Cassazione Civile, Ordinanza n. 07716/2023 del 16/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da due rapporti di conto corrente intrattenuti da una società con un istituto di credito. In primo grado la società aveva chiesto di accertare la nullità parziale di varie clausole e addebiti: difetto di forma scritta, capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, commissione di massimo scoperto non validamente pattuita, usura, spese non concordate, con richiesta di restituzione delle somme addebitate e di risarcimento danni. La Corte d’appello aveva respinto il gravame ritenendo valida la clausola di capitalizzazione trimestrale in quanto conforme alla disciplina CICR e validamente pattuita, e ritenendo altresì validamente convenuta la commissione di massimo scoperto dell’1%. In cassazione la società ricorrente ha dedotto due motivi: 1) violazione dell’art. 6 della delibera CICR del 9 febbraio 2000, in relazione agli artt. 1346 e 1418 c.c., perché la clausola sulla capitalizzazione sarebbe nulla per indeterminatezza dell’oggetto, non recando il tasso annuo effettivo con gli effetti della capitalizzazione composta; 2) violazione degli artt. 1346 e 1418 c.c. in relazione alla commissione di massimo scoperto, asseritamente indicata in modo generico, senza criteri di determinazione né valida accettazione specifica, con conseguente indebita inclusione nel saldo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché cumulava censure eterogenee, era carente di autosufficienza per mancata integrale riproduzione/localizzazione del documento contrattuale richiamato, e introduceva inoltre una questione non trattata in appello (asserita violazione dell’art. 6 della delibera CICR) senza indicare dove fosse stata dedotta nel giudizio di merito. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la copia del ricorso notificata alla controparte era priva di una pagina essenziale, impedendo alla resistente di conoscere e contrastare la doglianza, con lesione del diritto di difesa. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Il ricorso per cassazione non può cumulare in modo generico censure eterogenee; ogni motivo deve essere specifico e autosufficiente.
art. 366 c.p.c.
Le censure fondate su documenti di merito sono inammissibili se il ricorrente non riproduce il documento o non ne indica con precisione contenuto e collocazione nel fascicolo.
art. 1346 c.c.
È richiamato dalla ricorrente per sostenere l’indeterminatezza dell’oggetto della clausola, ma la Corte non entra nel merito per l’inammissibilità dei motivi.
art. 1418 c.c.
È richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità delle clausole contestate, ma la Corte non esamina il merito per ragioni processuali.
art. 6 delibera CICR 9 febbraio 2000
La questione di sua violazione non può essere proposta per la prima volta in cassazione se non risulta trattata nei gradi di merito e adeguatamente indicata nel ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di declaratoria di inammissibilità, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato per il rinvio alla motivazione di precedenti di legittimità in tema di autosufficienza.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è inammissibile la formulazione cumulativa e indistinta di censure diverse, perché il giudice di legittimità non può essere onerato di separare d’ufficio i singoli vizi dedotti.
- Il motivo fondato su documenti o clausole contrattuali è inammissibile se il ricorrente non ne riproduce il contenuto essenziale e non ne indica con precisione la collocazione negli atti di causa, così da consentirne il controllo di legittimità.
- Non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione questioni di diritto o temi di contestazione non trattati nel giudizio di merito; il ricorrente deve indicare dove la questione sia stata dedotta nei precedenti gradi.
- La mancanza, nella copia notificata del ricorso per cassazione, di una parte essenziale che impedisca alla controparte di comprendere il motivo integra inammissibilità ove le pagine restanti non consentano di ricostruire compiutamente la doglianza.
- La validità nel merito di clausole bancarie come capitalizzazione o commissione di massimo scoperto non viene scrutinata se il ricorso è processualmente inammissibile per difetto di specificità, autosufficienza o completezza della notificazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07582/2023 del 16/03/2023
- ordinanza_civile · 16 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07583/2023 del 16/03/2023
- ordinanza_civile · 16 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07584/2023 del 16/03/2023
- ordinanza_civile · 16 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07586/2023 del 16/03/2023
- ordinanza_civile · 16 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07591/2023 del 16/03/2023
- ordinanza_civile · 16 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07593/2023 del 16/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →