asta fallimentare il complesso aziendale alberghiero già riferibile alla precedente concessionaria, ha chiesto il subingresso nella concessione demaniale marittima relativa a un solarium asservito alla struttura ricettiva. L’amministrazione ha respinto l’istanza ritenendo che la concessione fosse scaduta il 31 dicembre 2020, poiché il curatore fallimentare non aveva presentato nei termini l’istanza richiesta dalla normativa regionale per beneficiare dell’estensione della durata fino al 2033. La ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 1, commi 682 e 683, l. n. 145/2018 e dei principi affermati dalle sentenze dell’Adunanza plenaria n. 17 e n. 18 del 2021, sostenendo che la proroga nazionale fosse automatica e direttamente applicabile anche in Sicilia; 2) violazione dell’art. 47 cod. nav., degli artt. 7 e 10-bis l. n. 241/1990 e dei principi di proporzionalità e gradualità, contestando l’esistenza dei presupposti per la decadenza, la mancata partecipazione procedimentale e l’omessa considerazione dei canoni arretrati che la ricorrente si era dichiarata disponibile a corrispondere; 3) illegittimità costituzionale dell’art. 1 l.r. n. 24/2019 per violazione dell’art. 117, comma 2, lett. e), Cost., poiché la Regione avrebbe aggiunto la necessità di un’istanza entro termini perentori in una materia riservata alla competenza statale sulla tutela della concorrenza; 4) violazione dell’art. 1 d.l. n. 131/2024 e dell’art. 105 l.f., sostenendo che il curatore potesse cedere in blocco i rapporti giuridici aziendali e che la disciplina sopravvenuta sulle gare e sugli indennizzi rendesse attuale l’interesse al subentro. Le amministrazioni hanno depositato tardivamente la memoria di replica, oltre il termine di venti giorni liberi previsto dall’art. 73 c.p.a.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente rilevato la tardività della memoria di replica delle amministrazioni, depositata l’8 gennaio 2026 anziché entro il 7 gennaio 2026, ma ha comunque esaminato il ricorso nel merito. Il primo motivo è stato respinto: in Sicilia il demanio marittimo appartiene alla Regione ai sensi dell’art. 32 dello Statuto speciale e la disciplina della concessione in godimento rientra nell’autonomia legislativa regionale prevista dall’art. 17 dello Statuto. Pertanto, nella controversia trova applicazione la l.r. n. 24/2019, non direttamente la disciplina nazionale invocata dalla ricorrente. La mancata presentazione, da parte del curatore fallimentare, dell’istanza entro il termine perentorio previsto dalla normativa regionale ha impedito l’estensione della concessione fino al 2033. Il secondo motivo è stato respinto perché l’atto impugnato, pur usando atecnicamente il termine “decadenza”, non costituisce una decadenza sanzionatoria di una concessione vigente, bensì il rigetto di un’istanza di rinnovo relativa a un titolo già scaduto per mancata presentazione tempestiva della domanda. Si tratta di un accertamento vincolato sulla vigenza del titolo, sicché non era necessaria una nuova partecipazione procedimentale e l’esito non avrebbe potuto essere diverso. È irrilevante anche la perdita dei canoni demaniali, poiché l’amministrazione deve rispettare la legge e non può prorogare un titolo già scaduto per conseguire un vantaggio economico. Il quarto motivo è stato respinto: l’art. 105 l.f. consente la cessione in blocco dei beni e dei rapporti giuridici ancora esistenti nella sfera dell’impresa fallita, ma non consente di trasferire una concessione già scaduta e non più rinnovabile. La disciplina sopravvenuta sulle procedure di affidamento e sugli indennizzi non incide sulla legittimità del diniego. La questione di costituzionalità è stata ritenuta manifestamente infondata. La previsione regionale dell’istanza per ottenere l’estensione della concessione è stata ricondotta all’autonomia statutaria siciliana, mentre la Corte costituzionale, con sentenza n. 109/2024, ha censurato non tale meccanismo in sé, ma le reiterate proroghe dei termini per presentare le domande, idonee a comprimere la concorrenza. Il ricorso è stato quindi respinto e le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 73 c.p.a.

    termine perentorio di venti giorni liberi da calcolarsi a ritroso dal giorno dell’udienza di discussione

    La memoria di replica depositata oltre il termine di venti giorni liberi anteriori all’udienza è tardiva.

  • art. 32 Statuto speciale della Regione Siciliana

    Il demanio, compreso quello marittimo, appartiene alla Regione Siciliana.

  • art. 17 Statuto speciale della Regione Siciliana

    La Regione Siciliana dispone di potestà legislativa nelle materie che implicano servizi di prevalente interesse regionale, nel rispetto dei principi e degli interessi generali cui si informa la legislazione statale.

  • art. 1, commi 682 e 683, l. n. 145/2018

    La disciplina nazionale aveva previsto l’estensione della durata delle concessioni demaniali marittime, ma in Sicilia la controversia è regolata dalla disciplina regionale adottata nell’ambito dell’autonomia statutaria.

  • art. 1 l.r. n. 24/2019

    La proroga delle concessioni demaniali marittime siciliane fino al 31 dicembre 2033 era subordinata alla presentazione di un’apposita istanza entro un termine perentorio.

  • D.A. n. 137/GAB del 21 maggio 2020

    Ha disciplinato le procedure per ottenere l’estensione della validità delle concessioni, poi recepite dalla normativa regionale.

  • l.r. n. 32 del 16 dicembre 2020

    Ha recepito le procedure cui i concessionari avrebbero dovuto attenersi per ottenere l’estensione della durata dei titoli.

  • art. 47 cod. nav.

    Disciplina le ipotesi di decadenza dalla concessione; non trova applicazione quando l’amministrazione accerta la precedente scadenza del titolo per mancata presentazione tempestiva dell’istanza di rinnovo.

  • art. 7 l. n. 241/1990

    Non impone una nuova partecipazione procedimentale quando l’attività amministrativa è vincolata e l’esito non avrebbe potuto essere diverso per la mancanza di un presupposto giuridico essenziale.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    La relativa garanzia partecipativa non è decisiva in un procedimento vincolato nel quale il titolo è già scaduto e non può essere rinnovato.

  • art. 117, comma 2, lett. e), Cost.

    La questione sulla competenza statale in materia di tutela della concorrenza non è manifestamente fondata, poiché la previsione regionale dell’istanza è ricondotta all’autonomia statutaria siciliana.

  • art. 1 d.l. n. 131/2024

    La disciplina sopravvenuta sulle procedure di affidamento delle concessioni e sugli indennizzi ai concessionari uscenti non rende trasferibile una concessione già scaduta.

  • art. 105 l.f.

    il curatore può procedere altresì alla cessione delle attività e delle passività dell'azienda o dei suoi rami, nonché di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco

    La cessione in blocco riguarda beni e rapporti giuridici ancora esistenti nella sfera dell’alienante e non consente di trasferire una concessione demaniale già scaduta e non più rinnovabile.

  • sentenza Corte costituzionale n. 109/2024

    Ha ritenuto lesive della concorrenza le reiterate proroghe regionali dei termini per presentare le domande di rinnovo, non il diverso procedimento regionale fondato sulla necessità dell’istanza in sé.

Massime di principio

  • Quando una concessione demaniale marittima è già scaduta per mancata presentazione tempestiva dell’istanza richiesta dalla disciplina applicabile, l’amministrazione non esercita un potere sanzionatorio di decadenza, ma accerta vincolatamente l’assenza di un titolo vigente e può rigettare l’istanza successiva di rinnovo o subingresso.
  • In Sicilia, la disciplina delle concessioni demaniali marittime può essere regolata dalla normativa regionale adottata nell’ambito dell’autonomia statutaria, in considerazione dell’appartenenza del demanio marittimo alla Regione e della competenza regionale nelle materie di prevalente interesse regionale; pertanto, la disciplina regionale può subordinare l’estensione della durata della concessione alla presentazione di un’apposita istanza.
  • La mancata partecipazione procedimentale non determina l’illegittimità del rigetto quando l’amministrazione accerta in modo vincolato la mancanza di un presupposto giuridico essenziale e l’esito del procedimento non avrebbe potuto essere diverso.
  • Il principio di buon andamento e l’interesse dell’amministrazione a percepire canoni demaniali non consentono di derogare al principio di legalità né di prorogare una concessione demaniale già scaduta.
  • La cessione in blocco dei beni e dei rapporti giuridici dell’impresa fallita non può trasferire all’acquirente una concessione amministrativa già scaduta e non più rinnovabile, perché il rapporto concessorio non appartiene più alla sfera giuridica dell’alienante.
  • La previsione regionale di un’istanza per ottenere l’estensione della durata delle concessioni demaniali non è di per sé lesiva della competenza statale in materia di tutela della concorrenza; risultano invece problematiche le reiterate proroghe dei termini per la presentazione delle istanze, se idonee a ritardare l’accesso di altri operatori al demanio mediante procedure competitive.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeAutotutelaInvalidità del provvedimentoDecisione e riti speciali
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnicaVizi formali non invalidantiRiserva di legge e gerarchia delle fonti

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