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Ordinanza

Ordinanza n. 1902/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, quanto al ricorso n. 3566 del 2026: per l'annullamento 1) del provvedimento prot. n. 7967 del 13/04/2026, notificato in data 28/04/2026 al sig. Salvatore Arona e in data 30/04/2026 alla sig.ra Rachele Arona, con cui il Responsabile del Settore Area Tecnica del Comune di Teverola, nel comunicare la conclusione del procedimento avviato con la nota prot. n. 2834 del 5/02/2024, notificata in data 9/2/2026, ha: 1.a) comunicato “la presa d’atto della mancata ottemperanza Ordinanza di demolizione delle opere abusive n. 10 del 21.04.1995 riguardante le opere abusive sopra elencate ai punti a), b), c) e d)”; 1.b) disposto l’annullamento del P. di C. in sanatoria n. 1 del 27.07.2023 “in quanto, è stato concesso erroneamente a condizione di demolire le opere abusive oggetto di ordinanza di demolizione n. 2/1995, e quindi in difformità alle prescrizioni degli artt. 9-bis e . 36 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii., e tale presupposto, ad oggi risulta essere disatteso”; 2) della ordinanza di demolizione n. 6 del 5/05/2026, reg. gen. 47 del 5/05/2026, notificata in data 09.05.2026 al sig. Salvatore Arona e in data 12/05/2026 alla sig.ra Rachele Arona, con la quale il Responsabile del Settore Area Tecnica del Comune di Teverola ha ordinato ai ricorrenti “di provvedere, a propria cura e spese, alla demolizione delle opere sopra descritte, realizzate in Teverola (CE), in via Foscolo, individuato al CF al fg. 6 p.lla 551 sub 1, 2 e 3, al ripristino dello stato dei luoghi entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di notifica della presente Ordinanza”; 3) della ordinanza di acquisizione gratuita n. 5 del 5/05/2026, reg. gen. 46 del 5/05/2026, notificata in data 09.05.2026 al sig. Salvatore Arona e in data 12/05/2026 alla sig.ra Rachele Arona, con la quale il Responsabile del Settore Area Tecnica del Comune di Teverola ha: 3.a) ordinato ai ricorrenti di di sgomberare da persone e cose l’immobile sito in Teverola alla via Foscolo individuato al CT al fg. P.lla 551 sub 1; 3.b) dichiarato ai sensi e per gli effetti dell’art. 31, comma 3 del DPR n. 380/2001 l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area di sedime“- del deposito al pian terreno di mq 27,55, cantinola sottostante di 23,20 mq, e sovrastante lastrico solare di mq 35,04, nonché della scala per accedere alla cantina (vedi allegato grafico della SCIA 21293/2024); - dei n. 2 soggiorno pranzo di mq 18,24 e mq 15,96 mq (porticato chiuso con tompagnatura) del vano tecnico vano tecnico, mq 2,62 e del balconcino mq 2,30 (vedi allegato grafico della SCIA 21293/2024)”; 3.c) dichiarato “la costituzione di una servitù di passaggio relativa all’androne di ingresso e al cortile necessaria per accedere alle aree e immobili acquisiti”; 3.d) disposto la trascrizione del provvedimento di acquisizione “nei pubblici registri così come previsto dall’art. 31 del D.P.R. 06.06.01 n° 380 e ss.mm.ii. con esonero del Conservatore da ogni eventuale responsabilità al riguardo”; 4) di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti, anche impliciti, se ed in quanto lesivi degli interessi dei ricorrenti ancorché allo stato mai trasmessi e/o comunicati e di cui si ignora pertanto il contenuto, con particolare riferimento: a) alla comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 2834 del 5/02/2024 di annullamento del P. di C. in sanatoria n. 1 del 27/07/2023; b) al verbale prot. n. 7410 del 7/04/2026 del sopralluogo del 17/02/2026, mai trasmesso e di cui si ignora il contenuto.. quanto al ricorso n. 3859 del 2026: AVVERSO E PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA 1) del provvedimento prot. n. 7967 del 13/04/2026, notificato in data 20/04/2026, con cui il Responsabile del Settore Area Tecnica del Comune di Teverola, nel comunicare la conclusione del procedimento avviato con la nota prot. n. 2834 del 5/02/2024, notificata in data 9/2/2026, ha: 1.a) comunicato ―la presa d’atto della mancata ottemperanza Ordinanza di demolizione delle opere abusive n. 10 del 21.04.1995 riguardante le opere abusive sopra elencate ai punti a), b), c) e d)‖; 1.b) disposto l’annullamento del P. di C. in sanatoria n. 1 del 27.07.2023 ―in quanto, è stato concesso erroneamente a condizione di demolire le opere abusive oggetto di ordinanza di demolizione n. 2/1995, e quindi in difformità alle prescrizioni degli artt. 9-bis e . 36 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii., e tale presupposto, ad oggi risulta essere disatteso‖; 2) della ordinanza di demolizione n. 6 del 5/05/2026, reg. gen. 47 del 5/05/2026, notificata in data 9/05/2026, con la quale il Responsabile del Settore Area Tecnica del Comune di Teverola ha ordinato al ricorrente ―di provvedere, a propria cura e spese, alla demolizione delle opere sopra descritte, realizzate in Teverola (CE), in via Foscolo, individuato al CF al fg. 6 p.lla 551 sub 1, 2 e 3, al ripristino dello stato dei luoghi entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di notifica della presente Ordinanza‖; 3) della ordinanza di acquisizione gratuita n. 5 del 5/05/2026, reg. gen. 46 del 5/05/2026, notificata in data 09/05/2026, con la quale il Responsabile del Settore Area Tecnica del Comune di Teverola ha: 3.a) ordinato al ricorrente di sgomberare da persone e cose l’immobile sito in Teverola alla via Foscolo individuato al CT al fg. P.lla 551 sub 1; 3.b) dichiarato ai sensi e per gli effetti dell’art. 31, comma 3 del DPR n. 380/2001 l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area di sedime“- del deposito al pian terreno di mq 27,55, cantinola sottostante di 23,20 mq, e sovrastante lastrico solare di mq 35,04, nonché della scala per accedere alla cantina (vedi allegato grafico della SCIA 21293/2024); - dei n. 2 soggiorno pranzo di mq 18,24 e mq 15,96 mq (porticato chiuso con tompagnatura) del vano tecnico vano tecnico, mq 2,62 e del balconcino mq 2,30 (vedi allegato grafico della SCIA 21293/2024)”; 3.c) dichiarato ―la costituzione di una servitù di passaggio relativa all’androne di ingresso e al cortile necessaria per accedere alle aree e immobili acquisiti‖; 3.d) disposto la trascrizione del provvedimento di acquisizione ―nei pubblici registri così come previsto dall’art. 31 del D.P.R. 06.06.01 n° 380 e ss.mm.ii. con esonero del Conservatore da ogni eventuale responsabilità al riguardo‖; 4) di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti, anche impliciti, se ed in quanto lesivi degli interessi del ricorrente ancorché allo stato mai trasmessi e/o comunicati e di cui si ignora pertanto il contenuto, con particolare riferimento: a) alla comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 2834 del 5/02/2024 di annullamento del P. di C. in sanatoria n. 1 del 27/07/2023; b) al verbale prot. n. 7410 del 7/04/2026 del sopralluogo del 17/02/2026, mai trasmesso e di cui si ignora il contenuto.

Giustizia amministrativa202603566

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Annullamento del permesso di costruire in sanatoria, ordinanza di demolizione e ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale di opere edilizie ritenute abusive

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari immobiliari)

Prevale il privato

La controversia

Sono stati proposti due ricorsi, riuniti per connessione oggettiva, contro gli atti con cui il Comune di Teverola ha preso atto della mancata ottemperanza a una risalente ordinanza di demolizione, annullato il permesso di costruire in sanatoria n. 1 del 27 luglio 2023, ordinato la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni, nonché disposto lo sgombero dell’immobile e l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area di sedime e delle opere indicate nei provvedimenti, con costituzione di una servitù di passaggio e trascrizione dell’acquisizione. Sono stati altresì contestati gli atti presupposti, inclusi la comunicazione di avvio del procedimento e il verbale di sopralluogo. Il testo dell’ordinanza cautelare non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso né formula una valutazione puntuale sulla loro fondatezza, riservando ogni approfondimento alla fase di merito.

La decisione

Il TAR ha riunito i due ricorsi per la loro connessione oggettiva. Ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ha accolto la domanda cautelare considerando sussistente un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’esecuzione degli atti impugnati, in particolare dal preannunciato sgombero dell’immobile. La sospensione è stata disposta senza anticipare una valutazione definitiva sulla fondatezza delle censure, espressamente riservata all’approfondimento nel giudizio di merito. È stata fissata l’udienza pubblica del 6 maggio 2027. Il Comune di Teverola è stato condannato al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate complessivamente in euro 2.000,00.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area di sedime

    La norma è richiamata quale base giuridica dell’acquisizione gratuita disposta dal Comune in conseguenza della mancata demolizione delle opere abusive.

  • artt. 9-bis e 36 d.P.R. 380/2001

    il permesso di costruire in sanatoria è stato concesso erroneamente a condizione di demolire le opere abusive

    Le disposizioni sono richiamate dal provvedimento comunale quale parametro di conformità del permesso di costruire in sanatoria, la cui violazione è posta a fondamento dell’annullamento.

  • art. 55 c.p.a.

    domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato

    La disposizione costituisce il riferimento processuale per la tutela cautelare richiesta e concessa dal TAR.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la presenza di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’imminente esecuzione di atti repressivi edilizi, e in particolare dallo sgombero dell’immobile, può giustificare la sospensione degli atti impugnati, anche quando la valutazione definitiva sulla fondatezza delle censure sia riservata al merito.
  • La domanda cautelare può essere accolta quando l’esecuzione degli atti impugnati produca effetti materiali difficilmente reversibili prima della definizione del giudizio, mediante bilanciamento anticipato degli interessi coinvolti, senza che ciò comporti una decisione definitiva sulla legittimità degli atti.
  • Ricorsi distinti possono essere riuniti quando riguardano i medesimi atti amministrativi e presentano una connessione oggettiva tale da rendere opportuno il loro esame congiunto.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioAutotutelaTutela cautelare
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiTutela cautelareAutotutela decisoriaEfficacia ed esecutorietàPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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