Sentenza del 29/11/2017 n. 1213 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
ACCERTAMENTO - presenza di fattispecie elusive - contraddittorio preventivo - necessità - sussiste - mancanza - conseguenze - nullità dell'accertamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'accertamento è stato annullato perché emesso senza il preventivo contraddittorio richiesto per le contestazioni di natura elusiva. La qualificazione formale adottata dall'Amministrazione non è stata ritenuta decisiva: quando la contestazione sostanziale riguarda un'operazione elusiva riconducibile all'articolo 37-bis, il contraddittorio preventivo è necessario e la sua omissione comporta la nullità dell'accertamento.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la qualificazione di un'operazione come fattispecie elusiva. Sebbene l'Ufficio avesse contestato l'operazione richiamando gli articoli 1343 e 1344 del codice civile, la fattispecie è stata ritenuta sostanzialmente riconducibile all'articolo 37-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Tale disposizione imponeva all'Amministrazione di instaurare preventivamente un contraddittorio con il contribuente. Il contraddittorio non era stato instaurato.
Norme richiamate
Articolo 37-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Per le contestazioni aventi natura elusiva, l'Amministrazione deve instaurare un preventivo contraddittorio con il contribuente. L'omissione di tale adempimento comporta la nullità dell'accertamento.
Articolo 1343 del codice civile
Richiamato dall'Ufficio nella contestazione dell'operazione, in relazione alla possibile illiceità della causa. Il richiamo non ha impedito di qualificare sostanzialmente la fattispecie come elusiva.
Articolo 1344 del codice civile
Richiamato dall'Ufficio in relazione al contratto in frode alla legge. Anche tale qualificazione formale è stata ritenuta non decisiva rispetto alla natura sostanzialmente elusiva dell'operazione.
Massime di principio
- Per stabilire se il contraddittorio preventivo sia necessario conta la natura sostanziale della contestazione, non soltanto le norme formalmente indicate nell'avviso di accertamento.
- Se l'Amministrazione contesta un'operazione come elusiva o abusiva, deve consentire preventivamente al contribuente di fornire chiarimenti e osservazioni quando la disciplina applicabile lo prevede.
- L'omissione del contraddittorio imposto a pena di nullità può determinare la nullità dell'accertamento.
- Il semplice richiamo a norme civilistiche, come quelle sulla causa illecita o sulla frode alla legge, non esclude automaticamente l'applicazione delle garanzie procedimentali previste per le contestazioni elusive.
- In situazioni analoghe occorre verificare: la natura effettiva della contestazione, la disciplina vigente ratione temporis, l'obbligo specifico di contraddittorio e la sanzione prevista per la sua omissione.
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